Queste sono riferite solitamente a certi aspetti del tributo che forse sono rimasti un po’ nascosti, uno di questi, sul quale spesso si imbattono le regioni per l’addizionale regionale all’Irpef, riguarda l’evenienza in cui il Comune, a norma dell’art.1, comma 1, del dlgs 28 settembgre 1998, n. 360, anziché deliberare un’unica aliquota, magari anche prevedendo una soglia di esenzione dal pagamento dell’imposta in ragione del possesso di particolari requisiti reddituali come determina il successivo comma 3-bis, scelga di assumere un sistema multi aliquota.
In questo caso bisogna che l’ente locale rispetti quanto fissato dall’art.1, comma 11, del dl 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, in virtù della quale “i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività”.
Dunque qualora il Comune opti per l’impiego di un sistema di aliquote differenziate, come anche confermato dal Tar per la Campania nella sentenza n.1839 del 19 aprile 2012, deve necessariamente fissare il medesimo numero e i medesimi limiti di reddito stabiliti per l’Irpef dall’art. 11, comma 2, del dpr 22 dicembre 1986, n.917 e cioè; fino a 15 mila euro, oltre 15 mila euro e fino a 28 mila, oltre 28 mila euro e fino a 55 mila euro, oltre 55 mila euro e fino a 75 mila euro, oltre 75 mila euro.
Va ricordato che l’aliquota massima dell’addizionale comunale all’Irpef non può oltrepassare lo 0,8%, mentre le altre aliquote devono essere necessariamente diversificate. Non sorprende, dunque, che possano essere realizzati rilievi nei riguardi di un sistema di aliquote articolato, per esempio, nel modo che segue; reddito imponibile da 0 euro a 15 mila: 0,2%, reddito da 15.001 a 28 mila: 0,3%, reddito da 28.001 fino a 75 mila: 0,4%, reddito oltre 75 mila: 0,4%.
In questo esempio, infatti, il sistema di aliquote è strutturato su quattro scaglioni di reddito e non su cinque fissati dalla normativa statale in materia di Irpef, e in più le ultime due aliquote non sono diversificate, non garantendo così la progressività richiesta dalla legge. Delibere di questo genere rischiano di essere impugnate dinanzi al Tar competente da parte del ministero dell’economia e delle finanze che, a norma dell’art. 52, comma 5, del dlgs n.446 del 1997, può eccepire dinanzi gli organi di giustizia amministrativa l’illegittimità dei regolamenti sulle entrate tributarie.
Prima di giungere all’impugnatura, fortunatamente, ci sono degli step intermedi, perché come si evince dall’esame del sito dedicato a questo tributo, alle “osservazioni” e al “rilievo da dipartimento finanze” spesso segue una delibera modificativa dell’ente locale. Per evitare ogni problematica applicativa vanno ricordati i seguenti punti.
1. Se il Comune determina un limite per essere esenti dal pagamento del tributo per requisiti reddituali specifici, essa non deve essere ritenuta una franchigia, applicabile in quanto tale per tutti i contribuenti, ma come fissa l’art.1, comma 11, del dl n.138 del 2011, “come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”.
In questo modo se viene stabilito un limite di esenzione per redditi non superiori a 8.500 euro questa si applica solamente per coloro che hanno tale reddito, ma in caso di superamento di detto limite l’aliquota deliberata dal comune si applica al reddito complessivo, come precisato dal Tar Campania con la sentenza n.1839 del 2012.
2. L’aliquota deve essere deliberata dal consiglio comunale e non dalla giunta, poiché l’art. 1, comma 3, del dlgs n.360 del 1998, stabilisce che “i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 settembre 1997, 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale”. Ogni modifica regolamentare, infatti, in base alle norme del Tuel di cui al dlgs 18 agosto 2000, n. 267, deve essere approvata dal consiglio comunale.
3. I comuni devono deliberare l’aliquota entro il temine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
4. L’efficacia della deliberazione dell’aliquota, a norma dell’art. 14, comma 8, del dlgs 14 marzo 2011, n.23, decorre dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it, purché detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce. In mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, le delibere hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno d’imposta successivo a quello di riferimento.
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