Tipi di controllo
Si possono distinguere i controlli effettuati in quattro tipologie:
– controllo automatizzato: si tratta di controllare se i conti fatti in sede di dichiarazione sono esatti e se sono stati effettuati i versamenti;
– controllo formale: si tratta di controllare tutte le fatture, i registri, i bilanci e qualsiasi documento che ha generato la dichiarazione;
– controllo sostanziale: è un controllo più minuzioso di tutti i documenti interessati per la dichiarazione;
– controllo ispettivo: in questo caso, oltre al controllo della Agenzia delle Entrate, interviene anche la Guardia di Finanza emettendo un processo verbale di constatazione.
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Il seguente testo illustra, con 23 domande pratiche sulla rottamazione delle cartelle di Equitalia, come applicare la novella normativa. Con un taglio operativo si analizzano le casistiche concrete.AutoriMAURIZIO VILLANI: Avvocato tributarista cassazionista specializzato in Diritto Tributario e Penale – Tributario. Relatore in vari convegni nazionali, seminari e incontri, collabora con diverse testate di settore scrivendo articoli e pareri in ambito fiscale e tributario. È autore di diversi testi sul contenzioso tributario. Il comitato scientifico del “Premio Barocco” gli ha assegnato l’alta onorificenza per l’anno 2015, come riconoscimento del suo costante impegno nel voler riformare le Commissioni tributarie e per il suo contributo nel 2015 alla riforma del processo tributario (D.Lgs. n.156/2016).FEDERICA ATTANASI: Laureata in Giurisprudenza presso l’Università del Salento, ha espletato la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce; successivamente, ha svolto il tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. 69/2013 presso il Tribunale Civile di Lecce. Attualmente collabora con lo Studio Legale Tributario Villani per cui redige pareri ed articoli in materia fiscale e tributaria
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Come procedere
Dopo aver ricevuto la notifica di accertamento o il verbale, si può scegliere di procedere in tre modi:
– Acquiescenza: è uno strumento deflattivo in cui si accetta integralmente ciò che è indicato nell’atto avendo anche diritto a delle riduzioni delle sanzioni scaturite dal fatto che il contribuente ha rinunciato a fare ricorso;
– Adesione: è un altro strumento deflattivo e si tratta sostanzialmente di un accordo tra le parti, in cui il contribuente tramite istanza di adesione, chiede all’ufficio di presentargli una proposta, sulla quale si realizza un accordo tra le parti, in caso di accettazione dovrà pagare l’imposta e avrà una riduzione delle sanzioni.
– Contenzioso: nel caso in cui il contribuente ritiene illegittimo o infondato l’atto può rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale per chiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto.
Contenzioso
Il contribuente entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto dovrà presentare alla Commissione Tributaria Provinciale di competenza il ricorso, che deve contenere: gli estremi del contribuente, gli estremi dell’atto e dell’ufficio che ha emesso lo stesso, gli estremi del difensore, i motivi dell’illegittimità dell’atto e il valore della controversia.
Entro 30 giorni dalla notifica ci si costituisce in giudizio, depositando presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Competenza un plico contenente: la copia conforme del ricorso notificato alla controparte, una fotocopia della ricevuta di deposito e la nota di iscrizione a ruolo.
Appello e Cassazione
Esistono altri due gradi di giudizio:
Appello di secondo grado: nel caso si ritenga che la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale presenti dei vizi o il giudizio non sia adeguato, si può fare ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. Nel ricorso andranno inseriti gli estremi della sentenza, oltre dell’atto impugnato, dato che si va a fare ricorso contro la sentenza e non più contro l’atto come per l’appello di primo grado, gli estremi della Commissione Tributaria Provinciale contro cui si fa ricorso, gli estremi della parte ricorrente e i motivi per cui si fa. Va notificata alla controparte entro 30 giorni e si hanno 60 giorni di tempo per costituirsi in giudizio.
Cassazione: si fa ricorso in Cassazione nel caso si ritenga che ci sia qualche vizio nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale.
Normativa
– Legge 2012/2000 art. 12 (Statuto del Contribuente);
– D.P.R. 29 settembre1973, n. 600 E N. 602;
– D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218;
– L. 27 luglio 2000, n. 212.