Codice dei Contratti Pubblici, al via il Regolamento: DPR 207 del 2010

Redazione 10/06/11
Scarica PDF Stampa
Come previsto, 180 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010, lo scorso 8 giugno è entrato in vigore il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con il Decreto Presidenziale 5 ottobre 2010 n. 207.

In realtà, alcuni articoli erano già entrati in vigore, quindici giorni dopo la pubblicazione del Regolamento, vale a dire gli articoli 73 (Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA – sospensione e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intestazione) e 74 (Sanzioni per la violazione da parte delle imprese dell’obbligo di informazione).

Particolarmente complesso l’iter di approvazione, durato cinque anni e segnato da un continuo braccio di ferro tra Consiglio dei Ministri e Corte dei Conti; i giudici contabili alla fine non hanno concesso il visto, con conseguente cancellazione dal testo finale, per le disposizioni riguardanti: il coordinamento della vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione (art. 72); i requisiti di ordine speciale (art. 79 c.21); il compenso spettante ai collaudatori dipendenti delle amministrazioni (art. 238 c. 1); i requisiti generali e di idoneità professionale negli appalti di servizi e forniture “sotto soglia” (art. 327 c.2).

L’iter di redazione è stato altresì influenzato dalle significative modifiche via via introdotte alla disciplina originaria del Codice dei contratti. Infatti, la legge delega per la redazione del codice dei contratti ha previsto la possibilità per il Governo di emanare decreti correttivi entro il biennio successivo. Il Governo ha utilizzato tale facoltà in tre occasioni, con il D. Lgs. n. 6/2007, con il successivo D. Lgs. 113/2007, e infine con il D. Lgs. 152/2008. Parimenti, sono intervenute ulteriori modifiche al Codice ad opera delle leggi n. 2/2009, n. 14/2009, n. 102/2009, n.166/2009, del D. Lgs. 53/2010 (che recepisce la direttiva 2007/66/CE c.d. direttiva ricorsi) e, da ultimo, del D. Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo). Tutto questo senza considerare che il recente decreto legge “sviluppo” ha apportato ulteriori modifiche al Codice dei Contratti, di cui il testo del regolamento, siccome antecedente, non tiene conto.

Il regolamento è composto da 359 articoli e 15 allegati, diviso in sette parti, che seguono in linea di massima lo schema del codice e coprono tutti i profili dei lavori, servizi e forniture, comprese le fasi delle procedure di affidamento (anche se la maggiore attenzione è dedicata alla disciplina attuativa sui lavori):

Parte I: disposizioni comuni
Parte II: contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari;
Parte III: contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari;
Parte IV: contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari;
Parte V: contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali;
Parte VI: contratti eseguiti all’estero;
Parte VII: disposizioni transitorie e abrogazione.

Tra le novità più rilevanti, all’interno delle disposizioni comuni, rientra sicuramente l’estensione del potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva non solo dell’esecutore, ma anche del subappaltatore, prevista dall’art. 5.

Indirizzate ad una maggiore assunzione di responsabilità e consapevolezza del proprio incarico le novità riguardanti il Responsabile del Procedimento. L’art. 86 comma 1, disciplinando i criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi, prevede che “qualora il responsabile del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall’art.6, comma 11, del Codice, fino ad un massimo di euro 51.545”. A questa si aggiunge la responsabilità contabile prevista dall’art. 10, comma 7.

Inoltre, si fa di regola coincidere il RUP con una figura creata ex novo, il direttore dell’esecuzione del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante (art. 301).

Per quanto riguarda i soggetti coinvolti nei contratti pubblici, il Regolamento precisa che il direttore dei lavori può adesso svolgere anche la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (art. 151), e che il direttore tecnico deve essere dotato, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o di laurea breve nello stesso ambito, o di diploma di perito industriale edile o di geometra. Inoltre la qualificazione conseguita dall’impresa è collegata al direttore tecnico che l’ha consentita (art. 87).

Tra le materie nelle quali il Regolamento innova profondamente rientra sicuramente la progettazione di lavori pubblici, dove si sono introdotte nuove disposizioni sui contenuti dello studio di fattibilità e si sono meglio precisati i i livelli della progettazione preliminare e definitiva circa le relazioni tecniche e gli elaborati grafici. Adesso, in base all’art. 33, i particolari costruttivi e strutturali fanno parte del progetto esecutivo e non di quello definitivo.

Si introduce una nuova formula di aggiudicazione nelle gare di progettazione, prevedendo l’obbligo di verifica del progetto da parte di una struttura pubblica o di professionisti che dovranno verificare la congruità dei prezzi.

Si prevede inoltre l’implementazione del casellario delle imprese abilitate con l’indicazione di tutti i fatti che riguardano la vita dell’impresa, nonché, ex art. 129,  l’obbligatorietà della garanzia globale di esecuzione per gli appalti integrati di progettazione esecutiva e di esecuzione di lavori di ammontare superiore ai 75 milioni di euro.

Diverse, poi, le aperture verso i professionisti: vengono abbassati i requisiti di accesso alle gare (con particolare riferimento alla dichiarazione di avvenuto svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di gara) e si introduce la possibilità di sfruttare i progetti dei committenti privati.

I tre livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva valgono anche per i lavori su beni del patrimonio culturale, ma il Regolamento introduce la possibilità per il responsabile del procedimento di ridurre la definizione dei livelli progettuali e i contenuti, purché ne mantengano la qualità (artt. 242, 243, 244). Inoltre, nel corso dell’esecuzione dei lavori, la stazione appaltante e l’ufficio preposto alla tutela del bene culturale devono vigilare, oltre che sull’esecuzione stessa, anche sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione, pena l’irrogazione delle sanzioni stabilite dalla normativa vigente (art. 250, comma 3).

Il Regolamento poi ripensa l’intero sistema di qualificazione per i lavori, improntandolo alla trasparenza e alla specializzazione nell’esecuzione dei lavori, rendendo più gravosi gli obblighi per le imprese per le SOA e introducendo nuove categorie e classifiche, nella verifica delle offerte anomale e nella disciplina delle varianti.

La valorizzazione della specializzazione si è ottenuta con l’incremento delle opere “super speciali”, al fine di ostacolare l’infiltrazione negli appalti. Il sistema della qualificazione è stato reso più trasparente con l’aumento del controllo delle SOA e con l’innalzamento delle sanzioni pecuniarie e interdittive, che possono portare alla revoca dell’autorizzazione in caso di accertate irregolarità da parte delle SOA nel rilascio delle autorizzazioni.

Viene poi introdotta la possibilità per le SOA di accedere a informazioni sulle imprese dal casellario giudiziario in modo integrale ed è prevista la nascita di due nuove categorie intermedie di lavori, al fine di incentivare le piccole e medie imprese.

Si è rafforzato anche il potere dell’Autorità di Vigilanza, che adesso può sospendere o annullare le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA, qualora riscontri delle illegalità.

Inoltre l’Autorità, nell’esercizio dei propri poteri di controllo, potrà sanzionare quelle imprese che non forniscano le informazioni richieste con una multa fino a 25 mila euro e, in caso di recidiva, con l’espulsione dal mercato.

Sempre in tema di qualificazione, si è mantenuta il sistema per i lavori di importo inferiore e superiore a 150 mila euro, ma è stata disciplinata la qualificazione dei contraenti generali ed è stato modificato l’incremento convenzionale premiante che opera per le imprese che presentino, oltre al possesso del sistema di qualità, anche almeno tre dei requisiti e indici economico-finanziari previsti dal nuovo art. 80. L’art. 85 infine prevede un nuovo sistema di qualificazione per le imprese che hanno affidato i lavori in subappalto e per le imprese subappaltatrici.

Grazie poi alla regolamentazione del sistema di garanzia globale di esecuzione relativa alle opere di maggior rilevanza, diviene operativo per la prima volta uno strumento a garanzia dell’effettiva realizzazione dell’opera pubblica secondo procedure già consolidate in altri Paesi Europei. Nel settore dei servizi viene così introdotta la disciplina della finanza di progetto che si avvale di procedure semplificate rispetto a quelle previste per i lavori e che consentirà di attirare risorse private per la prestazione di servizi pubblici.

Anche in tema di servizi attinenti all’architettura ci si è mossi in un’ottica di garantire professionalità e qualità. L’art. 253 prevede infatti la presenza di un giovane professionista abilitato da almeno 5 anni nel raggruppamento temporaneo per gli affidamenti di tali servizi. Quest’obbligo muta in mera facoltà delle stazioni appaltanti in caso di concorso di idee e di concorso di progettazione.

Una novità consistente per le gare di progettazione si rinviene nel comma 1 dell’art. 266, che prevede la possibilità di fissare nel bando la percentuale di massimo ribasso che la stazione appaltante ritiene ammissibile in base al tipo di intervento.

Infine, con l’entrata in vigore del Regolamento, trovano attuazione le norme sul dialogo competitivo, sull’appalto integrato e sull’appalto concorso, così consentendo l’entrata in vigore anche delle corrispondenti norme del Codice che erano rimaste interinalmente sospese.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento