Chiamate hard al telefono, per la Cassazione non è prostituzione

Redazione 31/08/12
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Cos’è la prostituzione? Ce lo ricorda la Corte di Cassazione, che la inquadra in un’attività in cui “la persona retribuita per prostituirsi abbia a compiere appunto (non importa in quale luogo e verso quale destinatario) un atto sessuale ovvero prestazioni caratterizzate dalla messa a disposizione del proprio corpo per fini di altrui libidine”. Le conversazioni telefoniche di contenuto erotico, ma fini a se stesse, possono dunque non essere assimilate ad attività di prostituzione. A stabilirlo è la sentenza 33564 della Corte, che delibera come chiacchierate hard non vadano assimilate a prestazioni occasionali a sfondo sessuale, sempre che non vengano contestualmente compiuti “atti sessuali” sul proprio corpo.

La Suprema Corte ha emanato il suo giudizio dopo essere stata chiamata a valutare un’insolito triangolo hard milanese sul filo del telefono. In questo modo, la Cassazione ha parzialmente annullato la condanna subita nei precedenti gradi di giudizio da parte di Ivan N., 35enne del capoluogo lombardo, che era stato ritenuto responsabile di aver in qualche modo usufruito delle prestazioni telefoniche fornite da una donna di nome Andrea. Questa, sotto compenso, eseguiva infatti delle chiamate “vietate ai minori” verso Marco F., cliente di Ivan che, in questo modo, era stato ritenuto responsabile dalla Corte di Appello di Milano .

Oltretutto, era stato spiegato, Ivan indicava ad Andrea quali affermazioni usare e in che modo comportarsi con il suo interlocutore raggirato, al fine di provocare in esso eccitazione. Lo stesso è stato evidenziato dalla come denota la sentenza della Cassazione che ha però posto un distinguo: “Le ‘prestazioni vocali‘ effettuate, sia pure al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non possono equivalere a prestazioni sessuali, non impegnando zone corporali erogene“.

Beninteso, la prostituzione esiste anche a distanza, specifica la Corte, anche nei casi di presenza “in due luoghi diversi del soggetto richiedente e del soggetto richiesto, come ad esempio per via telefonica o attraverso internet (via web-chat)”. Il caso in esame, grazie alle intercettazioni, aveva dunque messo in luce, secondo la Corte Suprema, come i dialoghi convenuti tra le due parti fossero esclusivamente scambi verbali e non atti sessuali finalizzati all’altrui compiacimento.

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