Certificazione Unica 2020: regole di invio in caso di fallimento dell’impresa

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Tra i dati che servono al contribuente per la presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello 730 o modello Redditi) vi sono quelli indicati nella Certificazione Unica 2020, ovvero il documento utilizzato dai sostituti d’imposta per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La certificazione va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico”, tuttavia va ricordato che gli stessi contribuenti possono ormai trovare i dati della stessa certificazione nei modelli dichiarativi precompilati già predisposti dall’Agenzia delle Entrate.

Relativamente al periodo d’imposta 2019, quindi per la Certificazione Unica 2020, i sostituti d’imposta dovevano trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo (data prorogata inizialmente al 31 marzo), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.

Certificazione unica 2020: entro quando si invia 

Il decreto “Liquidità” (D.L. 23/2020), ha prorogato al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta potevano inviare all’Agenzia, e consegnare agli interessati (senza sanzioni) le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998.

La trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine più lungo di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2020.

Si ricorda che il sostituto d’imposta che omette la trasmissione della C.U. o la invia tardivamente o in maniera errata, rischia l’applicazione della sanzione amministrativa di 100 euro, per ogni certificazione coinvolta, fino ad un massimo di 50.000 euro.

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A cosa serve la Certificazione Unica 2020

La Certificazione Unica serve in particolare per attestare l’ammontare complessivo dei:

  • redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte;
  • provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
  • compensi erogati nel 2019 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi, delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
  • corrispettivi erogati nel 2019 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del DPR 600/1973;
  • indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
  • corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi), nonché l’importo delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

Chi deve rilasciare la Certificazione Unica 2020

L’obbligo di inviare la Certificazione Unica, coinvolge i datori di lavoro e i sostituti di imposta, oltre agli enti pubblici o privati che nell’anno precedente hanno erogato somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte o che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali Inps o alla Gestione dipendenti pubblici e/o premi assicurativi Inail.

Certificazione Unica: cosa fare in caso di fallimento 

La necessaria corretta imputazione delle ritenute operate e dei versamenti eseguiti, a fronte del rilascio di certificazioni attestanti il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei sostituti che a seguito di vari operazioni si sono succeduti nel periodo d’imposta, determina la necessità di una gestione unitaria per consentire di verificare che gli adempimenti siano stati correttamente effettuati dal sostituto d’imposta.

Nel gestire gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Comunicazione Unica), è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d’imposta, o entro i termini di presentazione della Certificazione l’estinzione o meno del sostituto, dovuto ad esempio ad operazioni straordinarie o procedure concorsuali.

>> Dichiarazione dei redditi 2020: detrazioni, deduzioni e agevolazioni 

Nell’ambito della procedura fallimentare, vi è il Curatore che si deve comportare come un vero proprio datore di lavoro, e come tale è chiamato ad effettuare tutte le operazioni previste dalla normativa fiscale e lavoristica, tra le quali vi sono gli adempimenti relativi alla Certificazione Unica.

In questo caso nel frontespizio della Comunicazione, nel riquadro “dati relativi al sostituto” e nelle certificazioni intestate ai percipienti, devono essere indicati i dati del sostituto d’imposta estinto ed il suo codice fiscale.

Il curatore fallimentare che sottoscrive la Comunicazione Unica, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio “dati relativi al rappresentante firmatario della Comunicazione”.

Analoghe modalità di compilazione delle certificazioni, devono essere osservate per i compensi direttamente erogati dal curatore fallimentare.

Con riferimento, in particolare, ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, il curatore fallimentare, dovrà trasmettere un’unica certificazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle operazioni di conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta evidenziando nella sezione “Dati relativi ai conguagli” i redditi erogati dallo stesso.

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In questo ultimo caso nel punto 536 della CU, dovrà essere riportato il codice fiscale del curatore fallimentare.

Per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, formanti oggetto di certificazione, il curatore fallimentare avrà cura di evidenziare distintamente nei punti 41 e 42 le quote di compensi imponibili erogate dal dichiarante prima dell’apertura della procedura concorsuale e quelle erogate dal curatore fallimentare. Si dovrà indicare:

  • nel punto 41 la parte dei compensi imponibili erogata dal dichiarante prima dell’apertura della procedura fallimentare;
  • nel punto 42 la parte dei compensi imponibili erogata dal curatore fallimentare.

Cosa fare se non riceve la Certificazione unica 2020

In caso di mancata consegna della Certificazione Unica è bene che il contribuente solleciti il sostituto d’imposta e, in caso di mancata consegna denunciare la violazione al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Tale sollecito può essere effettuato anche mediante raccomandata A/R o PEC ricordiamo che chi non ha ricevuto la CU dal sostituto può cercare recuperare i dati relativi al proprio reddito anche dal 730 precompilato predisposto dall’Agenzia delle Entrate, in quanto vi è l’obbligo annuale di trasmettere le CU all’Amministrazione finanziaria per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

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Giuseppe Moschella

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