Stipendi statali 2026: gli aumenti previsti dal nuovo contratto CCNL Funzioni Locali

Incrementi retributivi medi lordi fino a 140 euro per tredici mensilità.

Redazione 19/03/26
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Il 23 febbraio 2026 l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le sigle sindacali CISL, UIL e CSA hanno sottoscritto il CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022-2024 che disciplina i rapporti giuridici ed economici per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024.

Per effetto del rinnovo contrattuale, rende noto ARAN con apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale “aranagenzia.it”, sono previsti “incrementi retributivi medi mensili lordi di euro 136,76 per tredici mensilità, pari al 5,78% sul monte salari 2021, che integrato dello 0,22% per il trattamento accessorio arriva a circa 140 euro mensili”.

Analizziamo gli aumenti retributivi in dettaglio.

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Indice

Gli incrementi mensili

Per effetto del rinnovo contrattuale gli stipendi tabellari sono incrementati, dal 1° gennaio 2024, dei seguenti importi mensili lordi, riconosciuti per tredici mensilità:

AreaIncremento dal 1° gennaio 2024 (in euro)Conglobamento dell’indennità di comparto (in euro)Incremento complessivo dalla decorrenza del conglobamento (in euro)
Funzionari ed elevata qualificazione144,1114,37158,48
Istruttori132,8112,68145,49
Operatori esperti118,1710,89129,06
Operatori113,518,97122,48

Come chiarisce l’articolo 56 del CCNL gli importi mensili lordi di cui alla colonna 1, riassorbono e ricomprendono gli incrementi previsti per le annualità 2022 e 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 609, Legge numero 234/2021.

La nuova retribuzione tabellare annua

Grazie ai citati incrementi mensili si riporta di seguito la nuova retribuzione tabellare annua, espressa per dodici mensilità, cui aggiungere la tredicesima:

AreaRetribuzione tabellare annua dal 1° gennaio 2024 (in euro)Dalla decorrenza del conglobamento indennità di comparto (in euro)
Funzionari ed elevata qualificazione24.941,6725.114,11
Istruttori22.986,5923.138,75
Operatori esperti20.452,5520.583,23
Operatori19.645,4319.753,07

Gli effetti dei nuovi stipendi

Gli aumenti retributivi sopra descritti hanno effetto (per espressa previsione dell’articolo 57, comma 1, CCNL) su tutti gli istituti di carattere economicoper la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare”. 

I benefici economici sono altresì computati ai fini previdenziali, alla luce delle rispettive decorrenze, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del CCNL.

Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall’articolo 2122 del Codice civile, si considerano solo “gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto” (articolo 57, comma 2, CCNL).

Parziale conglobamento dell’indennità di comparto

Con decorrenza 1° gennaio 2026 le quote dell’indennità di comparto indicate in tabella (colonne B e C) sono conglobate nello stipendio tabellare.

Conseguentemente, a partire dalla stessa data, gli importi mensili dell’indennità di comparto sono rideterminati come indicato in tabella (colonna D) e sono posti interamente a carico del Fondo risorse decentrate.

L’incremento dello stipendio tabellare derivante dal parziale conglobamento dell’indennità di comparto “concorre al calcolo della indennità di premio di fine servizio nel rispetto del sistema del pro-rata” (articolo 60, CCNL).

Indennità di comparto (valori mensili in euro da corrispondere per dodici mensilità)
AreaValori mensili in partenza (colonna A)Quota conglobata a carico del bilancio (colonna B)Quota conglobata a carico del fondo (colonna C)Valori mensili in uscita (colonna D)
Funzionari ed elevata qualificazione51,904,9510,6236,33
Istruttori45,804,349,4032,06
Operatori esperti39,313,738,0627,52
Operatori32,403,096,6322,68

Incarichi di elevata qualificazione (EQ)

Per effetto del rinnovo contrattuale il limite massimo della retribuzione di posizione (articolo 16 del CCNL) per i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) è stato innalzato da 18 mila a 22 mila euro.

Ne consegue che l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di 5 mila ad un massimo (aggiornato) di 22 mila euro lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione.
Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico.

Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano “rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento”.

Nelle ipotesi considerate nell’articolo 15, comma 4 (Incarichi di elevata qualificazione) l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di 3 mila ad un massimo di 9.500 euro annui lordi per tredici mensilità.

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