Cassazione, satira sì ma con garbo

Redazione 10/02/12
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La satira ha una “funzione essenziale di controllo sociale e di protezione contro gli eccessi del potere”. Tuttavia ad essa non è permesso fare accostamenti tanto ripugnanti da suscitare il disprezzo dell’opinione pubblica verso chi ne è oggetto.  Per questo la satira deve essere sottoposta a dei limiti e “deve arrestarsi rispetto a valori e beni fondamentali tutelati in via costituzionale”.

E’ quanto afferma la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 1753 depositata lo scorso 8 febbraio. In essa la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’ex ministro della Difesa Cesare Previti, al quale era stato negato un risarcimento per diffamazione in relazione ad alcuni articoli pubblicati sul quotidiano “La Repubblica” o nel supplemento “Il Venerdi” nel giugno 1995, considerati diffamatori e lesivi della sua immagine.

In primo grado infatti il Tribunale di Roma aveva accolto parzialmente la domanda dell’attore, ma la Corte d’Appello aveva ribaltato il verdetto, respingendo la domanda di risarcimento danni in quanto l’articolo in questione mostrava un chiaro intento satirico e non diffamatorio.

La Corte di Cassazione si dimostra dunque di tutt’altro avviso. Ad attirare l’attenzione della Cassazione è stato in particolare un articolo intitolato “L’era dello scarabeo stercorario“. Gli Ermellini ribadiscono che alla satira non si applicano le restrizioni previste per il diritto di cronaca, non avendo tra le proprie peculiarità l’obbligo della verità; tuttavia essi affermano come la satira abbia anche il dovere di non oltrepassare il limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito.

La Suprema Corte cassa così la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione.

Qui il testo integrale della sentenza num. 1753/2012 della Corte di Cassazione

 

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