Cassazione: licenziamento illegittimo se causato da mobbing dei datori

Redazione 12/06/13
Scarica PDF Stampa
La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, tramite la sentenza 14643/2013, ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente per lo scavalcamento del periodo di comporto nel caso lo stato di malattia (nello specifico, la depressione) sia stato originato da azioni di mobbing subite all’interno della stessa azienda assuntrice. La decisione della Suprema Corte è seguita al respingimento del ricorso presentato da una Spa.

La dipendente in questione, rappresentando un’impiegata di secondo livello, aveva sostenuto che la malattia, manifestatasi in assidui episodi depressivi, accompagnati da stati d’ansia e crisi di panico, era stata causata, oltre che dall’illegittimo demansionamento, da svariati altri atteggiamenti messi in atto dagli stessi datori di lavoro, pienamente integranti la condotta di mobbing.

La ricostruzione dei fatti è stata così accolta dal giudice di merito. Quest’ultimo, infatti, ha riconosciuto la responsabilità della società datrice nell’aver arrecato una vera e propria “lesione” alla “salute della dipendente. Sarebbe, al riguardo subentrato, ha sottolineato il giudice, un effettivo graduale prosciugamento di tutti i compiti operativi, specificatamente volto a “rendere la vita impossibile alla dipendente” e a “costringerla a dimettersi”.

“In tale contesto oppositivo per la lavoratrice –si conclude in tal modo il pronunciamento- i giudici, sia di primo grado che d’appello, hanno ritenuto, con tipica valutazione di merito ad essi devoluta, che le assenze per malattia della lavoratrice fossero dovute all’illegittimo e discriminatorio comportamento datoriale e che quindi non fossero da computare ai fini del periodo di comporto”.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento