Cassazione: l’avvocato non ha diritto ai benefit degli imprenditori

Redazione 27/06/13
Scarica PDF Stampa
La sentenza 16092, depositata ieri, della Corte di Cassazione ha decretato che l’avvocato non è un imprenditore. La Corte Suprema ha così respinto la tesi del ricorrente: un legale che ribadiva la natura imprenditoriale della propria attività in ragione dell’ampia organizzazione produttiva e della sussitenza di dipendenti a carico. A sostegno di questa argomentazione, l’avvocato in questione giungeva ad affermare il proprio diritto di accesso ai benefit previsti dalla legge 448/01 (la Finanziaria del 2002) in cui non sono stabiliti criteri distintivi tra attività imprenditoriale e attività di diversa natura, limitandosi a segnalare in maniera sommaria all’articolo 44 gli “sgravi per i nuovi assunti”.

La Cassazione ha però specificato che la normativa, costituendo una proroga dell’antecedente legge 448/98, non può essere interpretata disgiuntamente da quest’ultima  che, contrariamente, fa una chiara distinzione destinando gli incentivi specificatamente alla imprese (articolo 3, comma 5). La predisposizione dunque di una disposizione ad hoc, peraltro richiamata dalla normativa più recente, viene ad implicare automaticamente l’impossibilità di ammettere per analogia anche i datori di lavoro che non sono imprenditori nella cerchia dei beneficiari.

Nonostante l’interpretazione più estensiva della giurisprudenza comunitaria, anche per la Corte di giustizia dell’Unione europea la definizione di imprenditore va applicata esclusivamente a quei soggetti che, in maniera indipendente dallo stato giuridico e dalle regole dei finanziamenti, esercitano un’attività di tipo economico che, a prescindere da scopi di lucro, offre beni e servizi sul mercato. Inutile dunque per l’avvocato ricorrente fare richiamo all’orientamento transnazionale in quanto, in riferimento agli sgravi contributivi, la restrizioni per le imprese del Mezzogiorno sono state proprio disposte dalla Commissione europea.

Nonostante l’aiuto da parte dello Stato sia stato valutato come conforme alla politica comunitaria in merito al settore dell’occupazione, il sostegno statale verso le imprese, come specificato dalla Commissione, va sempre e comunque considerato un’estrema possibilità. Proprio per questo motivo la concessione del bonus anche ai non imprenditori risulterebbe una manovra inadeguata rispetto ai dettami della giurisprudenza europea. La Corte di Cassazione, tuttavia, compensa le spese tramite la controparte Inps dal momento che quest’ultima, con la circolare n. 24 del 2002, “può aver indotto in errore il ricorrente” specificando che la legge finanziaria del 2002 autorizzava lo sgravio a “tutti i datori di lavoro privato ed agli enti pubblici economici”. In conclusione, per l’avvocato che assume personale nel proprio studio legale al Sud non è concesso alcuno sgravio contributivo come invece avviene per gli imprenditori del Mezzogiorno.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento