Cassa integrazione Covid, altre 13 settimane: domanda e istruzioni Inps

Paolo Ballanti 23/11/21
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Il messaggio INPS numero 4034 del 18 novembre 2021 ha fornito le prime istruzioni operative in merito all’accesso alle settimane di Cassa integrazione Covid introdotte dal cosiddetto “Decreto Fiscale”.

Il provvedimento, entrato in vigore il 22 ottobre scorso, ha esteso i periodi di FIS e CIGD per le aziende che hanno esaurito le ventotto settimane di cui al Decreto “Sostegni”, oltre a rifinanziare la Cassa integrazione ordinaria (CIGO) per le realtà dei settori tessile ed abbigliamento.

Le domande per accedere agli ammortizzatori devono essere obbligatoriamente inviate sul portale “inps.it”, entro i termini di scadenza previsti per le precedenti casse COVID, sfruttando l’applicativo online già aggiornato al D.l. “Fiscale”.

Analizziamo in dettaglio le istruzioni fornite dall’INPS.

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Cassa integrazione Covid: Decreto Fiscale

Il Decreto legge numero 146 del 21 ottobre 2021, in vigore dal giorno successivo, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” detto anche “Decreto Fiscale”, ha previsto, all’articolo 11, ulteriori settimane di Cassa integrazione Covid.

Tredici settimane di FIS e CIGD

In particolare, le aziende che sono state costrette a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica (articolo 11 comma 1) possono presentare domanda di assegno ordinario erogato dal FIS (ASO) o Cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) per una durata massima di tredici settimane nel periodo 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021.

L’accesso agli ammortizzatori è riservato alle realtà cui sia stato interamente autorizzato il precedente periodo di ventotto settimane previsto dal Decreto “Sostegni” (D.l. n. 41/2021) dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

Il messaggio INPS ricorda che “possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data del 22 ottobre 2021hanno in corso un assegno di solidarietà.

CIGO aziende tessili

Il successivo comma 2 dell’articolo 11 ha previsto nove settimane di CIGO per i datori di lavoro appartenenti ai settori:

  • Industrie tessili;
  • Confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia;
  • Fabbricazione di articoli in pelle e simili;

identificati dai codici Ateco 13, 14 e 15, i quali sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Per accedere alla CIGO le aziende interessate devono aver interamente usufruito delle diciassette settimane di CIGO decorrenti dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, disciplinate dal Decreto “Sostegni-bis” (D.l. n. 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021).

Disposizioni comuni

Tanto la CIGD / FIS quanto la CIGO per le aziende tessili:

  • Non prevedono il pagamento del contributo addizionale all’INPS;
  • Sono riservate ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del “Decreto Fiscale” 22 ottobre 2021;

È inoltre disposto, per il periodo di fruizione degli ammortizzatori, il divieto di:

  • Avviare procedure di licenziamento collettivo, oltre alla sospensione di quelle pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
  • Ricorrere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, cui si aggiunge la sospensione delle procedure di conciliazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 604/1966, per i lavoratori in tutele reali (ante Jobs Act);

fatte salve le eccezioni previste dal Decreto 146.

Cassa integrazione Covid: come fare domanda

Il messaggio INPS numero 4034 ricorda che è già disponibile sul portale dell’Istituto la procedura per inoltrare richiesta di accesso alle tredici settimane di integrazione salariale per i datori di lavoro destinatari delle tutele del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali oltre a coloro che ricorrono alla CIGD. Collegandosi al sito “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Accesso ai servizi per aziende e consulenti” i datori di lavoro potranno inviare domanda di CIG utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21”.

Il messaggio INPS informa che le istanze per ottenere le tredici settimane di cui al “Decreto Fiscale”:

  • Nonostante siano riconosciute una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato ai sensi del Decreto “Sostegni”;
  • Possono essere “inviate a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane” introdotte dal citato D.l. “Sostegni”.

Questo significa che se l’azienda Alfa ha terminato il 17 ottobre le ventotto settimane di CIGD del Decreto n. 41/2021, non ancora autorizzate dall’INPS, può comunque presentare richiesta per accedere ai periodi di Cassa di cui al “Decreto Fiscale”, a decorrere dal 18 ottobre 2021.

Scarica il Messaggio numero 4034 in pdf

Cassa integrazione Covid: domanda CIGO aziende tessili

L’accesso alle nove settimane di Cassa integrazione Covid per aziende tessili, di cui all’articolo 11 comma 2 del Decreto 146, è subordinato all’invio di apposita domanda sul sito INPS utilizzando la causale “COVID 19 – DL 146/21” disponibile collegandosi a “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Discorso a parte per le aziende che:

  • Appartenenti ai settori di cui ai codici Ateco 13, 14 e 15;
  • Alla data del 22 ottobre 2021 avevano in corso un trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinario (CIGS);

possono accedere alla CIGO di cui al “Decreto Fiscale” per una durata massima di nove settimane dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, previa:

  • Sospensione della CIGS in corso;
  • Presentazione di apposita domanda sul sito INPS area “Servizi per aziende e consulenti” utilizzando la causale “COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS”.

Cassa integrazione Covid: termini per l’invio delle domande

Tanto le domande di CIGD / FIS quanto quelle per la CIGO aziende tessili devono essere inviate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Le aziende che decidono di non anticipare in busta paga gli importi a carico dell’INPS, ricorrendo pertanto al pagamento diretto ai beneficiari da parte dell’Istituto, sono tenute ad inviare i dati necessari attraverso i cosiddetti modelli “SR41” entro:

  • La fine del mese successivo quello in cui è collocato il periodo di intervento della Cassa;
  • In alternativa, entro trenta giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione INPS, se tale scadenza è più favorevole all’azienda.

Trascorsi inutilmente i termini citati, il pagamento delle prestazioni resta a carico del datore di lavoro.

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Paolo Ballanti

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