Analizziamo le due novità in dettaglio.
Manovra 2022: mappa delle novità su sussidi sociali, lavoro e previdenza
Cassa integrazione tessili nel Decreto “Fiscale”
L’articolo 11 (denominato “Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale”) comma 2 di cui al Decreto Legge 21 ottobre 2021 numero 146 (convertito in Legge 17 dicembre 2021 numero 215) cosiddetto Decreto “Fiscale” ha introdotto per i datori di lavoro:
- Delle industrie tessili;
- Delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia;
- Delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili;
identificati con i codici ATECO 2007 numero 13, 14 e 15, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, nove settimane di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
Sempre l’articolo 11 ha previsto che i trattamenti CIG in parola:
- Non sono soggetti al versamento del contributo addizionale (comma 2) all’INPS, calcolato in ragione delle ore di ammortizzatore sociale fruite dalla singola azienda;
- Sono riservati (comma 3) ai datori di lavoro “di cui all’articolo 50-bis, comma 2 del decreto legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato”.
Quest’ultimo riferimento che ha generato, come vedremo, alcuni dubbi interpretativi, riguarda le diciassette settimane di ammortizzatori sociali COVID-19 introdotti dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ad opera del Decreto Legge numero 73/2021 cosiddetto “Sostegni-bis”.
Cassa integrazione aziende tessili: la Circolare INPS
A distanza di circa due mesi dal Decreto “Fiscale” la Circolare INPS del 10 dicembre 2021 è intervenuta con il compito di fornire le indicazioni operative per accedere alle nove settimane di CIG per le aziende tessili.
Nel documento (paragrafo 3.3) l’Istituto precisa che il “nuovo periodo di massimo 9 settimane di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal decreto fiscale” è riservato ai datori di lavoro per i quali risultino già autorizzati “in tutto o in parte” i periodi di CIG previsti dal Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021 numero 73 convertito in Legge 23 luglio 2021 numero 106), pari appunto a diciassette settimane dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.
Cassa integrazione aziende tessili: i dubbi interpretativi
Come rilevato dal successivo Messaggio INPS del 7 marzo 2022 numero 1060, la fruizione (in tutto o in parte) della CIG di cui al Decreto “Sostegni-bis” quale condizione per accedere alle nove settimane del successivo D.L. “Fiscale” ha “generato dubbi interpretativi, poi chiariti dalla circolare n. 183/2021, tali da indurre i datori di lavoro appartenenti ai settori merceologici interessati a presentare, nelle more della pubblicazione della predetta circolare, domanda di accesso ai trattamenti utilizzando una causale errata”.
Per questo motivo, prosegue il Messaggio dell’Istituto, al fine di consentire ai suddetti datori di lavoro di accedere “in luogo delle tutele connesse alla cassa integrazione di tipo emergenziale, al trattamento ordinario di integrazione salariale” per i periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, sono stati eccezionalmente riaperti i termini per la presentazione delle domande di CIGO “ordinaria” di cui al Decreto Legislativo numero 148/2015.
Cassa integrazione aziende tessili: riapertura domande
Interessati dalla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di CIGO “ordinaria” sono i datori di lavoro:
- Delle industrie tessili;
- Delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia;
- Delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili;
che, avendo proposto domanda di accesso all’ammortizzatore sociale COVID-19 di cui al Decreto “Fiscale” ne “sono stati esclusi in quanto non autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis”.
In particolare, chiarisce ancora il Messaggio INPS, le domande respinte devono essere state presentate anteriormente la pubblicazione della Circolare numero 183/2021, nello specifico il 10 dicembre 2021.
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Cassa integrazione aziende tessili: scadenze
I datori di lavoro interessati dalla riapertura dei termini potranno trasmettere le istanze di CIGO “ordinaria” di cui al D.Lgs. numero 148/2015 entro e non oltre il 31 marzo 2022.
Trattandosi di Cassa non COVID-19, ricorda l’INPS, troveranno applicazione tutte le regole che “hanno governato, fino al 31 dicembre 2021, l’accesso ai trattamenti ordinari di integrazione salariale” ad esempio:
- Anzianità di novanta giorni di effettivo lavoro per i dipendenti coinvolti dalla CIG;
- Applicazione dei limiti massimi di durata;
- Obbligo a carico delle aziende di produrre una relazione tecnica dettagliata;
- Obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie in caso di pagamento diretto della Cassa da parte dell’INPS;
- Obbligo di versare il contributo addizionale all’INPS.
Per quanto riguarda infine gli aspetti connessi alla “verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015” precisa l’INPS che sarà “considerata utile l’informativa resa in relazione all’istanza respinta”.
Le istanze di CIGO potranno essere inoltrate utilizzando i canali consueti. Nello specifico, collegandosi a “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
Cassa integrazione artigiani: riapertura delle domande
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA), il cui compito è intervenire in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è interessato dalla riforma degli ammortizzatori sociali introdotta con la Legge di Bilancio per l’anno corrente (Legge 30 dicembre 2021 numero 234).
Con una news pubblicata sul proprio portale “fondofsba.it” del 26 gennaio scorso si dava notizia che, in considerazione delle novità normative citate, il “Fondo sta avviando interlocuzioni istituzionali, anche alla luce dell’intento condiviso dalle parti istitutive di gestire domande che facciano riferimento al periodo che muove dal 1° gennaio 2022”. Per questo motivo, proseguiva FSBA, sino “alla data del 30 marzo 2022” non si potranno “acquisire e istruire nuove domande”.
La successiva news del 28 febbraio scorso ha precisato che, tenendo conto dei tempi di adeguamento del Regolamento del Fondo alla luce delle modifiche disposte dalla Legge di Bilancio 2022, FSBA ha deliberato di “consentire da subito la presentazione e la conseguente gestione delle domande di prestazione, in base al vigente Regolamento” del 30 aprile 2019.
La riapertura delle domande con decorrenza dal 1° gennaio 2022 (garantite dal Fondo secondo il Regolamento e la normativa previgenti alla Legge numero 234/2021), prosegue il comunicato, sarà “operativa fino alla metà dell’anno oppure fino all’approvazione del nuovo Regolamento, se questa intervenisse prima”.
Il veicolo per la trasmissione delle istanze resta il “Sistema Informativo Nazionale dell’Artigianato – SINA Web” raggiungibile collegandosi al portale “fondofsba.it – SINA WEB”.
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