Cassa integrazione 2023: novità e come funziona quest’anno

Paolo Ballanti 27/01/23
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Cassa integrazione 2023: quali sono le novità di quest’anno? Uno dei compiti dell’Inps è garantire copertura economica ai lavoratori al verificarsi di eventi per i quali non spetterebbe la retribuzione da parte del datore di lavoro.

Oltre ai casi di malattia e maternità (soltanto per citare gli esempi principali) l’Inps interviene anche nelle ipotesi in cui, per fatti riguardanti il datore di lavoro, il dipendente non svolge la prestazione per sospensione totale o parziale dell’attività economico – produttiva. Tale è il caso degli ammortizzatori sociali.

Negli ultimi anni si sono succedute, in materia di cassa integrazione, la riforma ad opera della Legge di bilancio 2022 e una serie di misure speciali che interessano il biennio 2022 – 2023 e il triennio 2022 – 2024. Al fine di fornire un quadro riepilogativo delle disposizioni che hanno riflessi in materia di ammortizzatori sociali nel corso del 2023 è intervenuta l’Inps con la Circolare del 16 gennaio 2023 numero 4.

Naturalmente l’Istituto non si è occupato delle regole che, essendo strutturali, erano già presenti l’anno passato e si intendono naturalmente applicabili anche nel 2023. Analizziamo la fattispecie in dettaglio.

Indice

Cassa integrazione 2023: imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

La Manovra 2023 (articolo 1, comma 325) stanzia altri settanta milioni di euro, per l’anno 2023, alla prosecuzione dei trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Le risorse in questione dovranno essere ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

I dipendenti interessati potranno quindi contare su un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di dodici mesi. L’Inps si riserva comunque di fornire ulteriori indicazioni in materia, successivamente all’emanazione del citato decreto interministeriale.

Cassa integrazione 2023: lavoratori call center

Prorogate per l’anno 2023 (articolo 1, comma 327) le misure di sostegno del reddito per i dipendenti delle imprese del settore dei call center. La proroga è garantita nel rispetto del limite di spesa di dieci milioni di euro.

I lavoratori dei call center potranno quindi beneficiare, in deroga alla vigente normativa, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Cassa integrazione 2023: gruppo ILVA

Prorogata per l’anno 2023 (articolo 1, comma 328), nel limite di spesa di diciannove milioni di euro, l’integrazione del trattamento di CIGS, riconosciuta anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.

Cassa integrazione 2023: cessazione attività

L’articolo 1, comma 329 della Manovra 2023 dispone la proroga, per l’anno corrente, della possibilità di accedere alla CIGS da parte delle aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale.

La misura di sostegno, finanziata con cinquanta milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, potrà essere concessa per un periodo non superiore a dodici mesi, anche in deroga ai limiti di durata massima previsti per CIGO e CIGS.

Cassa integrazione 2023: aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

La Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 numero 178) ha prorogato per il triennio 2021 – 2023 il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto nel periodo 2018 – 2020 dall’articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo numero 72/2018.

L’intervento in questione, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato alle medesime condizioni per una durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio, nel rispetto di un limite di spesa di un milione di euro per ciascuna annualità, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il trattamento, concesso dal Ministero del lavoro, viene erogato ai dipendenti direttamente dall’Inps, al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari.

Cassa integrazione 2023: processi riorganizzativi complessi

La Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021 numero 234) ha disposto la proroga per il triennio 2022, 2023 e 2024 delle disposizioni riguardanti l’ulteriore periodo di CIGS in favore delle imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali.

Le realtà in questione, nel limite di spesa, rispettivamente, di 130 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni di euro per il 2024, possono richiedere un periodo aggiuntivo di CIG in deroga ai limiti massimi stabiliti dal Decreto legislativo numero 148/2015.

L’ulteriore periodo può avere le seguenti durate:

  • Crisi aziendale, sei mesi;
  • Riorganizzazione aziendale, dodici mesi;
  • Contratto di solidarietà, dodici mesi.

Cassa integrazione 2023: transizione occupazionale

Come precisato dall’Inps nella Circolare del 16 gennaio 2023 numero 4, nel corso del 2023 troverà applicazione “in quanto disposizione di carattere strutturale, la previsione di cui all’articolo 22-ter del D.lgs. n. 148/2015 che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria”.

Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata, per un periodo non eccedente i dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.

Ad essere interessati sono i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

Cassa integrazione 2023: particolare difficoltà economica

Nell’anno corrente le aziende potranno ricorrere ancora alla CIG per fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

La disposizione, in vigore per il biennio 2022 – 2023, è diretta alle realtà rientranti nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva nel quinquennio mobile, non possono ricorrere ad ulteriori periodi di CIGS.

Come ricorda l’Inps l’ammortizzatore in questione può “avere una durata massima di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023”. Le coperture pubbliche per questo tipo di CIGS ammontano a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Cassa integrazione 2023: CIGO e FIS

Le disposizioni in materia di CIGO e assegno di integrazione salariale di cui, rispettivamente, ai commi 11-quinquies e 11-sexies dell’articolo 44 del Decreto legislativo numero 148/2015 non trovano più applicazione con riferimento a periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2023.

Trattasi in particolare della possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica a beneficio di realtà che non possono più utilizzare i trattamenti di Cassa integrazione per esaurimento dei limiti di durata.

Cassa integrazione 2023: novità nel Milleproroghe

Il Decreto-legge 29 dicembre 2022 numero 198 (Milleproroghe 2023) si occupa di ammortizzatori sociali rispettivamente ai commi 3 e 5 dell’articolo 9.

Fondi di solidarietà bilaterali
Stando a quanto disposto dalla Legge di bilancio 2022 i Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti al 31 dicembre 2021, avrebbero dovuto adeguarsi alle nuove disposizioni (introdotte dalla stessa manovra) entro il 31 dicembre 2022. In caso di mancato adeguamento i datori di lavoro dei settori interessati sarebbero dovuti confluire, dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS). Sul punto interviene l’articolo 9, comma 3 del Milleproroghe spostando il termine per l’adeguamento al 30 giugno 2023.

Dal punto di vista operativo, ha precisato la Circolare Inps numero 4/2023, i datori di lavoro interessati “continueranno ad attenersi alle indicazioni amministrative in uso al 31 dicembre 2022” (di cui alla Circolare numero 18/2022, paragrafo 5.1).

Fondo di solidarietà del trasporto aereo
Il comma 5, articolo 9 del Milleproroghe reca una norma di salvaguardia per le domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale, a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, trasmesse tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022.

In conseguenza della previsione citata, le domande sono ritenute validamente trasmesse anche se inviate oltre il termine di decadenza, corrispondente a sessanta giorni successivi all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento di integrazione salariale.

Le suddette istanze “laddove trasmesse entro l’arco temporale stabilito dal menzionato comma 5 dell’articolo 9 (1° gennaio 2022 – 30 settembre 2022) saranno, quindi considerate nei termini e istruite secondo le indicazioni fornite con le circolare e i messaggi pubblicati in materia” (Circolare Inps numero 4/2022).

Paolo Ballanti