I casi di nullità delle cartelle esattoriali

I principali vizi della cartella di pagamento che ne comportano la dichiarazione di nullità

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Le cartelle esattoriali sono nulle quando presentano un vizio insanabile tale da inficiarne la validità. La nullità può derivare dalla mancanza degli elementi essenziali dell’atto amministrativo necessari affinché lo stesso possa essere giuridicamente qualificato come tale.

L’atto è, altresì, nullo quando viziato da difetto assoluto di attribuzione e sia stato emesso da soggetto incompetente o privo di potere, quando è adottato in violazione o elusione del giudicato, oltre che negli altri casi previsti dalla legge.

Per far valere il vizio della cartella esattoriale e sentir dichiarare la sua nullità, il contribuente sarà tenuto ad adire la competente Commissione tributaria presentando un ricorso onde richiedere ai giudici tributari di statuire in merito alla validità dell’atto impugnato.

La cartella di pagamento dovrà, pertanto, essere impugnato nel termine di legge di 60 giorni decorrenti dalla data della sua notifica, decorsi i quali diventa titolo esecutivo ai fini della riscossione coatta del credito. La pretesa tributaria avanzata dal Fisco risulta, infatti, legittima ancorché riportata da una cartella di pagamento affetta da vizio di nullità qualora la stessa non venga impugnata per farne valere il vizio.

I principali vizi della cartella di pagamento che ne comportano la dichiarazione di nullità

Le norme tributarie dettano regole inderogabili per l’emissione delle cartelle di pagamento la cui violazione ne condiziona la legittimità.

Il vizio afferente il mancato rispetto dei termini di decadenza

La cartella di pagamento può essere viziata per il mancato rispetto dei termini di decadenza.

Il comma 1 dell’articolo 25 del DPR 602/1973 prevede che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

  • del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è’ presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del DPR 600/1973;
  • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta;
  • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato DPR 600/1973;
  • del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

Per verificare se la notifica sia avvenuta nel rispetto dei termini è necessario prendere a riferimento la data in cui il concessionario della riscossione ha spedito la cartella mentre non rileva il giorno in cui il destinatario l’ha ricevuta. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.

Decorsi i predetti termini, il concessionario della riscossione non potrà utilmente procedere alla riscossione delle somme e la notifica della cartella che dovesse intervenire in un momento successivo risulterebbe illegittima e contestabile da parte del contribuente.

Il vizio di carente od omessa motivazione della cartella di pagamento

L’articolo 7, comma 3 della Legge 212/2000 cd. Statuto del contribuente dispone in materia di chiarezza e motivazioni degli atti stabilendo che gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.

Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama. In particolare, gli atti dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

  1. a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  2. b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
  3. c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

L’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, applicabile anche alla cartella di pagamento, impone all’ente creditore di motivare in modo rigoroso la propria pretesa indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’iscrizione a ruolo a pena di nullità della medesima iscrizione a ruolo.

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Il vizio di omessa indicazione del responsabile ed omessa sottoscrizione della cartella di pagamento

L’omessa indicazione del responsabile del procedimento e l’omessa sottoscrizione della cartella ne comportano la nullità per violazione di legge.

Secondo l’articolo 7, comma 2 della Legge 212/2000 la cartella di pagamento deve indicare, a pena di nullità, il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella; inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 377 del 2002, equiparando la cartella di pagamento all’atto di precetto, ha ritenuto la sottoscrizione elemento essenziale dell’atto.

Il vizio di notifica della cartella di pagamento

Il vizio di notifica consiste nelle irregolarità delle modalità mediante le qualità cartella è stata portata a conoscenza del contribuente. Il rispetto delle formalità prescritte dalla legge per effettuare correttamente la notifica è indispensabile per non incorrere in contestazioni da parte del contribuente, pertanto, la violazione o irregolarità della sequenza di atti che permettono di raggiungere correttamente il contribuente e considerare la cartella di pagamento regolarmente notificata ne comportano la possibile dichiarazione di nullità.

Le modalità di notificazione delle cartelle sono state analizzate in nostro precedente articolo intitolato “Come si notifica la cartella di pagamento”.

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