Equitalia: riscossione delle imposte, come cambia. I limiti previsti

Redazione 09/08/16
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Approfondimento estratto dal seguente volume:

Il decreto legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni in legge n. 98 del 2013, all’articolo 52, prevede che l’agente della riscossione possa solo intervenire ma non rendersi creditore procedente laddove il pignoramento abbia ad oggetto l’unico immobile del debitore, nel quale egli risieda anagraficamente e che abbia adibito ad uso abitativo, con esclusione delle abitazioni di lusso, delle ville e dei castelli.

Riscossione di imposte sul reddito: come cambia?

La norma in questione modifica l’art. 76, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione di imposte sul reddito, all’evidente scopo di arginare i pignoramenti immobiliari promossi per crediti fiscali.

La disposizione in esame prevede che l’agente della riscossione non possa dare corso alla esecuzione sull’unico immobile di residenza del debitore, eccetto case di lusso, ville o castelli, salvo che si tratti di crediti di valore superiore ad euro centoventimila (comma 1, lett. b)).

Parimenti a dirsi nel caso in cui l’espropriazione riguardi un cespite compreso in uno specifico paniere di beni, definiti come essenziali da apposito decreto del Ministero dell’economia, d’intesa con l’Agenzia delle entrate e l’Istat (comma 1, lett. a)), oppure qualora il valore del bene, determinato ai sensi dell’articolo 79, d.P.R. n. 602/1973, diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, sia di importo inferiore ad euro centoventimila.

Homestead exemption: uno strumento che tutela il consumatore

Tale strumento di protezione del consumatore è già noto ad altri ordinamenti e può dirsi ispirato all’homestead exemption del diritto statunitense, quale istituto giuridico volto a preservare la abitazione principale del debitore da azioni esecutive intentate in suo danno.

Tale istituto è nato nel periodo immediatamente successivo alla Grande depressione per sollevare le persone più indigenti dall’obbligo di pagare le tasse sulla casa ed evitare che esse perdessero la proprietà.

Un aspetto molto caratteristico della homestead exemption risiede nella creazione di soglie variabili di impignorabilità, in ragione della tipologia di debitore. Da questo punto di vista, appare interessante la legislazione dello Stato della California, la quale dal gennaio 2010 prevede una graduazione ben precisa di esenzioni: $75.000 per il debitore single, da $75.000 a $100.0000 per le coppie sposate, da $150.000 a $175.000 per le coppie formate da ultrasessantacinquenni, da disabili o da persone ultracinquantacinquenni a basso reddito, ossia inferiore a $25.000 se persona non sposata, inferiore a $35.000 se sposata. La regolamentazione normativa si rinviene nel codice di procedura civile della California, agli articoli da 704 a 730.

Deve osservarsi anche come la homestead exemption abbia rilievo costituzionale in alcuni Stati, essendo ad esempio prevista dall’art. 28 della Costituzione del Texas.

Quella statunitense è indubbiamente una legislazione molto articolata ed avanzata, che, come tale, ben potrebbe essere presa a modello per ulteriori riforme legislative, specialmente laddove essa si dimostra attenta a parametrare il grado di esenzione in ragione delle peculiarità del soggetto debitore.

Torniamo ora al riformato art. 76, d.P.R. n. 602 del 1973.

Sussiste una peculiarità nel sistema dei mezzi a tutela del credito fiscale, che emerge dal combinato disposto degli articoli 76 e 77, d.P.R. n. 602.

L’art. 77, comma 1-bis, stabilisce infatti che l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca fiscale sugli immobili del debitore e dei coobbligati, in misura pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede, anche qualora non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore a ventimila euro.

In sostanza, l’agente della riscossione può, nel caso di specie, iscrivere l’ipoteca senza tuttavia potersi rendere creditore procedente, perché difettano le condizioni di cui all’art. 76, d.P.R. n. 602; in tal senso, la ipoteca iscritta viene ad assumere una funzione deterrente in danno del debitore, nonché a tutelare comunque il credito fiscale.

Ciò in quanto, se ad esempio l’esecuzione venisse intentata dalla banca o dal condominio per rate insolute, il credito dell’amministrazione fiscale godrebbe pur sempre di prelazione in sede esecutiva circa il ricavato della vendita forzata e beneficerebbe del diritto di seguito (o di sequela) sull’immobile staggito venduto all’aggiudicatario.

La giurisprudenza si è interrogata sull’ambito di applicazione e sugli effetti della disposizione in esame. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 52, d.l. n. 69/13, si applica non solo ai processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche ai singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand’anche la nuova norma sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all’epoca di introduzione del giudizio.

Nel caso di esecuzione promossa in violazione dell’art. 52, l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente della riscossione.

Redazione

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