Provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale spetta sempre ad Equitalia, anche se sono passati più di 5 anni.
PER SAPERNE DI PIU’ SI CONSIGLIA IL SEGUENTE MANUALE:
300 motivi di opposizione alle esecuzioni fiscali
Questo testo tratta degli strumenti giuridici necessari per poter contrastare l’ESECUZIONE FISCALE. L’organizzazione dei motivi di opposizione, tra TECNICA e PRATICA, rappresenta un nuovo strumento per il professionista, in quanto oltre alla teoria ed al riscontro giurisprudenziale e normativo, pure importanti e decisivi, si tenta di trovare una soluzione con il diritto e la logica per arginare le troppo spesso ingiustificate presunzioni che regnano nel campo tributario. Il testo è suddiviso in 3 PARTI: nella PRIMA sono descritte le NULLITÀ FISCALI PER VIZI DI FORMA che includono una serie di motivi di opposizione riguardanti varie casistiche tra cui Vizi Soggettivi, Oggettivi, Causali, Vizi connessi al Ruolo, Nullità per sanzioni amministrative e Vizi negli avvisi di mora. Nella SECONDA parte sono illustrate le NULLITÀ RIGUARDANTI LE NOTIFICHE DEGLI ATTI FISCALI e più precisamente relative ai Soggetti notificatori, Nullità oggettive, Nullità relative ai luoghi di notifica, ai destinatari, alle notifiche postali, alle notifiche tramite pec e a quelle tramite fax. Nella TERZA parte, infine, sono trattati i temi riguardanti l’Esproprio Esattoriale, le Nullità per il pignoramento presso il debitore, le Nullità relative al pignoramento dei crediti e Nullità del pignoramento immobiliare.Emilio Ponticiello, Avvocato in Roma. Autore di diverse pubblicazioni di successo, tra cui: “Motivi di opposizione alle sanzioni amministrative” (tre edizioni e varie ristampe).
Ponticiello Emilio | 2016 Maggioli Editore
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L’agente della riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l’avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/ r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, con la sentenza n. 6887 depositata l’8 aprile 2016.
IL CASO
Equitalia impugnava una sentenza con la quale la commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello di un contribuente, annullando la cartella di pagamento e con essa l’ipoteca iscritta su un immobile del debitore.
COSA DICE LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Cassazione ha affermato che l’articolo 26, comma 5 del d.P.R. n. 602/1973, invocato dalla società di riscossione, stabilisce che “l’esattore deve conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento e ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.
Ebbene, la disposizione non libera Equitalia dall’onere probatorio neanche dopo il decorso dei 5 anni, si legge “limitandosi a stabilire che quest’ultima conservi la prova documentale della cartella notificata ai soli fini di esibizione al contribuente o all’amministrazione”.
Per le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, tuttavia, ciò non toglie che possano trovare pieno e stabile vigore, se necessario, anche oltre i 5 anni, le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell’onere probatorio con la conseguenza che “il concessionario sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella: una cosa essendo l’obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt’altra l’osservanza dell’art. 2697 c.c., non derogato dalla norma speciale”.
Si tratta di una soluzione armonica con quanto più volte affermato in ordine all’obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili ex art. 2220 c.c.: obbligo non idoneo a sollevare l’imprenditore, a seguito del decorso dei 10 anni, dall’onere della prova posto a suo carico nel giudizio secondo le regole generali (Cass.26683/09; 1842/11; 19696/14 ed altre).
Concludendo, quindi, la commissione tributaria regionale ha valutato la fattispecie secondo l’ordinario regime dell’onere della prova, escludendo che, per via del mero decorso del quinquennio di conservazione obbligatoria, la prova in giudizio della regolare notificazione della cartella non fosse più necessaria, ovvero dovesse essere posta a carico dello stesso contribuente.