Cartelle Equitalia: quando è possibile contestare

Redazione 12/12/16
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Ci sono dei casi in cui il contribuente può contestare alcune cartelle esattoriali, cioè può discutere in merito al contenuto o alla forma in cui è avvenuta la notifica. Ovviamente è opportuno verificare se veramente esiste il vizio che attiverebbe la contestazione.

Vediamo nel dettaglio quando è possibile contestate una cartella esattoriale.

Speciale ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

Errori di notifica: mancato atto prodromico

Il cittadino potrebbe aver ricevuto una cartella esattoriale senza un atto prodromico, cioè senza che abbia ricevuto precedentemente qualcosa che la preannunciasse e in questo caso si può considerare nulla.

Attenzione però, perché ci sono casi in cui, per legge, la cartella di pagamento è il primo atto che riceve il contribuente, un esempio potrebbe essere l’imposta dei rifiuti.

La notifica della cartella non è mai stata ricevuta

Potrebbe accadere che non sia mai avvenuta la notifica della cartella e quindi il contribuente riceve un sollecito di pagamento, o un preavviso di fermo auto o di ipoteca, o un pignoramento senza aver mai ricevuto effettivamente la cartella esattoriale. Quando si verifica ciò si può impugnare la mancata notifica davanti al giudice.

Restando fermi sul concetto che è meglio premere sul vizio anziché sul merito, è opportuno che si stia attenti a contestare l’irregolarità di notifica della cartella esattoriale perché questo potrebbe rappresentare un’arma a doppio taglio per il contribuente. Infatti chi contesta la notifica irregolare, impugnando la cartella stessa, sana il vizio. In poche parole, se il contribuente si rivolge al giudice per la mancata notifica, in quel momento il vizio si sana, infatti sorge la domanda “come ha fatto ad avere la cartella?”

Si verifica quanto detto perché il principio alla base delle notifiche è quello dell’effettività, quindi se l’atto finisce nelle mani del contribuente ha raggiunto il suo scopo e quindi la notifica è sempre valida, tranne nei casi di inesistenza, cioè quando il destinatario della consegna non è un ufficiale giudiziario, un postino o un messo comunale, ma avviene per opera di un soggetto non abilitato, in questo caso la contestazione è valida.

Il responsabile del procedimento non è indicato

La cartella si può ritenere nulla se non sono indicati il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo o il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella. Sono rispettivamente due soggetti differenti, infatti l’iscrizione è effettuata dall’ente creditore e la cartella è fatta e notificata dall’Agente della riscossione. Le cartelle portanti ruoli consegnati fino al 1° giugno 2008 in cui non è indicato il responsabile del procedimento sono da considerare nulle.

Non è specificata la motivazione della cartella

All’interno della cartella esattoriale ci deve essere la spiegazione del fondamento dell’iscrizione a ruolo. La motivazione deve essere presente se la cartella è stata emessa a seguito di altro atto o sentenza o di diretta iscrizione a ruolo. Ecco un esempio di cartella annullata a seguito di un difetto di motivazione, ad esempio una cartella avente il bollo auto e non c’è la targa del veicolo.

Fogli mancanti e assenza di alcuni elementi e tempi di notifica della cartella

Potrebbe verificarsi che manchi qualche foglio o addirittura che il contribuente riceva il plico vuoto, questi sono altri casi in cui è possibile contestare la cartella esattoriale.

Inoltre, se la cartella non corrisponde allo schema ministeriale si può considerare nulla, se per esempio è carente del numero identificativo, del titolare del credito o della specie del ruolo, della generalità del debitore, dell’anno o del periodo di riferimento.

Infine, la cartella esattoriale è valida se non è stata notificata dopo troppo tempo dall’iscrizione, quindi il sollecito di pagamento è nullo se la cartella è andata in prescrizione.

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