VAI ALLO SPECIALE SU EQUITALIA E CARTELLE DI PAGAMENTO NON DOVUTE
Questo, in sintesi, quanto disposto da una sentenza della Commissione Provinciale di II grado della Regione Emilia-Romagna (CTR Emilia-Romagna, Bologna, sent. n. 2005/8/2015 del 12/10/2015), che contrariamente a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione ribalta la questione stabilendo che la notifica con il postino attraverso la raccomandata ar della cartella è da considerarsi nulla con la conseguenza che, se è intervenuta la prescrizione, risulta nullo anche il diritto alla riscossione.
Da anni Equitalia invia ai contribuenti cartelle di pagamento con un mezzo di notifica che quindi è considerato illegittimo: la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, infatti, non è contemplata dalla legge (Art. 26 del Dpr 602/73) quale sistema ammesso per far arrivare ai cittadini le intimazioni di pagamento.
CHI PUO’ NOTIFICARE LA CARTELLA DI PAGAMENTO PER POSTA?
Secondo quanto specificato dalla Commissione Provinciale di II grado dell’Emilia-Romagna, Equitalia non può notificare direttamente le cartelle di pagamento a mezzo posta, vale a dire con consegna, da parte del rispettivo personale, all’ufficio postale e spedizione tramite raccomandata, dal momento che gli unici soggetti che possono notificare la cartella con raccomandata a/r risultano essere:
– gli ufficiali della riscossione;
– i messi notificatori;
– gli agenti della polizia municipale;
– gli altri soggetti abilitati per legge.
Secondo la CTR emiliano-romagnola l’invio diretto della cartella a mezzo raccomandata era prevista anche “da parte dell’esattore” soltanto nella vecchia formulazione, precisando come, dopo l’intervento normativo effettuato nel 1999 (Art. 12 del Dlgs 46/1999), tale disposizione è stata appositamente cancellata. La diatriba in materia sembrava destinata a chiudersi grazie ad una serie di interventi da parte della Cassazione che, dall’anno scorso, continua a ribadire, contrariamente, che la notifica della cartella esattoriale può essere fatta anche con invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
QUAL E’ L’ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE?
Stando all’orientamento prevalente della Cassazione, Equitalia può procedere a notificare la cartella anche a mezzo posta, mediante invio di raccomandata in busta chiusa con avviso di ricevimento: una modalità di notificazione più semplice eseguibile tramite raccomandata ordinaria secondo le disposizioni del servizio postale ordinario e non seguendo le regole più specifiche in materia di notifica per posta degli atti giudiziari (la busta e gli avvisi utilizzati sono pertanto di colore bianco).
Stando ad una parte della giurisprudenza, quando il plico è portato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, se Equitalia ha fatto riferimento all’Ufficio postale e l’affidamento del plico all’agenzia privata ha avuto luogo per determinazione autonoma da “Poste Italiane”, la notificazione si considera valida. Un’altra parte della giurisprudenza, invece, ammette che le notifiche delle cartelle esattoriali avvengano tramite il servizio postale pubblico, non ammettendo però mai quello privato.
COSA SUCCEDE SE IL DESTINATARIO RIFIUTA DI SOTTOSCRIVERE L’AVVISO DI RICEVIMENTO?
Il destinatario è tenuto a sottoscrivere l’avviso di ricevimento; se rifiuta, la prova della consegna viene fornita dall’operatore postale in qualità di incaricato di pubblico servizio. Se il destinatario è, invece, momentaneamente assente, quest’ultimo o altri soggetti abilitati a ricevere l’invio possono ritirarlo presso l’ufficio postale di distribuzione entro 30 giorni, ossia i termini di giacenza.
Stando, però, ad una pronuncia della Cassazione, in caso di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente riportate nell’avviso di ricevimento perché dalla sola annotazione dell’Agente Postale menzionata nell’avviso non è possibile dedurre l’avvenuto espletamento di tutte formalità e pertanto la notifica non può dirsi effettuata in maniera corretta. Equitalia risulta comunque obbligata a conservare per un periodo di 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in virtù della tipologia di notificazione scelta, al fine di esibirla nel caso venga richiesta dall’Amministrazione o dal contribuente.
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