Acconto Irpef, busta paga più leggera a novembre: ecco perché

Paolo Ballanti 20/11/18
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Con la retribuzione corrisposta nel mese di novembre i contribuenti interessati vedranno trattenersi un importo a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef che in molti casi può ridurre sensibilmente (o addirittura azzerare) lo stipendio normalmente percepito: tradotto busta paga più leggera.

L’acconto è il risultato della dichiarazione 730/2018 relativa ai redditi percepiti nel 2017. A differenza del primo acconto (trattenuto insieme al saldo) che può essere rateizzato a partire dal cedolino di luglio, il secondo o unico acconto dev’essere prelevato in un’unica soluzione dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre. Se lo stipendio non è sufficiente ad esaurire il debito verso l’Erario, la parte residua viene trattenuta dalle mensilità successive, con l’aggiunta però degli interessi.

Vediamo nel dettaglio cos’è questo tipo di prelievo e dove lo si trova in busta paga.

Busta paga, secondo o unico acconto Irpef: quando è dovuto

Come noto, il rapporto con l’Erario, salvo casi particolari, si esaurisce solo in sede di dichiarazione dei redditi. Ipotizzando che si tratti del 2017, durante l’anno il contribuente anticipa il versamento delle imposte sulla base di importi ipotetici che saranno invece definitivi l’anno successivo quando presenterà il modello 730. Dal 730 possono emergere due situazioni:

  • Il contribuente ha anticipato nell’anno di riferimento più tasse di quelle che in realtà avrebbe dovuto versare (cosiddetto conguaglio a credito);
  • Il contribuente non ha anticipato nell’anno di riferimento tutte le tasse che in realtà avrebbe dovuto versare (cosiddetto conguaglio a debito).

In caso di conguaglio a debito le conseguenze sono:

  • Versamento del saldo relativo all’anno 2017 da trattenere sulle retribuzioni corrisposte a partire da quella del mese di competenza del mese di luglio 2018;
  • Versamento di un acconto relativo all’anno 2018 (che deve ancora chiudersi) pari al 100% dell’imposta dovuta per il 2017.

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L’acconto è previsto se l’imposta dichiarata nel 2017, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute operate e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. Questo dev’essere trattenuto:

  • In un’unica soluzione dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre, se l’acconto è inferiore a 257,20 euro;
  • In due rate se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro, la prima pari al 40% dovrà essere trattenuta insieme al saldo con o a partire dalla retribuzione di luglio, la seconda con il restante 60% prelevata dai compensi erogati nel mese di novembre.

Busta paga, secondo o unico acconto Irpef: quanto viene trattenuto 

Dalla retribuzione corrisposta a novembre dev’essere trattenuto l’intero importo dovuto a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef, a differenza del primo acconto che può essere rateizzato (ultima rata versata a novembre). Di conseguenza, i compensi pagati nel mese in questione devono essere abbastanza capienti da esaurire il debito con l’Erario. In caso contrario, la parte residua dovrà essere trattenuta dalla retribuzione pagata a dicembre applicando un interesse pari allo 0,40%. Laddove neppure lo stipendio di dicembre esaurisse il debito residuo, il datore dovrà informare il dipendente affinché questi provveda autonomamente al versamento delle imposte, mediante modello F24 entro il mese di gennaio.

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Busta paga, secondo o unico acconto Irpef: dove trovarlo in busta paga

Gli importi dovuti a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef devono essere evidenziati nella busta paga contenente la retribuzione corrisposta nel mese di novembre (nella generalità dei casi è lo stipendio di ottobre erogato nei primi giorni del mese successivo). L’importo prelevato come acconto è riportato nella sezione relativa alle trattenute, che ospita, si ricorda:

  • Le trattenute mensili a titolo di contributi INPS (quelli per intenderci che finanziano la pensione e gli strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione dell’attività lavorativa come Cassa integrazione o Fondo di integrazione salariale);
  • Le trattenute mensili a titolo di IRPEF sul reddito da lavoro dipendente (per intenderci le tasse da pagare all’Erario);
  • Gli importi riconosciuti come detrazione per lavoro dipendente o per carichi di famiglia (che abbassano le tasse da pagare);
  • Le trattenute mensili a titolo di addizionali IRPEF (regionale e comunale) anch’esse da riconoscere allo Stato;
  • L’eventuale bonus 80 euro (non è una trattenuta ma una somma netta riconosciuta al dipendente che rientra entro determinati limiti di reddito).

Paolo Ballanti

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