Busta paga dicembre 2021: occhio al conguaglio Irpef di fine anno

Paolo Ballanti 07/12/21
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A decorrere dalla busta paga di dicembre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo ogni datore di lavoro calcolerà in base al reddito complessivo annuo quanto trattenere ai dipendenti a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e trattamento integrativo. L’insieme di queste operazioni prende il nome di “conguaglio di fine anno”.

L’IRPEF, come noto, si ottiene applicando un’aliquota percentuale differente a seconda della fascia di reddito del contribuente. Una volta determinata l’imposta lorda da questa devono essere sottratte:

  • Detrazioni da lavoro dipendente;
  • Detrazioni per familiari a carico;
  • L’eventuale ulteriore detrazione (per chi ha redditi superiori a 28 mila euro);

ottenendo così l’IRPEF netta.

Un ulteriore calcolo riguarderà il trattamento integrativo (operante come credito d’imposta) pari a 1.200 euro netti annui, riservato a coloro che producono redditi pari o inferiori a 28 mila euro.

Dal momento che le retribuzioni vengono di norma corrisposte mensilmente, il datore di lavoro simula nel corso dell’anno quello che sarà il reddito complessivo e, sulla base di questo, calcola:

  • IRPEF lorda;
  • Detrazioni;
  • IRPEF netta (IRPEF lorda – detrazioni);
  • Trattamento integrativo.

Nel cedolino di dicembre si confronta quanto trattenuto nei singoli mesi dell’anno con l’imposta effettivamente a carico del dipendente in base al reddito complessivo. Se quest’ultima risulta superiore a quanto già recuperato mensilmente si parla di “conguaglio negativo”. In sostanza si trattiene al dipendente una somma a titolo di imposte non pagate.

Una conseguenza spiacevole per il lavoratore che rischia così di vedersi riconosciuto un netto decisamente inferiore rispetto a quello dei mesi precedenti.

Analizziamo in dettaglio i pericoli del conguaglio di fine anno e come evitarli.

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Busta paga dicembre 2021: trattenute IRPEF

L’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è calcolata applicando un’aliquota pari a:

  • 23% per i redditi fino a 15 mila euro (equivalenti a 15.000 / 12 = 1.250 euro mensili);
  • 27% per i redditi tra 15.000 e 28 mila euro (pari a 2.333,33 euro mensili);
  • 38% per i redditi tra 28.000 e fino a 55 mila euro (pari a 4.583,33 euro mensili);
  • 41% redditi compresi tra 55.000 e pari o inferiori a 75 mila euro (6.250 euro mensili);
  • 43% per i redditi eccedenti i 75 mila euro.

Il datore di lavoro nel corso dell’anno calcola l’imposta lorda in base al reddito del mese, dividendo gli scaglioni annui per dodici.

Pensiamo al dipendente Mevio. Nel mese di gennaio 2021 il suo reddito mensile è pari a 2.200,00 euro. Di conseguenza l’imposta lorda sarà:

  • 250,00 (scaglione fino a 15 mila euro) * 23% = 287,50;
  • (2.200,00 – 1.250,00) * 27% = 256,50;

pari in totale a 287,50 + 256,50 = 544,00 euro.

La retribuzione di Mevio rimane costante per tutto l’anno generando un’imposta lorda anticipata di 5.984 euro, salvo poi ricevere a dicembre un premio una tantum ed altri importi aggiuntivi i quali portano il reddito complessivo a 29 mila euro, compreso nello scaglione successivo con aliquota al 38%.

In sede di conguaglio fine anno il datore di lavoro calcolerà l’imposta lorda dell’anno in virtù del reddito di 29 mila euro, equivalente a 7.340,00 euro.

Ipotizzando che Mevio abbia rinunciato a qualsiasi tipo di detrazione (la cui funzione è quella di abbattere l’imposta lorda), subirà nel cedolino di dicembre una trattenuta a titolo di IRPEF non pagata pari alla differenza tra 7.340,00 – 5.984,00 = 1.356,00 euro.

Busta paga dicembre 2021: trattamento integrativo

Introdotto in sostituzione dell’ex “Bonus Renzi” a decorrere dal 1° luglio 2020 il trattamento integrativo pari a 1.200 euro annui (100 euro medi mensili) è riservato ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro.

Nel corso dell’anno le opzioni per il contribuente sono:

  1. Ricevere il trattamento integrativo mensilmente;
  2. Percepire il trattamento integrativo soltanto in sede di conguaglio di fine anno;
  3. Rinunciare al trattamento integrativo ed eventualmente riceverlo in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

È chiaro che in caso di rinuncia al bonus non si rischiano brutte sorprese nel cedolino di dicembre. Lo stesso dicasi per chi ha scelto di percepire il trattamento soltanto se, in base al reddito da lavoro effettivo dell’anno, non si supera la soglia dei 28 mila euro.

Discorso diverso per i lavoratori che, mensilmente, hanno ricevuto i 100 euro mensili. Il rischio in tal senso è di vedersi riconosciuto il trattamento salvo poi superare, una volta sommati i redditi dell’anno, il tetto dei 28 mila euro. In questo caso si andrà incontro ad un conguaglio negativo, con la trattenuta in busta paga del bonus non spettante.

Ipotizziamo che il dipendente Caio abbia ricevuto 1.100 euro di credito d’imposta da gennaio a novembre 2021. In sede di elaborazione del cedolino di dicembre, emerge che il reddito da lavoro dipendente complessivo dell’anno è pari ad euro 33 mila. Collocandosi al di sopra della fascia di spettanza del bonus, Caio non ha diritto al bonus e la somma anticipata pari a 1.100 euro sarà recuperata in dieci rate di pari importo, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

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Busta paga dicembre 2021: ulteriore detrazione

I lavoratori con reddito complessivo superiore a 28 mila euro e pari o inferiore a 40 mila euro hanno diritto ad una detrazione aggiuntiva di importo variabile:

  • 960 + [240 * (35.000 – reddito complessivo) / 7.000] per chi ha un reddito complessivo tra 28 mila e pari o inferiore a 35 mila euro;
  • 960 * [(40.000 – reddito complessivo) / 5.000] per chi ha un reddito complessivo superiore a 35 mila e pari o inferiore a 40 mila euro.

Come già descritto per il trattamento integrativo le opzioni sono:

  • Rinunciare all’ulteriore detrazione;
  • Ricevere gli importi soltanto in sede di conguaglio di fine anno;
  • Anticipo mensile in busta paga.

In quest’ultima ipotesi il rischio è di vedersi riconosciuta da gennaio a novembre l’ulteriore detrazione salvo poi superare in base al reddito complessivo la soglia dei 40 mila euro.

Facciamo l’esempio di Mario, il quale ha beneficiato nel 2021 di un’ulteriore detrazione pari a 994,29 euro. Dal conguaglio di fine anno emerge un reddito di 41 mila euro. Di conseguenza, l’interessato dovrà restituire in dieci rate di pari importo la somma complessiva di 994,29 euro, a titolo di ulteriore detrazione non spettante.

Busta paga dicembre 2021: conguaglio

In sede di conguaglio di fine anno è possibile vedersi recuperare il trattamento integrativo ed al tempo stesso ricevere l’ulteriore detrazione, in quanto titolari di un reddito complessivo compreso nella fascia 28 mila – 40 mila euro.

Riprendendo l’esempio di Caio (reddito complessivo 33 mila euro) questi nella busta paga di dicembre troverà:

  • Un conguaglio negativo a titolo di bonus non spettante -1.100,00 euro (da trattenere in dieci rate);
  • Un conguaglio positivo per ulteriore detrazione pari a 1.028,57 euro.

Busta paga dicembre 2021: detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico

Al pari di quanto già descritto per il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione anche in tema di detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico, essendo questi importi legati al reddito complessivo del contribuente, il pericolo per il lavoratore è di ritrovarsi un conguaglio negativo nel cedolino di dicembre, nel caso in cui le detrazioni anticipate nei singoli mesi dell’anno siano di importo superiore a quanto calcolato in sede di conguaglio.

Busta paga dicembre 2021: come evitare brutte sorprese

Per evitare brutte sorprese nel cedolino di dicembre, il dipendente ha a sua disposizione una serie di contromisure, da comunicare al datore di lavoro compilando il cosiddetto “modello D23”.

In questo documento è possibile chiedere all’azienda di:

  • Applicare un’aliquota IRPEF fissa (in luogo degli scaglioni d’imposta) calcolata in base alla normale retribuzione ed ai compensi aggiuntivi che si prevede di percepire soprattutto a fine anno;
  • Non riconoscere il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione, ricevendoli in un’unica soluzione in sede di conguaglio di fine anno o in dichiarazione dei redditi;
  • Sommare in sede di simulazione mensile del reddito complessivo (ai fini del calcolo delle detrazioni e del trattamento integrativo) una serie di somme che il lavoratore si aspetta di percepire nel corso del periodo d’imposta.

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Paolo Ballanti

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