Si ricorda, infatti, che qualora il contribuente abbia sostenuto costi di ristrutturazione edilizia superiori ai 51.645,69 euro la dichiarazione di esecuzione lavori non diventa più necessaria per poter godere del bonus ristrutturazioni. Le Entrate fanno poi chiarezza su ulteriori due casi. Il primo ha a che fare con il decesso del conduttore effettuante i lavori di ristrutturazione dell’immobile in locazione, previo consenso del proprietario: verificatasi una simile circostanza, l’erede che subentra nel contratto affittuario è abilitato a proseguire nella fruizione delle rate avanzate. Il beneficio viene riconosciuto anche nei confronti dei lavori realizzati dal coniuge separato con riferimento alla casa affidatagli dal giudice, nonostante la stessa sia intestata all’altro consorte. Le circolari annunciano chiarimenti anche sul versante della riqualificazione energetica.
Con attinenza al contribuente che ha mancato di trasmettere all’Enea la documentazione utile al godimento della detrazione del 55% entro 90 giorni dalla data terminale dei lavori, viene concessa l’opportunità di ristabilire correttamente la rispettiva posizione entro il termine di scadenza per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi valida, e cioè il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Non è ammesso,invece, il ripristino delle richieste d’incentivo trasmesse all’Enea che sono state annullate per errore dai tecnici o dai beneficiari. La validità della domanda di detrazione è, al contrario, sancita in caso di schede informative compilate ma non inoltrate, tuttavia, “solo se -si legge nel testo della circolare- il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici o comunque a cause imputabili all’Enea”.
Per quanto riguarda ulteriori detrazioni ammissibili, persino le spese atte a frequentare corsi di laurea in teologia presso le sedi universitarie pontificie sono detraibili ai fini Irpef. Un bonus fiscale pari al 19% viene inoltre previsto per la frequenza da parte dei figli, con età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, delle cosiddette “sezioni primavera”, assimilate dall’amministrazione agli asili nido. Viene spiegata poi l’imposizione del contributo di solidarietà del 3% per i redditi che oltrepassano i 300mila euro nel caso di rientro dei lavoratori dall’estero. La normativa n. 238/2010 per favorire il rientro nel nostro Paese dei famosi “cervelli” in fuga, ha in proposito annunciato una significativa contrazione del reddito. L’Agenzia delle Entrate precisa che, ai fini di verifica dei 300mila euro, nella circostanza che vede soggetti tornati dall’estero per lavorare in Italia, e dunque per fissare l’obbligatorietà o meno del prelievo extra, il reddito personale va assunto al netto dell’agevolazione fiscale ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 238/2010.
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