Novità in arrivo dalla Manovra di bilancio sul bonus mamme lavoratrici. Il Decreto Legge 30 giugno 2025, numero 95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, numero 118 riconosce per l’annualità corrente grazie all’articolo 6, comma 2 un bonus (esente a livello contributivo e fiscale) pari a 40 euro mensili per le lavoratrici madri dipendenti e autonome con due figli.
Il contributo (riconosciuto dall’INPS previa domanda dell’interessata) spetta per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, esclusivamente alle madri con reddito da lavoro non eccedente i 40 mila euro su base annua.
Le mensilità del bonus, per il periodo gennaio-novembre 2025, saranno corrisposte in un’unica soluzione in sede di liquidazione della quota di dicembre, portando così il contributo potenzialmente spettante alla lavoratrice a 480 euro netti totali (40,00 euro * 12 mesi).
Il disegno di legge di Bilancio 2026 ripropone il Bonus mamme appena descritto, elevandone tuttavia la quota mensile a 60 euro.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
Il bonus mamme sale a 60 euro
Per l’anno 2026 alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e lavoratrici madri autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al Decreto Legislativo numero 509/1994 e al Decreto Legislativo numero 103/1996, e la gestione separata INPS con due figli è riconosciuta una somma mensile, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili. E’ il cosiddetto bonus mamme lavoratrici, percepito anche nel 2025, ma in diversa misura.
Il contributo è liquidato dall’INPS e spetta:
- fino al mese del compimento del decimo anno di età da parte del secondo figlio;
- previa domanda della lavoratrice interessata.
Come si calcolano i 60 euro mensili
Il contributo previsto dal DDL Bilancio 2026 è riconosciuto, come anticipato, in misura pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.
Limiti di reddito per l’accesso al bonus
Hanno diritto al bonus le lavoratrici madri titolari di un reddito da lavoro non eccedente i 40 mila euro, da calcolarsi su base annua.
Estensione del contributo
La misura in argomento, si legge nel testo del DDL, è “riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome” iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al Decreto Legislativo numero 509/1994 e al Decreto Legislativo numero 103/1996 e la gestione separata INPS, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40 mila euro su base annua.
Le lavoratrici hanno diritto al contributo a condizione che “il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
Come viene pagato il Bonus mamme
Le mensilità del contributo, con riguardo al periodo gennaio 2026-novembre 2026 (undici mesi), sono corrisposte a dicembre, in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della somma di competenza del medesimo mese di dicembre 2026.
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Natura delle somme percepite
Il Bonus mamme di 60 euro mensili, oltre a non essere imponibile ai fini contributivi e fiscali, non rileva per il calcolo dell’ISEE.
Posticipato l’esonero contributivo parziale
Il bonus mensile di 60 euro appena descritto è riconosciuto per l’annualità 2026 in attuazione dell’articolo 1, comma 219, Legge numero 207/2024 (Manovra 2025) in materia di esonero contributivo parziale per le mamme lavoratrici dipendenti e autonome.
Lo stesso DDL di bilancio posticipa l’introduzione dell’esonero contributivo parziale dal 2026 al 2027. Da qui la previsione di un bonus mensile a copertura dell’anno 2026, altrimenti privo di qualsiasi esonero / contributo a beneficio delle mamme lavoratrici.
Esonero contributivo dal 2027
A seguito delle modifiche del DDL bilancio, a decorrere dal 2027 è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
A chi spetta l’esonero?
La riduzione dei contributi è riservata alle lavoratrici madri di due o più figli, sino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Per accedere all’esonero è necessario che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non siano superiori all’importo di 40 mila euro su base annua.
Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS, nonché alla gestione separata, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito, previsto dall’articolo 1, comma 3, Legge 2 agosto 1990, numero 233.
L’agevolazione per le lavoratrici autonome è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
Rinvio ad un DM attuativo
La misura dell’esonero contributivo, le modalità di riconoscimento di quest’ultimo e le procedure per il rispetto del limite di spesa sono demandate ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
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Foto copertina: istock/Halfpoint