Bonus baby sitter, come utilizzarlo: nonni, pensionati, conviventi, genitori separati e divorziati

Paolo Ballanti 13/07/20
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Il Decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) ha ampliato e modificato l’operatività del bonus baby sitter introdotto per compensare le spese sostenute dalle famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado deciso a seguito dell’emergenza COVID-19.

Rispetto all’impianto iniziale, come previsto dal Decreto “Cura Italia” (Dl n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020), il bonus è stato aumentato a 1.200 euro rispetto ai precedenti 600 per i genitori di figli fino a dodici anni di età che siano:

  • Dipendenti di aziende private;
  • Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS;
  • Autonomi iscritti all’INPS o alle rispettive casse di previdenza.

Inoltre, per i dipendenti pubblici del settore sanitario e dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico (impegnati nell’emergenza COVID-19), il bonus passa dai precedenti 1.000 a 2.000 euro.

Viene inoltre prevista dal Decreto “Rilancio” la possibilità di chiedere il bonus non solo per remunerare prestazioni di baby-sitting ma altresì per rimborsare le spese sostenute dal genitore per l’iscrizione ai centri estivi o altre strutture educative.

Resta confermato infine l’ambito di operatività del contributo decorrente dal 5 marzo al 31 luglio 2020.

Alla luce delle novità normative l’INPS è intervenuta con la circolare n. 73/2020 per chiarire aspetti particolari e dubbi che possono sorgere nell’applicazione concreta del bonus. Analizziamoli nel dettaglio.

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Bonus baby sitter familiari: il parere dell’INPS

La circolare n. 73/2020 chiarisce che non possono essere remunerate con il bonus per servizi di baby- sitting le prestazioni rese da familiari conviventi con il richiedente.

Si precisa che l’INPS fa riferimento alla semplice convivenza, a prescindere dall’aver o meno trasferito la residenza nella medesima abitazione del soggetto richiedente.

Naturalmente, sono esclusi dal diritto al bonus le prestazioni di baby sitting rese da coloro che hanno la responsabilità genitoriale, ivi compresi i genitori anche non conviventi, separati o divorziati. L’esclusione si estende anche ai casi di adozione o affidamento, posto che la circolare INPS parla di “responsabilità genitoriale”.

Bonus baby sitter nonni

La custodia dei bambini da parte dei nonni può essere remunerata utilizzando il bonus baby-sitter a patto che il soggetto prestatore (nonno o nonna) non conviva con il lavoratore / lavoratrice che richiede il contributo.

Bonus baby sitter pensionati

I pensionati possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale remunerate attraverso il Libretto di famiglia purché, come già sottolineato, non conviventi con il soggetto che richiede il bonus.

Bonus baby sitter per non conviventi, separati o divorziati

L’INPS nella circolare n. 73 ha espressamente escluso i genitori dai soggetti che possono essere remunerati utilizzando il bonus per servizi di baby-sitting. Il divieto opera a prescindere dalla convivenza o meno con il soggetto richiedente e si estende a:

  • Genitori non conviventi;
  • Separati;
  • Divorziati.

Bonus baby sitter, unioni civili e conviventi di fatto

Non spetta il bonus se chi presta l’attività di custodia è uno dei soggetti uniti civilmente anche se non genitore del minore interessato. Identica esclusione si può presumibilmente estendere anche ai conviventi di fatto. Tuttavia la materia non è chiara, dal momento che la stessa INPS in tema di assegni per il nucleo familiare considera all’interno del nucleo solo coloro che sono conviventi di fatto ed abbiano altresì stipulato un contratto di convivenza. Sul punto si auspicano ulteriori chiarimenti da parte dell’Istituto.

Bonus baby sitter e smart working

Hanno diritto al bonus anche i nuclei familiari in cui un genitore o entrambi svolgono attività lavorativa in regime di lavoro agile o “smart working”. Semaforo verde anche in caso di assenza per:

  • Ferie;
  • Congedo di maternità;
  • Congedo parentale.

Bonus baby sitter e cassa integrazione

L’INPS è intervenuto anche sul tema della compatibilità tra bonus e ammortizzatori sociali, tema d’attualità visto il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito per COVID-19.

Sempre la circolare n. 73 sottolinea che l’incompatibilità tra CIG e bonus opera per le sole giornate di sospensione dell’attività lavorativa. Al contrario, ne è ammessa la fruizione in caso di giornate parzialmente lavorate, come possono essere quelle in cui si collocano cinque ore di lavoro ordinario e le restanti in Cassa integrazione.

Naturalmente, il rapporto tra bonus e CIG si estende a tutte le tipologie di sostegno al reddito, comprese appunto quelle per COVID-19 come Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario erogato dal FIS, Cassa integrazione in deroga.

Da ultimo si ricorda che il bonus non spetta se uno o entrambi i genitori sono, al momento della presentazione della domanda, disoccupati o non lavoratori. Esclusi anche coloro che, in virtù dello stato di disoccupazione, percepiscono l’indennità di disoccupazione NASPI.

Bonus baby sitter: contributi e tasse

Le somme ottenute a titolo di bonus per servizi di baby-sitting, comprese quelle per il rimborso delle iscrizioni ai centri estivi, sono esenti per il soggetto beneficiario da trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF.

Bonus baby sitter: cumulabilità con altri redditi

Il bonus per servizi di baby-sitting è cumulabile con altri redditi, ad esempio quelli da lavoro dipendente o assimilati nonché da lavoro autonomo.

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Paolo Ballanti

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