Con il Messaggio numero 317 del 19 gennaio 2023 l’Inps ha fornito le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti, le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
Vediamo nei prossimi paragrafi come funziona il bonus, i requisiti necessari e come fare riesame della domanda respinta.
“L’indennità una tantum prevista dal decreto di cui all’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2022, n. 91 è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e conseguentemente il limite di spesa di cui al comma 1 dello stesso articolo 33 è incrementato di 412,5 milioni di euro per l’anno 2022.”
Invece di erogare un doppio contributo, come sarà invece per le categorie di beneficiari che hanno già ricevuto il bonus 200 euro, il bonus autonomi sarà erogato a chi ne fa richiesta nell’importo di:
Per quanto riguarda i professionisti pensionati titolari di trattamenti in cumulo e in totalizzazione, quindi erogati da Inps e dalla propria Cassa di riferimento, il bonus è stato erogato dall’Inps. Per i titolari di trattamenti non gestiti dall’Inps, invece, il bonus è stato erogato d’ufficio dalla propria Cassa di riferimento sulla base delle informazioni in possesso al momento dell’erogazione.
Il provvedimento precisa che l’indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detenga informazioni utili. Se si ritiene di non essere in possesso dei requisiti di reddito, per evitare di dover restituire l’indennità, è possibile rinunciare all’indennità attraverso il sito della propria Cassa di appartenenza.
Ad esempio, se la domanda di un richiedente iscritto alla gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria
invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani è stata respinta poiché non risulta l’iscrizione o la posizione attiva, questo dovrà produrre un’autocertificazione della comunicazione della iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della posizione con indicazione di data e n. protocollo.
Nell’Allegato 1 al Messaggio Inps numero 317 sono disponibili tutti i documenti da produrre per richiedere il riesame della propria domanda respinta, in base alle motivazioni di reiezione.