La prestazione, disciplinata dall’articolo 1, comma 355 della Legge 11 dicembre 2016 numero 232, si concretizzava inizialmente in un contributo massimo di 1.000 euro per i figli nati dal 1° gennaio 2016. Successivamente, l’articolo 1, comma 343, Legge 27 dicembre 2019 numero 160 ha elevato l’importo del bonus sino ad un massimo di 3 mila euro, sulla base dell’Isee minorenni in corso di validità.
Nel frattempo, analizziamo in dettaglio cos’è e come funzionerà il Bonus asilo nido 2023.
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- Bonus asilo nido 2023: importo
- Bonus asilo nido 2023: importo massimo
- Bonus asilo nido 2023: compatibilità
- Bonus asilo nido 2023: supporto presso la propria abitazione
- Bonus asilo nido 2023: come viene erogato
- Bonus asilo nido 2023: requisiti
- Bonus asilo nido 2023: domanda
In presenza di un Isee minorenni fino a 25 mila euro, il budget annuo ammonta a 3 mila euro per un importo mensile non superiore a 272,73 euro per undici mensilità. In caso di pagamento di dieci mensilità a 272,73 euro l’undicesima sarà pari a 272,70 euro in modo da non superare il tetto annuo di 3 mila euro per minore.
Previsto un budget annuo di 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile per undici mensilità pari ad euro 227,27) in presenza di un Isee minorenni da 25.001 a 40 mila euro. Per quanto riguarda il pagamento in dieci mensilità dell’importo massimo di 227,27 euro vale la precisazione del paragrafo precedente: l’undicesima mensilità sarà erogata per una somma non superiore a 227,20 euro in modo tale da non eccedere il tetto annuo di 2.500 euro per minore.
In presenza di un Isee minorenni pari o superiore a 40.001 euro il budget annuo per il bonus nido ammonta a 1.500 euro, per una somma mensile non eccedente i 136,37 per undici mensilità.
L’erogazione della somma massima (136,37 euro) per dieci mensilità comporterà il pagamento dell’undicesima rata in misura pari a 136,30 euro così da raggiungere il tetto di 1.500 euro annui.
Come ricorda l’Inps sul proprio portale, in assenza “dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne” verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili).
La misura dev’essere divisa fra i genitori in base al costo sostenuto, annotando sul documento di spesa la ripartizione, se diversa dal 50% ciascuno. In presenza di più figli la percentuale va applicata nella stessa misura per tutti i figli.
L’Inps provvede alla liquidazione delle somme con le modalità indicate dal richiedente nella domanda, tra cui:
Le istruzioni per la presentazione delle domande vengono rese disponibili, di anno in anno, con un’apposita circolare Inps.
Per l’anno corrente la richiesta di bonus può essere presentata entro la mezzanotte del 31 dicembre 2022. Per il 2023 si attendono istruzioni ufficiali da parte dell’Istituto.
In alternativa, è possibile rivolgersi agli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli, sarà necessario presentare una domanda per ognuno di essi.
Il genitore che inoltra la domanda per il bonus nido dev’essere colui che sostiene il pagamento della retta.
In sede di trasmissione dell’istanza, l’interessato dovrà precisare:
Conclusa la fase di allegazione contestuale e inserite tutte le informazioni richieste, la domanda sarà protocollata ai fini dell’impegno del budget richiesto.
Nell’ipotesi in cui si intenda accedere al bonus per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, il genitore richiedente dovrà allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta.
Nel documento il professionista dovrà dichiarare, per l’intero anno di riferimento, l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.
In queste circostanze, l’Inps eroga il bonus in un’unica soluzione.