Blocco licenziamenti, termine al 31 marzo 2021: cosa succede dopo

Paolo Ballanti 12/02/21
La recente Legge di bilancio (Legge numero 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato al 31 marzo 2021 il blocco licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in precedenza disposto dal Decreto “Ristori” sino al 31 gennaio 2021.

A meno di proroghe (generalizzate o meno) decise dall’esecutivo a guida del Presidente del consiglio incaricato Mario Draghi, dal 1º aprile 2021 le aziende potranno ricorrere a licenziamenti individuali, plurimi o collettivi per ragioni inerenti all’attività produttiva o all’organizzazione del lavoro.

Attualmente infatti lo stop è esteso a tutte le ipotesi di recesso giustificate da motivi estranei alla persona del lavoratore o a sue condotte extra-lavorative (tali sono i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o giusta causa).

Al di là di quelle che sono le deroghe allo stop, vediamo nel dettaglio cosa accadrà dal 1º aprile 2021 in caso di mancata proroga del blocco ai licenziamenti.

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Blocco licenziamenti: procedure individuali

In assenza di proroga del blocco in parola, dal prossimo 1º aprile le aziende avranno la possibilità di risolvere i rapporti di lavoro a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (in sigla GMO) individuale o plurimo.

Sarà inoltre possibile avviare procedure di conciliazione obbligatoria (sempre in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo) nei confronti di lavoratori “ante Jobs Act”, assunti a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015 in realtà con organico superiore alle 15 unità.

Blocco licenziamenti: procedure collettive

 Dal 1º aprile 2021 potranno inoltre:

  • Concludersi le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e “congelate” sino al 31 marzo scorso;
  • Essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo.

Ricordiamo infatti che le aziende “grandi” (con più di 15 dipendenti), nel caso in cui procedano a più di 5 licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nell’arco di 120 giorni, all’interno della stessa unità produttiva o in più unita site nella stessa provincia, devono avviare una procedura di licenziamento collettivo.

I passaggi previsti sono:

  • L’azienda comunica alle Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o unitarie (RSU) ed alle rispettive associazioni di categoria la propria intenzione di effettuare un licenziamento collettivo;
  • Entro 7 giorni dalla comunicazione le parti sindacali possono chiedere un esame congiunto all’azienda.
  • Nel caso in cui l’esame congiunto abbia dato esito negativo o non sia stato effettuato, l’organo pubblico competente può convocare le parti (azienda e sindacati) al fine di raggiungere un accordo;
  • L’eventuale accordo sindacale prevede i criteri da adottare nella scelta dei lavoratori da licenziare, in mancanza di accordo i parametri sono fissati dalla legge;
  • I lavoratori giudicati come eccedenti sono interessati dal licenziamento, comunicato nel rispetto del periodo di preavviso.

Blocco licenziamenti: deroghe

Senza attendere la fine del blocco, le aziende possono ricorrere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle seguenti ipotesi:

  • Dipendenti interessati dal recesso impiegati in un appalto e successivamente passati al nuovo appaltatore in forza di una norma di legge, contratto collettivo nazionale di lavoro ovvero clausola prevista all’interno del contratto di appalto, in virtù della quale si è obbligati a riassumere il personale in forza al momento del subentro;
  • Fallimento, nel caso in cui non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’attività di impresa ovvero ne venga decretata la cessazione;
  • Cessazione definitiva dell’attività di impresa;
  • Messa in liquidazione della società senza continuazione dell’attività (qualora non si possa configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo della stessa);
  • Accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, concluso dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Con riferimento all’ultima ipotesi, i lavoratori che aderiscono all’accordo possono accedere all’indennità di disoccupazione NASPI, in presenza degli altri requisiti.

Blocco licenziamenti: NASPI

I licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo sono considerate ipotesi di “perdita involontaria del posto di lavoro”. Pertanto, in presenza degli altri requisiti contributivi che tra poco citeremo, il dipendente licenziato può accedere all’indennità di disoccupazione NASPI erogata dall’INPS.

Come anticipato, oltre allo stato di disoccupazione involontaria, il sussidio spetta in presenza di:

  • Almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro;
  • 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

La NASPI, calcolata in base alla retribuzione imponibile ai fini INPS degli ultimi 4 anni, spetta a seguito di domanda dell’interessato inoltrata all’ente di previdenza entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, a pena di decadenza.

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Blocco licenziamenti: i procedimenti non interessati dal blocco

Lo stop prorogato dalla Legge di bilancio sino al prossimo 31 marzo, non interessa le ipotesi di licenziamento giustificate da motivi estranei all’attività produttiva ovvero all’organizzazione del lavoro (tali sono i recessi per GMO).

Ci riferiamo in particolare alle casistiche in cui l’azienda risolve il contratto per ragioni attinenti le caratteristiche o la condotta del lavoratore interessato:

  • Licenziamenti per giusta causa;
  • Licenziamenti per giustificato motivo soggettivo;
  • Licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
  • Licenziamenti intimati in periodo di prova o al termine dello stesso;
  • Licenziamento riguardante il lavoratore domestico o il dirigente;
  • Cessazione dell’apprendistato al termine del periodo formativo;
  • Licenziamento per raggiunti limiti di età per la fruizione della pensione di vecchiaia;
  • Licenziamento che interessa il socio di una cooperativa di produzione e lavoro, laddove preceduto dalla risoluzione dal rapporto associativo.

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