Bed and breakfast con immobile abitativo: spetta il bonus affitto 2020

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Con riferimento agli interventi previsti per il contenimento degli effetti negativi dell’emergenza sanitaria, degno di interesse è il credito d’imposta (istituto dal decreto “Rilancio” D.L. 34/2020, e che si origina dal bonus affitti previsto nel decreto Cura Italia D.L. 18/2020), disposto a parziale copertura dei canoni dovuti dai conduttori di immobili.

La finalità della disposizione, è quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali appunto (e tra gli altri), il canone di locazione di immobili delle piccole attività economiche.

Nell’ambito di tale agevolazione, un soggetto che svolge attività di Bed and Breakfast in modo professionale (quindi con partita Iva), può utilizzare tale beneficio (credito d’imposta) in relazione ai canoni di locazione dell’immobile a uso non abitativo corrisposti al proprietario dei medesimi, ancorché l’immobile condotto in locazione ed adibito all’esercizio di tale attività, sia ad uso residenziale, e non commerciale?

Sull’argomento è intervenuta positivamente l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25 del 20 agosto 2020. L’aspetto rilevante è che l’immobile locato ad uso abitativo, deve essere strumentale all’attività di bed and breakfast.

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Bonus affitto 2020 nel Decreto Rilancio

Ai soggetti esercenti attività d’impresa arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente e, ad esclusione delle strutture alberghiere, con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, il decreto rilancio (nello specifico l’articolo 28), ha previsto (riscrivendo la misura agevolativa introdotta dal decreto Cura Italia) un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Le strutture alberghiere e agrituristiche, possono usufruire del credito di imposta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Il credito di imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Bonus affitto 2020: a quanto ammonta

Il bonus è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Il bonus non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del D.L. 18/2020 (Credito d’imposta per botteghe e negozi) in relazione alle medesime spese sostenute.

Il credito è inoltre cedibile a terzi ivi inclusi il locatore ed altri intermediari finanziari entro il 31 dicembre 2021 (art. 122 comma 1 del D.L. 34/2020)

Bonus affitto 2020: le novità nel decreto Agosto

Il decreto  “Agosto” (D.L. n 104 del 14 agosto 2020) con l’articolo 77, comma 1, ha modificato i commi 3 e 5 dell’articolo 28 del Decreto “Rilancio”, stabilendo che:

  • il credito d’imposta spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, anche alle strutture termali;
  • il credito d’imposta è commisurato all’importo versato a titolo di canone di locazione nel periodo d’imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (in luogo di marzo, aprile e maggio), e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio (in luogo di aprile, maggio e giugno).

Bonus affitto 2020: chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Con riferimento all’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del benefico, per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, i primi chiarimenti li abbiamo avuti con la Circolare delle Entrate n. 14 del 6 giugno 2020.

Il documento di prassi precisa che il credito d’imposta in esame, è riconosciuto in misura percentuale, in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, e che gli immobili oggetto di locazione, indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività:

  • industriale;
  • commerciale;
  • artigianale;
  • agricola;
  • di interesse turistico (per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 3 dell’articolo 28 del Decreto).

Tra i soggetti ammessi al beneficio vi sono anche gli affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, con la fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze e cottage senza servizi di pulizia.

Nello specifico la l’Agenzia delle Entrate chiarisce con un elenco esemplificativo, cosa debba intendersi per “strutture alberghiere e agrituristiche”.

A fini dell’individuazione delle attività alberghiere, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO.

Nell’elenco esemplificativo riportato dall’Agenzia nella circolare sono compresi:

  • alberghi e strutture simili (resort, motel, pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze, alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna);
  • colonie marine e montane;
  • affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole.

Nell’elenco vengono inoltre annoverati anche quanti forniscono alloggi di breve durata presso chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze e campeggi.

>> Come aprire un bed and breakfast: regime fiscale e adempimenti

Bed and breakfast con immobile strumentale

Ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del credito d’imposta, sono stati forniti con una successiva Circolare n. 25 del 20 agosto 2020, sotto forma di risposte a quesiti specifici.

In base alle precisazioni sopra viste, il credito d’imposta in questione spetta anche nell’ipotesi di immobili che, pur essendo accatastati come abitativi, vengono utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali (come ad esempio, nel caso di attività professionale svolta in immobile non riaccatastato).

In considerazione della ratio sottesa ai chiarimenti sopra visti, il credito d’imposta è riconosciuto, laddove, l’immobile locato ad uso abitativo, sia strumentale all’attività di Bed and Breakfast svolta in via imprenditoriale.

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