Banche: modificare le condizioni di contratto o revocare un fido senza previa comunicazione al correntista si può?

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COSA PREVEDE LA LEGGE

Il Testo Unico bancario (decreto legislativo n. 385/1993) che potremmo considerare il testo base della regolamentazione dei rapporti banca – cliente, specifica che è possibile una modifica unilaterale delle condizioni di contratto da parte della banca, a condizione che venga previamente comunicato al correntista.

Tale comunicazione deve, però, contenere specifiche formalità, in particolare essa deve recare la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto” con preavviso minimo di due mesi al titolare del conto corrente.

Naturalmente, tali modifiche potranno essere legittimamente apportate solo se il cliente non recede entro la data indicata per l’esercizio del diritto di recesso.

Nel caso in cui, invece, non siano osservate le suddette prescrizioni – si legge nel TUB – le modifiche contrattuali saranno inefficaci.

COSA PUO’ FARE IL TITOLARE DI CONTO CORRENTE

In caso di modifica delle condizioni contrattuali, il correntista ha due possibili alternative:

  1. accettare le nuove condizioni se congrue
  2. recedere dal contratto se si ritiene che le nuove condizioni siano sfavorevoli

COME FUNZIONA IL RECESSO DELLA BANCA NEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE

Ci viene posto, inoltre, un altro quesito: come funziona il recesso da parte della banca nei contratti di conto corrente?

Come noto, quando si accende un conto in banca, quest’ultima si obbliga a tenere a disposizione del cliente una certa somma o per un tempo limitato o anche a tempo indeterminato.

Il codice civile, in proposito, stabilisce che la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, a meno che non si verifichi una giusta causa.

In tale ipotesi, il recesso sospende immediatamente l’utilizzo del credito assegnando un termine di almeno 15 giorni al cliente per la restituzione delle somme utilizzate e degli accessori.

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Isabella Vulcano

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