Avvocato e polizza assicurativa professionale: come funziona

Rosalba Vitale 17/11/15
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Con la recente sentenza depositata il 13 novembre 2015 n. 23209/2015 la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso presentato da un avvocato.

Oggetto dell’ impugnativa è stata la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino recante “ il rigetto della domanda per mancanza di prova della parte attrice essendo la stessa decaduta dalla facoltà di proporre istanze istruttorie non potendo essere l’ esibizione disposta ex ufficio”.

Con la citata sentenza il Tribunale di merito ha ritenuto che nonostante l’ errore professionale in cui era incorso il legale per non avere tempestivamente formulato le istanze istruttorie, era mancata per potersi affermare l’ operatività della stipulata polizza assicurativa per la responsabilità civile, la dimostrazione che una diversa attività del difensore avrebbe potuto dar luogo ad una differente e più favorevole decisione per i clienti.

Aggiungeva altresì che: “ la compagnia assicurativa non poteva essere condannata al pagamento della somma offerta con la proposta di accordo transattivo, in quanto non perfezionatosi”.

I fondamenti giuridici possono ricercarsi nell’art. 24 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) il quale dispone: “Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia”.

Nel DPR n. 137 del 7 agosto 2012, che ha stabilito l’obbligo per tutti i professionisti iscritti all’ordine di stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per la responsabilità civile a tutela dei danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprendendo altresì le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.

L’obbligo in esame è iniziato a decorrere dal 13 agosto 2013 (13 agosto 2014 per gli esercenti professioni sanitarie).

Nella Legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

Tanto premesso, sulla questione i giudici di legittimità hanno disposto che : “ l’ inadempimento non assume rilievo di per sé assorbente, giacchè occorre dare invece evidenza al nesso eziologico tra condotta negligente/imperita e danno, tramite una valutazione positiva, compiuta ex ante, per cui, a fronte del comportamento dovuto, il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni o comunque effetti più vantaggiosi”.

Segue: ” i clienti dell’ avvocato non avevano conseguito nessun risultato positivo nella causa di accertamento dell’ obbligo del terzo per due motivi:

a) per errore dell’ avvocato il cui pignoramento intentato era stata eseguito nelle forme di pignoramento presso terzi e non nelle forme di cui all’ art. 2471-bis c.c. come invece avrebbe dovuto essere a decorrere dall’ anno 2003.

b) Per la generalità degli atti depositati mancando di precisare ai sensi dell’ art. 366, primo comma, n. 6, c.c. le richieste istruttorie e i contenuti propri dell’ istanza di esibizione da proporre tempestivamente nel giudizio di accertamento dell’ obbligo del terzo.

Alla luce di quanto sopra indicato l’ avvocato non avrà diritto all’ indennizzo da parte della compagnia assicurativa per carenza di prova.

Rosalba Vitale

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