Avvocato d’ufficio: CNF modifiche ai criteri di nomina

Rosalba Vitale 22/06/18
La circolare 4-C-2018 del 28 maggio emessa dal Consiglio Nazionale Forense, ha apportato rilevanti modifiche ai criteri di nomina dell’avvocato d’ufficio già adottati con delibera il 22 aprile 2016.

Innanzitutto chi è l’avvocato d’ufficio?

L’ art. 97 c.p.p. dispone che : “L’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore d’ufficio”.

Pertanto, la difesa d’ ufficio è riservata a chi sia stato citato in giudizio in un processo penale e non abbia ancora provveduto a nominare un proprio legale di fiducia per farsi difendere.

L’avvocato d’ufficio è un professionista nominato dal giudice o dal pubblico ministero scelto in un elenco di avvocati predisposto dal Consiglio dell’ Ordine Forense.

Il Consiglio Nazionale Forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

L’avvocato d’ufficio scelto ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

L’avvocato d’ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

Tanto premesso, la nuova circolare CNF ha stabilito con riferimento alla sede del procedimento che  gli avvocati d’ufficio scelti, saranno quelli iscritti all’albo ordinario tenuto dal Consiglio dell’ ordine del circondario in cui ha sede l’ autorità giudiziaria procedente.

I Consigli dell’ Ordine nel caso di attività urgenti o delegate o per esigenze territoriali possono prevedere delle liste separate in cui sono inseriti avvocati che abbiano studio nelle vicinanze.

Con riferimento alla reperibilità, si considerano immediatamente reperibili ai sensi dell’ art. 29 disposizione di attuazione c.p.p. quei difensori d’ ufficio che hanno fatto richiesta di essere inseriti nelle liste degli indagati o detenuti nonché i difensori d’ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti.

Ed ancora, il CNF puntualizza che al fine di garantire l’ effettività della difesa,  in caso si provveda a un trasferimento di procedimento o singoli atti anche a seguito di delega, ad altra autorità giudiziaria il difensore d’ufficio inizialmente nominato può essere sostituito a richiesta dello stesso ai sensi dell’ art. 97 comma 5 c.p.p.

La previsione trova applicazione in quanto compatibile, per i difensori d’ ufficio nel processo minorile.

Nel caso di processo minorile i difensori d’ ufficio scelti nella lista per il quale hanno avanzato richiesta di essere inseriti nella speciale lista, saranno individuati in base all’ appartenenza al Foro nel cui distretto è stato commesso il reato o in mancanza di questa attingendo alla lista tenuta dall’ Ordine distrettuale di residenza dell’ indagato, diversamente dalla precedente regolamentazione in cui in mancanza della prima si attingeva alla lista nell’ ordine naturale.

Rosalba Vitale

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