Avvocati: quando non è dovuta l’imposta di bollo

Redazione 20/04/16
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La risoluzione n. 24/E diffusa lunedì 18 aprile 2016 dall’Agenzia delle Entrate sancisce l’esenzione: trattandosi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale, non è dovuta l’imposta di bollo.

TUTTO SUI NUOVI COMPENSI DEGLI AVVOCATI NEL SEGUENTE VOLUME:

I nuovi compensi degli avvocati

L’opera consiste, con disamina limitata alla professione forense, in un commento sistematico del Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27). L’autore vi espone l’analisi delle nuove disposizioni, descrivendo i criteri guida dettati ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati, con specifico riferimento alle diverse fasi processuali nelle quali ora l’attività forense è stata segmentata. In più punti viene, inoltre, operato un raffronto fra le proposte elaborate dalla Commissione Tariffe del C.N.F., da questo poi avanzate al Ministero, e le soluzioni adottate nel decreto ministeriale. L’opera è completata da un’ampia appendice, che riporta la Relazione illustrativa del D.M., le più significative Osservazioni dell’Ufficio Studi del C.N.F., i testi da questo proposti quali fac-simile dei disciplinari d’incarico e numerose simulazioni di parcelle, utili a consentire la formulazione di preventivi ragionati e la definizione convenzionale di compensi congrui, elaborate dall’autore assumendo a criterio guida il metodo a suo tempo proposto dal C.N.F. , consistente nell’accorpare, per ciascuna fase processuale, i diritti e gli onorari desumibili dalla previgente tariffa ed adeguando gli importi ottenuti con la rivalutazione monetaria. – Mancata descrizione dell’attività stragiudiziale. – Consulenza, assistenza, assistenza continuativa. – La rilevanza del numero delle ore impiegate. – L’aumento del compenso in caso di conciliazione. – Le macro-fasi processuali. – I criteri per valutare le prestazioni in ambito civile. – La difesa di più soggetti. – L’aumento del compenso in caso di conciliazione. – Valutazione negativa delle condotte abusive. – Il valore delle controversie civili. – Il valore delle cause amministrative. – Il valore indeterminabile. – Innovativa diversità di disciplina fra arbitrati rituali e irrituali. – I limiti delle responsabilità dell’avvocato nell’esercizio dei diritti del cliente. – Le conseguenze dell’eventuale inadempimento. – Le fasi processuali e le prestazioni comprese in esse. – L’esecuzione come “fase” anziché come “processo”. – I moltiplicatori per la difesa di più soggetti e per la “class-action”. – Inclusione delle prestazioni accessorie e delle trasferte. – Le controversie d’importo superiore a euro 1.500.000. – Problemi e soluzioni per il decreto ingiuntivo ed il precetto. – Le macro-fasi del processo penale. – L’incarico non portato a termine e la sopravvenienza di una causa estintiva del reato. – I criteri di valutazione dell’attività difensiva in materia penale. – La difesa di più persone. – La riduzione fino a metà dei compensi in caso di difesa d’ufficio di minori e della metà in caso di patrocinio a spese dello Stato. – Valutazione negativa delle condotte dilatorie.

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Lo ha previsto la risoluzione n. 24/E diramata ieri dalle Entrate in sede di risposta ad un interpello presentato dal Ministero dell’Interno.

La liberazione dal bollo viene fatta discendere dalle Entrate dall’introduzione del contributo unificato che, di fatto, ha reso l’applicazione dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari soltanto residuale, poiché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.

L’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “ inclusi quelli antecedenti, necessari funzionali” (art.18 del DPR n. 115 del 2002).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14 agosto 2002, n. 70, ha, chiarito che, il legislatore, non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo, ha inteso, subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli, allo stesso tempo, dall’imposta di bollo.

Pertanto, anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale.

In tale evenienza, sul certificato rilasciato senza il pagamento dell’imposta di bollo andrà indicata la norma di esenzione, ovvero l’uso cui tale atto è destinato.

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