Assunzione lavoratori stagionali 2023: regole e adempimenti. La guida

Paolo Ballanti 03/05/23
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Assunzione lavoratori stagionali 2023, come funziona? I settori economici legati ai flussi turistici o comunque al tempo libero realizzano storicamente un picco di attività nei mesi estivi. Si pensi ad esempio a bar, ristoranti, stabilimenti balneari, hotel, agriturismi e parchi divertimento.

Per far fronte a un aumento della clientela una soluzione è quella di ricorrere al contratto a tempo determinato stagionale.
Trattasi sempre di un rapporto di lavoro dipendente ma con una serie di deroghe rispetto alla disciplina ordinaria del tempo determinato, fissata dal Decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81.

L’obiettivo del legislatore è quello di fornire alle imprese un contratto flessibile (senza i limiti del rapporto a termine) limitato ai periodi di intensa attività che ciclicamente si verificano nell’anno.

Analizziamo in dettaglio quali regole e adempimenti operano nel 2023 in merito all’assunzione di lavoratori stagionali.

Indice

Assunzione lavoratori stagionali 2023: durata contratto e deroghe

Il contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali non è soggetto al limite di durata massima di 24 mesi. Al tempo stesso non opera la disciplina delle causali, richieste in tutte le ipotesi di rinnovo contrattuale o di superamento del limite di durata di dodici mesi.

Si precisa inoltre che i contratti a termine stagionali non concorrono nel conteggio dei dipendenti a tempo determinato ai fini del rispetto dei limiti numerici, previsti dal Ccnl applicato o (in mancanza di disposizioni contrattuali) dalla legge.

Da ultimo, la disciplina del cosiddetto stop and go, con cui si impone uno stacco temporale tra un contratto a termine e quello successivo non si estende al lavoro stagionale. Nel volume “Il lavoro subordinato” viene analizzata compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro, così come contenuta nel codice civile.

Assunzione lavoratori stagionali 2023: per quali attività

Le deroghe in materia di contratto a tempo determinato si applicano nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate (ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81) con “decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi”. Fino all’adozione del citato DM “continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”.

In particolare l’elenco allegato al DPR numero 1525/1963 comprende cinquantatré attività, tra cui ad esempio:

  • Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi;
  • Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati;
  • Attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci.

Sono inoltre ammesse le ipotesi di stagionalità individuate dalla contrattazione collettiva. Quest’ultima ha infatti il compito di integrare il quadro normativo attualmente definito dal DPR numero 1525/1963.

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Elenco attività stagionali allegato al DPR 1525/1963 66 KB

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Assunzione lavoratori stagionali 2023: comunicazione telematica

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica l’assunzione del dipendente stagionale al Ministero del lavoro, attraverso l’invio del modello “UnificatoLav” o “UniLav”, entro le ore 24 del giorno che precede quello di instaurazione del rapporto.

L’adempimento in questione è utile ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti di ANPAL, Regioni, Inps, Inail ed Ispettorato nazionale del lavoro, per le attività di rispettiva competenza.
La comunicazione, da trasmettere attraverso il portale della Regione – Provincia autonoma territorialmente competente, deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione (e, nel caso di rapporto a termine, la data di scadenza del contratto), la tipologia contrattuale, la qualifica professionale, il trattamento economico e normativo applicato.

Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non possiede uno o più dati anagrafici del lavoratore può effettuare una comunicazione sintetica preventiva dei soli dati essenziali dell’azienda e del dipendente, da integrare entro il 3° giorno successivo a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino inequivocabilmente la tipologia contrattuale e l’identificazione del lavoratore.

Libro consigliato

FORMATO CARTACEO

Il lavoro subordinato

Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni). L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno. L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella). Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino.

A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023

Assunzione lavoratori stagionali 2023: contratto

Il contratto di lavoro a tempo determinato dev’essere stipulato in forma scritta (eccezion fatta per i rapporti di durata fino a dodici giorni) e richiamare espressamente il diritto di precedenza.
In mancanza di forma scritta l’apposizione del termine è priva di effetto.

Il periodo di prova eventualmente previsto dev’essere in ogni caso stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere, in relazione alla natura dell’impiego. Come previsto dall’articolo 7, comma 2, Decreto legislativo numero 104/2022 in caso di rinnovo del contratto a termine per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

Sempre in relazione al contratto di assunzione il datore di lavoro è tenuto ad osservare gli obblighi informativi previsti dal Decreto legislativo 26 maggio 1997 numero 152, come novellato dal Decreto legislativo 27 giugno 2022 numero 104 (cosiddetto Decreto Trasparenza).


Da ultimo, considerate le implicazioni derivanti dall’utilizzo di un contratto stagionale (si pensi, ad esempio, alla deroga in materia di durata massima) è opportuno indicare nella lettera di assunzione la ragione che ha portato alla stipula del rapporto a tempo determinato.

Per un approfondimento sulle norme che regolano il lavoro stagionale si rimanda a questo articolo della rivista specializzata Diritto.it.

Assunzione lavoratori stagionali 2023: Libro Unico del Lavoro

I lavoratori stagionali, al pari degli altri dipendenti, devono essere obbligatoriamente iscritti nel Libro Unico del Lavoro (LUL), documento formato dal calendario presenze e dal dettaglio di:

  • Competenze riconosciute;
  • Trattenute effettuate a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), addizionali regionali e comunali;
  • Ratei relativi a Tfr, ferie e permessi.

Il datore di lavoro è tenuto a compilare il LUL entro la fine del mese successivo quello di riferimento.


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Assunzione lavoratori stagionali 2023: cedolino paga

L’azienda è tenuta a consegnare, all’atto dell’erogazione dello stipendio al lavoratore stagionale, il dettaglio dei calcoli necessari per ottenere il netto. Il documento in questione, detto busta paga o cedolino paga, è simile per contenuti al LUL, con la differenza che il cedolino non ricomprende il calendario presenze.

In busta paga devono infatti essere indicati:

  • Dati del lavoratore;
  • Periodo cui la retribuzione si riferisce;
  • Elementi della retribuzione;
  • Trattenute.

Assunzione lavoratori stagionali 2023: contributi e imposte

L’azienda è tenuta a versare con modello F24 all’Erario e all’Inps:

  • I contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti al dipendente in busta paga;
  • I contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro;
  • Gli importi trattenuti in busta paga al lavoratore a titolo di Irpef, addizionali regionali e comunali.

In merito al calcolo dei contributi è opportuno precisare che in caso di stipulazione di un contratto stagionale non è previsto il contribuito addizionale pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, altrimenti previsto per i rapporti a termine.

Il contributo in questione è peraltro aumentato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine.

Paolo Ballanti