Assegno Unico con RdC: cosa fare se non arriva l’integrazione

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L’Assegno Unico Universale per i percettori RdC viene erogato d’ufficio con ricarica della Carta RdC, lo strumento di pagamento elettronico che viene utilizzato per i pagamenti del Reddito di Cittadinanza.

Questo avviene poiché l’Inps riconosce i nuclei familiari che hanno diritto all’Assegno Unico attraverso la presentazione della DSU, nella quale sono indicati i ruoli di “dichiarante”, “coniuge” e “figlio”. Con la Circolare numero 53 del 28 aprile scorso l’Inps aveva precisato che in alcuni casi le informazioni in possesso dell’Istituto non bastano ed è necessario integrarle tramite l’apposito modello Rdc–Com AU, pena la mancata integrazione dell’Aseegno Unico.

Non sono tenuti a presentare il nuovo modello “Rdc – Com / AU” i nuclei destinatari del Reddito di Cittadinanza in cui siano contestualmente presenti, all’interno dello stesso nucleo, i due genitori, di cui uno dichiarante della DSU, con uno o più figli a carico che siano minorenni o maggiorenni con disabilità. Allo stesso modo, non devono presentare il modello i nuclei composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE, nei limiti del 50% dell’importo spettante.

Con il Messaggio numero 2261 del 30 maggio 2022 l’Inps è nuovamente intervenuta sulla questione comunicando il rilascio della procedura per la presentazione del modello Rdc–Com AU, nonché le istruzioni per la compilazione.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi i casi in cui è necessario presentare il modello e le istruzioni fornite dall’Inps, per non rischiare di perdere l’integrazione dell’Assegno Unico.

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Assegno Unico con RdC: quando usare il modello Rdc–Com AU

Come anticipato, i nuclei familiari le cui informazioni indispensabili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sono già in possesso dell’Istituto, in quanto contenute nella domanda presentata per l’accesso al Rdc o desumibili dalle banche dati a disposizione, non dovranno fare nulla per ricevere l’integrazione dell’Assegno Unico poiché questa verrà erogata d’ufficio.

La Circolare Inps numero 53 del 28 aprile 2022 ha però precisato i casi in cui i dati in possesso dell’Istituto non bastano ed è necessario integrarli tramite la presentazione del modello RdC-Com AU, riportati nella tabella seguente:

Condizione Casistica da autocertificare con modello “Rdc – Com / AU”
Figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età Frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea
Svolgimento di un tirocinio o di un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a 8 mila euro annui
Registrato come disoccupato ed in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
Impegnato nel servizio civile universale
Figli minorenni a carico Non valorizzato correttamente nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del riconoscimento del RdC (ad esempio minorenni indicati con la lettera “P” e non con la “F” nel quadro A della DSU)
Madre di età inferiore a 21 anni Non valorizzata nella DSU utile per l’erogazione del Reddito di Cittadinanza, in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante
Nuclei in cui non siano presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico per separazione, divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi Indicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale per ciascun figlio presente nel nucleo
Dichiarante della DSU diverso dal genitore (ad esempio nonni, zii, fratelli) Esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più minori presenti nel nucleo

Assegno Unico con RdC: casi particolari

Nel Messaggio Inps numero 2261 del 30 maggio vengono elencati alcuni casi particolari in cui è necessario presentare il modello Rdc–Com AU, che riguardano le seguenti fattispecie:

  • Genitore unico;
  • Nuclei complessi;
  • Figli neomaggiorenni;
  • Genitori entrambi lavoratori e maggiorazione compensativa.

Assegno Unico con RdC: genitore unico

Come anticipato, i nuclei composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE, nei limiti del 50% dell’importo spettante, non devono inviare ulteriori integrazioni.

Queste si rendono tuttavia necessarie nel caso in cui il genitore volesse ricevere l’importo per intero e non solo per il 50%. Per farlo occorrerà compilare il modello Rdc–Com AU specificando le motivazioni della mancanza dell’altro genitore, selezionando una delle seguenti opzioni presenti nel modello:

  • decesso dell’altro genitore;
  • allontanamento dell’altro genitore dal nucleo familiare, certificato da provvedimento giurisdizionale o di altra autorità;
  • affido esclusivo del figlio al genitore percettore del Rdc;
  • genitore sconosciuto o cittadino straniero non avente codice fiscale italiano;
  • esistenza dell’accordo con l’altro genitore, in virtù del quale si chiede l’attribuzione dell’intero importo.

Se invece l’altro genitore non presente nel nucleo beneficiario del Rdc volesse richiedere la quota di integrazione a lui spettante quale genitore esercente la responsabilità genitoriale, occorrerà inoltrare la domanda di Assegno Unico e non il modello Rdc – Com AU.

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Assegno Unico con RdC: nuclei complessi

Un’altra fattispecie particolare è quella dei nuclei complessi, ovvero quei nuclei in cui siano presenti nello stesso ISEE di riferimento più rapporti di filiazione rispetto a genitori differenti, per esempio nel caso in cui due fratelli convivano nello stesso nucleo insieme ai rispettivi figli.

In casi del genere, i figli dell’altra persona presente nel nucleo familiare sono indicati nella DSU con la lettera P (altra persona nel nucleo) e non con la lettera F, non risultano quindi come figli.

La condizione di filiazione delle altre persone presenti nel nucleo diverse dal dichiarante deve quindi essere comunicata tramite il modello Rdc – Com AU.

Assegno Unico con RdC: figli neomaggiorenni

Se un figlio raggiunge la maggiore età in corso di godimento dell’integrazione Rdc/AU, il riconoscimento d’ufficio dell’assegno si interromperà a partire dal mese successivo al compimento dei 18 anni.

Se il figlio, al compimento della maggiore età, soddisfa comunque i requisiti elencati all’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 230/2021, ovvero:

  • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea,
  • svolgimento di un tirocinio o di un’attività lavorativa e con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui,
  • registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego,
  • svolgimento del servizio civile universale,

Allora dovrà essere presentato il modello Rdc – Com AU o si dovrà integrare un modello precedentemente presentato con le informazioni riguardanti il figlio divenuto maggiorenne.

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Assegno Unico con RdC: maggiorazioni

Il modello RdC – Come AU sarà necessario anche ai fini del riconoscimento di due delle maggiorazioni previste dal D.lgs n. 230/2021, ovvero:

  • maggiorazione spettante per la presenza nel nucleo Rdc di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro;
  • maggiorazione compensativa per i nuclei familiari in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

Sarà possibile selezionare le relative opzioni nell’apposita sezione del modello Rdc – Com AU, per ogni figlio.

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Assegno Unico con RdC: come inviare il modello Rdc-Com AU

La trasmissione del modello RdC-Com AU può avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso i seguenti canali:

Seguendo le istruzioni presenti nel Messaggio Inps numero 2261, possono presentare il modello in qualità di dichiaranti:

  • i genitori facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU;
  • i genitori affidatari (preadottivi o temporanei) facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU;
  • il tutore dei figli aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore;
  • il tutore del genitore avente diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 2 del modello);
  • i figli maggiorenni aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, qualora soddisfino una delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 230/2021, per l’accesso all’AUU (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 3 del modello).

Dopo aver inviato il modello, le prime erogazioni dell’integrazione Rdc/AU spettante avverranno il mese successivo a quello di presentazione. Se il modello sarà inviato entro il 30 giugno di ogni anno avrà efficacia retroattiva e saranno quindi riconosciuti gli arretrati con decorrenza a partire dal mese di marzo.

Scarica il Messaggio Inps numero 2261 in pdf

Alessandro Sodano

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