Assegno unico 2023: guida al rinnovo Isee entro il 28 febbraio

Paolo Ballanti 28/02/23
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Entro il 28 febbraio quanti già beneficiano dell’Assegno unico 2023 o hanno presentato domanda per iniziare a riceverlo sono chiamati a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica al fine di ottenere l’Isee aggiornato all’anno corrente.

Il motivo è legato al fatto che dal 1° marzo prossimo inizierà la nuova annualità di erogazione dell’Assegno unico per poi terminare il 29 febbraio 2024. Nel corso di questo periodo la prestazione mensile sarà determinata in virtù dell’Isee 2023. In mancanza di questo dato spetterà comunque il sussidio ma sulla base degli importi minimi definiti dalla normativa e non in funzione della reale situazione economico-patrimoniale della famiglia.

Una circostanza, quest’ultima, che può portare i beneficiari a ricevere un Assegno unico inferiore addirittura del 50% rispetto a quello calcolato in presenza di Isee.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Assegno unico 2023: perché è importante l’ISEE

L’Assegno unico e universale è una prestazione economica erogata dall’Inps direttamente al beneficiario, calcolata sulla base dell’Isee del nucleo familiare di appartenenza del figlio a carico.

Nello specifico, in presenza di:

  • Figli minorenni si tiene conto degli indicatori, rispettivamente, Isee minorenni ed Isee minorenni corrente;
  • Figli maggiorenni, si fa riferimento all’Isee ordinario ed all’Isee ordinario corrente.

L’importo calcolato in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è fisso per tutte le rate, comprese le mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’Isee in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.

Prendiamo il caso di chi ha presentato a marzo 2022 una domanda di Assegno unico con Isee valido. La rata di marzo e tutte quelle successive sono calcolate in considerazione dell’indicatore presente al momento della domanda.

Nei mesi di gennaio e febbraio 2023 si fa riferimento all’Isee valido al 31 dicembre 2022, con possibilità di conguaglio rispetto al valore della rata inizialmente calcolato a marzo 2022 ed erogato in misura fissa nelle mensilità successive.

Assegno unico 2023: cosa succede senza Isee

Trattandosi di una prestazione universalistica, l’Assegno unico 2023 è riconosciuto anche ai nuclei familiari in assenza di Isee.

In queste ipotesi, la misura spetterà sulla base dei dati auto – dichiarati nel modello di domanda, con attribuzione tuttavia degli importi minimi previsti dalla normativa. L’Assegno unico, ricordiamolo, si calcola in considerazione di una somma – base, parametrata all’Isee, cui si aggiungono una serie di maggiorazioni, anch’esse peraltro collegate in molti casi all’indicatore in parola.

Consideriamo ad esempio un nucleo familiare con un figlio minorenne che, per semplicità di esposizione, ha diritto alla sola somma – base in assenza di maggiorazioni. In virtù delle tabelle in vigore per il periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023 in mancanza di Isee spetta la somma mensile minima di 50,00 euro.

Al contrario, in presenza di un Isee valido relativo al nucleo familiare pari a 30 mila euro, lo stesso nucleo avrebbe diritto ad un assegno corrispondente a 100,00 euro mensili.

Assegno unico 2023: Isee necessario sia per nuove domande che per erogazioni d’ufficio

L’Inps ha reso noto con la Circolare del 15 dicembre 2022 numero 132 che, a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che abbiano presentato una domanda di Assegno unico per il periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, non respinta, revocata, decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’Istituto continuerà ad erogare d’ufficio la misura senza la necessità di presentare una nuova domanda.

L’innovazione in questione rientra in un progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), atto a promuovere tutte le iniziative di semplificazione, facilitando l’accesso alle prestazioni per i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Al di là dell’erogazione d’ufficio, resta l’obbligo di presentare una richiesta di Auu per i soggetti che non hanno mai beneficiato della prestazione ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023 ma per i quali la stessa si trova in stato respinta, decaduta, rinunciata o revocata. In queste ipotesi, per il “riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale” (Circolare Inps).

L’Inps ha altresì precisato che, tanto per coloro che riceveranno l’Assegno unico 2023 d’ufficio quanto nel caso di presentazione di una nuova domanda “sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023” e di quanto previsto dalla normativa in tema di maggiorazioni.

Come già ribadito, in assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico 2023 sarà calcolato a decorrere da marzo prossimo con riferimento agli importi minimi previsti dal D.Lgs. numero 230/2021.

Assegno unico 2023: presentazione Isee tardiva

DSU presentata entro il 30 giugno 2023
Per quanti presenteranno la DSU oltre le tempistiche previste per il calcolo dell’Assegno unico di marzo 2023 ma entro il prossimo 30 giugno, gli “importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati” (Circolare Inps).

DSU presentata dal 1° luglio 2023 in poi
In caso di DSU presentata dal 1° luglio in poi, come si intuisce dalle istruzioni Inps, la prestazione viene calcolata con l’importo minimo spettante, mentre l’Isee vale da quando è presentato (senza il diritto agli arretrati). 

Assegno unico 2023: come richiedere l’ISEE

La dichiarazione Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ha l’obiettivo di valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. Gli utenti interessati ad ottenere prestazioni sociali agevolate (come lo stesso Assegno unico o il Reddito di cittadinanza) presentano la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al fine di ottenere l’ISEE.

La DSU è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare ed ha validità dal momento della presentazione sino al 31 dicembre successivo.

I dati contenuti nella DSU sono in parte auto – dichiarati (ad esempio i dati anagrafici ed i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di presentazione della dichiarazione) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle entrate (reddito complessivo ai fini Irpef) e da Inps (come i trattamenti previdenziali ed assistenziali). 

Mentre il nucleo familiare è quello risultante alla data di presentazione della dichiarazione, i redditi da indicare sono quelli riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, mentre il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente quello di presentazione della dichiarazione. 

Al fine di facilitare la procedura di presentazione della DSU è operativa la dichiarazione precompilata, in cui coesistono dati inseriti dal cittadino ed informazioni prelevate dagli archivi Inps – Agenzia delle Entrate.

La precompilazione riguarda nello specifico:

  • I redditi e talune tipologie di spese dichiarati all’AE;
  • I trattamenti erogati dall’Inps;
  • Il patrimonio mobiliare detenuto in Italia, eccezion fatta per le partecipazioni in società per azioni non quotate ed in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, nonché il valore del patrimonio per le imprese individuali;
  • Il patrimonio immobiliare detenuto in Italia, limitatamente ai fabbricati;
  • Il canone di locazione della casa di abitazione.

Prevista inoltre la possibilità di precaricare le informazioni contenute nell’ultima DSU presentata:

  • Composizione nucleo familiare;
  • Casa di abitazione;
  • Assegni periodici per coniuge e figli;
  • Autoveicoli ed altri beni durevoli;
  • Disabilità e non autosufficienza.

Si ricorda che, come previsto dalla Manovra 2023 (articolo 1, comma 323) dal 1° luglio 2023 la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la dichiarazione nella modalità ordinaria.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’Inps, l’Agenzia entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata, resa disponibile in via telematica dall’Inps.

Paolo Ballanti