Il motivo è legato al fatto che dal 1° marzo prossimo inizierà la nuova annualità di erogazione dell’Assegno unico per poi terminare il 29 febbraio 2024. Nel corso di questo periodo la prestazione mensile sarà determinata in virtù dell’Isee 2023. In mancanza di questo dato spetterà comunque il sussidio ma sulla base degli importi minimi definiti dalla normativa e non in funzione della reale situazione economico-patrimoniale della famiglia.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Nello specifico, in presenza di:
Prendiamo il caso di chi ha presentato a marzo 2022 una domanda di Assegno unico con Isee valido. La rata di marzo e tutte quelle successive sono calcolate in considerazione dell’indicatore presente al momento della domanda.
In queste ipotesi, la misura spetterà sulla base dei dati auto – dichiarati nel modello di domanda, con attribuzione tuttavia degli importi minimi previsti dalla normativa. L’Assegno unico, ricordiamolo, si calcola in considerazione di una somma – base, parametrata all’Isee, cui si aggiungono una serie di maggiorazioni, anch’esse peraltro collegate in molti casi all’indicatore in parola.
Al contrario, in presenza di un Isee valido relativo al nucleo familiare pari a 30 mila euro, lo stesso nucleo avrebbe diritto ad un assegno corrispondente a 100,00 euro mensili.
L’innovazione in questione rientra in un progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), atto a promuovere tutte le iniziative di semplificazione, facilitando l’accesso alle prestazioni per i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Come già ribadito, in assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico 2023 sarà calcolato a decorrere da marzo prossimo con riferimento agli importi minimi previsti dal D.Lgs. numero 230/2021.
Per quanti presenteranno la DSU oltre le tempistiche previste per il calcolo dell’Assegno unico di marzo 2023 ma entro il prossimo 30 giugno, gli “importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati” (Circolare Inps).
In caso di DSU presentata dal 1° luglio in poi, come si intuisce dalle istruzioni Inps, la prestazione viene calcolata con l’importo minimo spettante, mentre l’Isee vale da quando è presentato (senza il diritto agli arretrati).
La DSU è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare ed ha validità dal momento della presentazione sino al 31 dicembre successivo.
Al fine di facilitare la procedura di presentazione della DSU è operativa la dichiarazione precompilata, in cui coesistono dati inseriti dal cittadino ed informazioni prelevate dagli archivi Inps – Agenzia delle Entrate.
La precompilazione riguarda nello specifico:
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’Inps, l’Agenzia entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata, resa disponibile in via telematica dall’Inps.