La misura introdotta con il Job Act, è stata nei mesi scorsi testata su un gruppo campione di circa 27 mila disoccupati e ora sembra finalmente pronta a entrare a regime. Vediamo insieme come funziona, a chi spetta, come richiederlo e quanto dura.
Come funziona l’assegno di ricollocazione
L’assegno di ricollocazione è un contributo per disoccupati mirato a finanziare i programmi di formazione che aiutino al reinserimento nel mondo del lavoro, in particolare spetta agli ex-lavoratori dipendenti disoccupati da più di 4 mesi, che beneficiano del sussidio Naspi.
L’assegno non viene incassato direttamente dall’ex lavoratore, ma dall’agenzia o dall’ente di formazione (i Centri per l’Impiego, gli enti o le agenzie per il lavoro accreditate, la Fondazione Consulenti del Lavoro) che lo ha seguito nel suo percorso di reintegro e solamente se è riuscito a trovare un lavoro.
L’importo dell’assegno varia tra 250 e 5mila euro a seconda del profilo di occupabilità del lavoratore e dal tipo di contratto di lavoro ottenuto. Al momento sono stati stanziati 200 milioni di euro che potranno essere utilizzati per il reinserimento di circa 60-70 mila disoccupati.
Come si richiede l’assegno di ricollocazione
Il disoccupato può presentare richiesta volontaria dell’assegno direttamente sul portale internet Anpal.gov.it o presso un Centro per l’Impiego, scegliendo l’agenzia o l’ente di formazione.
Come funziona il programma di formazione
Il titolare dell’assegno inizia il programma di formazione presso l’agenzia o l’ente da lui scelto, attivandosi nella ricerca del lavoro. La durata del programma è di 6 mesi ed è prorogabile di altri 6.
Ogni partecipante ha un proprio profilo di occupabilità che descrive la probabilità di trovare un nuovo impiego sulla base del grado di istruzione e delle competenze acquisite.
Durante il percorso formativo ogni partecipante viene affidato ad un tutor che verifica anche la sua partecipazione al percorso formativo e alla ricerca di un nuovo impiego.
Per ottenere il contributo dell’assegno di ricollocazione l’ente formativo deve riuscire a trovare un contratto di assunzione a tempo indeterminato, o a termine di almeno 6 mesi (da 3 a 6 mesi nelle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) o un contratto part time al 50%.
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