Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 numero 151 ha introdotto (articolo 74) un Assegno di maternità di base per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001 o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data.
La misura è erogata dall’INPS in un’unica soluzione, previa domanda trasmessa dai genitori al comune di residenza.
L’importo dell’assegno così come il valore dell’ISEE al di sotto del quale si può ottenere la prestazione vengono rivalutati annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
I valori aggiornati all’annualità 2026 sono stati comunicati dall’INPS con Circolare numero 16 dell’11 febbraio 2026.
Analizziamo la novità in dettaglio.
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Indice
Requisiti
L’Assegno di maternità concesso dai Comuni spetta per gli eventi di:
- parto;
- adozione;
- affidamento preadottivo;
a beneficio dei cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (con riguardo alla tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi preventivamente al comune di residenza).
I soggetti richiedenti devono avere un ISEE minorenni pari o inferiore a 20.668,26 euro, con riguardo agli eventi:
- nascite;
- affidamenti preadottivi;
- adozioni senza affidamento;
verificatisi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Altri requisiti
I soggetti richiedenti l’Assegno di maternità non devono beneficiare di alcun trattamento economico per la maternità, erogato sotto forma di indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro pubblici o privati.
Se si beneficia di un trattamento economico di importo inferiore a quello dell’assegno, alla madre spetta la sola quota differenziale.
Come si ottiene l’Assegno di maternità?
La domanda di assegno dev’essere presentata:
- al comune di residenza, incaricato dell’istruttoria necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti di legge;
- entro il termine di sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
Una volta accolta la domanda di accesso all’assegno, con apposito provvedimento del comune di residenza, quest’ultimo provvede a trasmettere i dati del beneficiario all’INPS.
L’Istituto è il soggetto incaricato di effettuare il pagamento del sussidio, in un’unica soluzione. La domanda di assegno (in base alle disposizioni dei singoli comuni) può essere trasmessa anche dal padre:
- se la madre abbandona il figlio ovvero in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi;
- in caso di decesso della madre del neonato.
Come trasmettere la domanda al Comune di residenza?
Per avere maggiori dettagli sulle modalità di invio della domanda di contributo e sui documenti da fornire, è opportuno contattare direttamente il Comune di residenza o collegarsi all’apposita pagina del sito internet dell’ente locale.
A titolo di esempio per il Roma Capitale è disponibile la pagina “Assegno di maternità” in “comune.roma.it – Servizi – Sociale – Famiglie e persone di minore età”.
All’interno della piattaforma, cliccando sulla voce “Come fare domanda” il portale informa che l’istanza si “presenta gratuitamente presso i CAF convenzionati con Roma Capitale entro 6 mesi dalla data del parto o, nei casi di adozione o affidamento preadottivo, dalla data di ingresso del bambino nella famiglia anagrafica”.
Quali sono i documenti necessari?
Tanto nell’ipotesi di invio della domanda di assegno in autonomia sul sito del singolo comune competente (necessarie le credenziali SPID, CIE o CNS) che di trasmissione per il tramite di intermediari (ad esempio CAF) è opportuno munirsi dei seguenti documenti:
- Attestazione ISEE in corso di validità con la composizione del nucleo familiare in cui risulti anche il nuovo nato per il quale si richiede il contributo;
IBAN valido per l’accredito dell’importo e intestato o cointestato al richiedente;
In caso di domanda inoltrata dalla madre cittadina extracomunitaria, il permesso di soggiorno in corso di validità (in alternativa, copia della richiesta di rinnovo e della ricevuta di pagamento dei relativi costi);
In caso di domanda inoltrata dalla madre cittadina extracomunitaria, documento di identità e permesso di soggiorno del minore per cui si presenta la domanda se il figlio non è nato in Italia o in Europa.
Nelle ipotesi di domanda inoltrata da un genitore / tutore il comune può altresì richiedere, per la madre minorenne, in alternativa:
- il documento di identità;
- il permesso di soggiorno della madre e del nipote con nazionalità extra europea.
Importo 2026
L’importo rivalutato dell’Assegno mensile di maternità, se spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, verificatisi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, è pari a 413,10 euro per cinque mensilità e, pertanto, a complessivi 2.065,50 euro.
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Foto istock/ Marco_Piunti