L’Assegno di Inclusione (ADI) anche nelle ipotesi di rinnovo del beneficio economico per ulteriori dodici mesi resta pur sempre una misura nazionale di contrasto a fenomeni di povertà, fragilità ed esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
Non a caso i soggetti beneficiari del sussidio mensile (accreditato a mezzo ricarica della Carta ADI / Carta di inclusione) sono interessati dall’obbligo di adesione ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
L’inosservanza dell’obbligo da parte dei componenti il nucleo familiare beneficiario non è un fenomeno trascurabile dal momento che comporta la decadenza dall’ADI e l’immediata disattivazione da parte dell’INPS della Carta di inclusione.
Analizziamo in dettaglio chi, tra i familiari che beneficiano del rinnovo dell’Assegno di Inclusione, è escluso dagli obblighi di attivazione lavorativa.
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Indice
Rinnovo Assegno di inclusione 2025
L’Assegno di inclusione si concretizza in una somma accreditata sulla Carta ADI (carta di pagamento elettronica prepagata, emessa da PostePay) per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.
Alla scadenza la misura può essere rinnovata, previa sospensione di un mese, per ulteriori dodici mesi.
Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.
Obbligo di attivazione al lavoro
Il rinnovo dell’Assegno di Inclusione è soggetto agli stessi requisiti e condizioni di spettanza che regolano i primi diciotto mesi di erogazione del sussidio.
Un esempio sono gli obblighi di attivazione lavorativa previsti per i componenti del nucleo familiare maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, senza carichi di cura.
Questi soggetti sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché di misure di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa.
Tali componenti, chiarisce l’INPS nella Circolare 16 dicembre 2023, numero 105, sono pertanto “tenuti agli obblighi che derivano dal Patto di inclusione sociale sottoscritto, nonché da quelli derivanti dal percorso di attivazione lavorativa”.
Chi è escluso dall’obbligo di attivazione lavorativa?
Sono esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, mentre percepiscono l’Assegno di inclusione:
- I beneficiari l’ADI titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
- I componenti con disabilità, ai sensi della Legge numero 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- I componenti affetti da patologie oncologiche;
- I componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell’allegato 3 al regolamento di cui al DPCM numero 159/2013;
- I componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.
Adesione volontaria
I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni ovvero inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, pur non essendo tenuti all’adesione al patto di inclusione o di servizio, possono comunque richiedere la partecipazione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale.
Patto di inclusione sociale
I beneficiari l’ADI, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale, attraverso la sottoscrizione del patto di inclusione.
Fanno eccezione i componenti del nucleo:
- Di età compresa tra i 18 e i 59 anni;
- Senza responsabilità genitoriali;
- Esclusi dalla scala di equivalenza;
i quali possono ottenere il Supporto per la Formazione e il Lavoro, anch’esso disciplinato (come l’ADI) dal Decreto – Legge numero 48/2023.
Sono altresì esclusi dal Patto di inclusione sociale i componenti con disabilità o di età pari / superiore a 60 anni ovvero inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, che possono comunque richiedere l’adesione volontaria.
Inosservanza dell’obbligo di attivazione lavorativa, quali conseguenze?
L’articolo 8, comma 6 del Decreto – Legge numero 48/2023 prevede la decadenza dal beneficio economico se un componente il nucleo familiare, interessato dagli obblighi relativi all’adesione ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa:
- Non si presenta presso i servizi sociali o il servizio di lavoro competente, senza giustificato motivo;
- Non sottoscrive il patto di servizio personalizzato;
- Non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione ovvero ad altra iniziativa di politica o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato;
- Non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, numero 263, o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione, nel caso in cui abbia un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione;
- Non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 9 del Decreto – Legge numero 48/2023;
- Non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo familiare ovvero rende dichiarazioni mendaci in modo da ottenere un beneficio economico maggiore;
- Non presenza una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata al verificarsi di variazioni del nucleo familiare;
- Viene trovato nel corso delle attività ispettive svolte dalle autorità competenti, intento a svolgere una prestazione lavorativa, senza aver provveduto alle comunicazioni prescritte dall’articolo 3 del Decreto – Legge numero 48/2023.
In tutte le ipotesi di decadenza dal beneficio l’INPS provvede all’immediata disattivazione della Carta di Inclusione.
Leggi anche Stretta sull’Assegno di inclusione, dal 2025: stop all’ADI se i figli non vanno a scuola
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Foto copertina: istock/Andrii Yalanskyi