Assegni familiari 2023: importi e nuovi limiti di reddito

Redazione 17/03/23
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Con la Circolare numero 28 del 14 marzo 2023 l’Inps ha fornito i valori aggiornati per gli Assegni Familiari 2023 e per le quote di maggiorazione di pensione relative all’anno corrente, che spettano a coloro che sono stati esclusi dagli ANF.
In particolare, il documento dell’Istituto aggiorna i limiti di reddito familiare ed individuale necessari per stabilire il diritto o meno alle prestazioni citate, in favore del soggetto richiedente e previa domanda da inoltrare all’INPS.


Da ultimo, la Circolare ricorda che dal 1° marzo 2022 ANF ed Assegni Familiari non sono più riconosciuti ai nuclei familiari con figli e orfanili poiché sostituiti dall’Assegno Unico ed Universale, insieme alle detrazioni per figli a carico (under 21) ed altre prestazioni economiche a sostegno delle famiglie.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Assegni familiari 2023 e maggiorazione pensioni: beneficiari

La Circolare Inps numero 28 interessa tutti i lavoratori esclusi dalla normativa per gli ANF, nonché tutti i soggetti per cui si applica ancora la normativa delle quote di maggiorazione della pensione. In particolare riguarda quindi:

  • Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti (destinatari della normativa sugli assegni familiari);
  • Pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui vengono riconosciute le quote di maggiorazione di pensione), nello specifico artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Nei confronti di questi soggetti, ricorda l’Istituto, “la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Assegni familiari 2023: importi mensili

Le somme mensilmente spettanti, ricorda l’INPS, sono pari a:

  • 8,18 euro mensili a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per figli ed equiparati;
  • 10,21 euro mensili ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi ed ai piccoli coltivatori diretti per coniuge, figli ed equiparati;
  • 1,21 euro mensili ai piccoli coltivatori diretti per genitori ed equiparati.

Gli importi in questione vengono corrisposti direttamente dall’Istituto, previa domanda dell’interessato, e sono rimaste invariate rispetto al 2022.

Assegni familiari 2023: limiti di reddito familiare

A decorrere dal 1° gennaio 2023, i limiti di reddito familiare per la cessazione o la riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione pensione sono stati rivalutati in virtù del tasso d’inflazione programmato per il 2022, pari all1,5%.

A tal proposito la Circolare numero 28 fornisce (nell’Allegato numero 1) i seguenti valori aggiornati, da considerare per la cessazione o riduzione delle prestazioni citate nei confronti di:

  • Soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati minori, che siano nella condizione di vedovo / a, divorziato / a, separato / a legalmente, abbandonato / a, celibe o nubile (tabella numero 2);
  • Soggetti nel cui nucleo siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili (tabella numero 3);
  • Soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati minori, che siano nella condizione di vedovo / a, divorziato / a, separato / a legalmente, abbandonato / a, celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili (tabella numero 4);
  • Generalità dei soggetti (tabella numero 1) con esclusione di quelli indicati nelle tabelle 2, 3 e 4.

In particolare, i limiti di reddito richiamati, oltre ad essere distinti per il numero dei componenti il nucleo familiare, indicano:

  • Il reddito familiare annuale (colonna 1) oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio, per il genitore a carico e relativi equiparati;
  • Il reddito familiare annuo (colonna 2) oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione.

Le suddette soglie sono poi maggiorate del:

  • 10% per i soggetti di cui alla tabella 2;
  • 50% per gli interessati dalla tabella 3;
  • 60% per i destinatari della tabella 4.

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Circolare numero 28 del 14 marzo 2023 187 KB
Circolare numero 28 del 14 marzo 2023 – Allegato numero 1 51 KB

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Assegni familiari 2023: limiti di reddito personale

La Circolare numero 28 si è altresì preoccupata di fornire i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e di conseguenza del diritto agli assegni familiari per l’anno 2023, in particolare:

  • Euro 793,93 per coniuge, genitore, ciascun figlio o equiparato;
  • Euro 1.389,38 per due genitori ed equiparati.

I nuovi limiti di reddito valgono anche in caso di richiesta degli assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.

Assegni familiari 2023: domanda

Le domande per ottenere l’Assegno Familiare possono essere inoltrate all’Istituto:

  • Collegandosi all’apposito servizio dedicato, presente sul portale Inps.it seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e indennità > Per nucleo familiare > Assegni Familiari” , in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS;
  • Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile)
  • Rivolgendosi a enti di patronato o intermediari dell’Istituto.

Nella richiesta di Assegno possono essere inseriti, come familiari:

  • il coniuge/parte di unione civile, purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • fratelli, sorelle e nipoti conviventi a carico; tutti minorenni o inabili al lavoro o studenti (fino a 21 anni per gli studenti di scuola media e fino a 26 anni per gli studenti universitari, nei limiti degli anni previsti per il corso di laurea scelto) o lavoratori apprendisti fino a 21 anni di età;
  • gli ascendenti (genitori, nonni, ecc.) ed equiparati a carico, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.

Assegni familiari 2023 e Assegno Unico Universale

L’INPS ricorda, nella pagina internet relativa al sussidio, che dal 1° marzo 2022 è entrato in vigore, a norma del Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 numero 230, l’Assegno Unico ed Universale quale misura di sostegno economico alle famiglie con figli minori a carico e, a determinate condizioni, anche maggiorenni di età inferiore ai ventuno anni.

Nell’ottica di riordinare, potenziare e semplificare le prestazioni a beneficio dei genitori, l’articolo 10 comma 3 del citato Decreto ha stabilito che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022 cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.


Pertanto, da tale data, nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore ai 21 anni, o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potranno richiedere gli assegni familiari.

A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per gli assegni familiari ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli.

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