Appalti pubblici e mafia: nuovo giro di vite in Sicilia

Redazione 30/01/13
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E’ del 8 gennaio la Deliberazione n. 5 dell’8 gennaio 2013, recante “Disposizioni applicative connesse all’attuazione della normativa antimafia”, redatta e firmata dal Presidente Crocetta e dalla sua Giunta.

Il provvedimento, che mira al contrasto del fenomeno mafioso negli appalti pubblici, incide in maniera importante sullo svolgimento delle procedure di appalto in cui la Regione Siciliana è stazione appaltante, aggiungendo alla procedure attualmente vigenti alcuni sub procedimenti integrativi.

La necessità – si legge nel provvedimento – è quella di “impartire ulteriori disposizioni in materia … in considerazione della notevole permeabilità del sistema economico siciliano rispetto alle aggressioni della criminalità organizzata di stampo mafioso, a danno anche della libera concorrenza”.

Ecco, dunque, tutte le innovazioni introdotte.

1) Tutte le nomine di competenza regionale dovranno essere obbligatoriamente corredate dalla dichiarazione antimafia e dalla dichiarazione relativa a carichi pendenti.

2) L’amministrazione regionale dovrà acquisire sempre le informative antimafia anche nei casi previsti dal decreto legislativo n. 159/2011, di regola esclusi. Tale obbligo riguarda non solo la regione Siciliana ma anche le Società partecipate dalla Regione stessa.

3) Ove si acquisiscano informative tipiche, si dovrà procedere comunque all’immediata revoca dei rapporti secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia.

4) La prima innovazione di rilievo è quella secondo cui per i contratti pluriennali l’Amministrazione regionale dovrà acquisire le informative con cadenza semestrale, ed in ogni caso di modifica della compagine sociale dei contraenti. Si tratta certamente di un’integrazione che merita un plauso: un lievissimo aggravio nell’esecuzione dei contratti pluriennali, che però garantisce in tempo reale il controllo della Regione sull’estraneità ai fatti di mafia degli operatori economici con essa contraenti.

5) La novità principale è senza dubbio il sub procedimento di revoca di aggiudicazione in caso di acquisizione di un’informativa cd. atipica, che tra l’altro “vale anche per gli affidamenti in essere” alla data del 8 gennaio.

In tali ipotesi, infatti, i Dipartimenti regionali in qualità di stazioni appaltanti, “dovranno avviare obbligatoriamente il procedimento per l’eventuale revoca del contratto, assegnando alla ditta il termine di 15 giorni per eventuale presentazione di memorie e/o controdeduzioni”. La novità è costituita dunque dall’obbligatorietà del contraddittorio, che prima delibera in commento, l’amministrazione regionale – come ogni altra stazione appaltante – avrebbe potuto scegliere se attivare o meno, risultando invero obbligatoria solo la specifica valutazione in concreto circa gli effetti dell’informativa atipica sul singolo appalto.

Nessuna novità sul passaggio successivo: decorso il suddetto termine e valutate le eventuali osservazioni presentate, i Dipartimenti adotteranno gli eventuali provvedimenti di revoca dell’aggiudicazione.

Ulteriore novità – forse la più importante sotto il profilo dei suoi effetti concreti – è la seguente: qualora il Dipartimento regionale appaltante, alla luce del predetto contraddittorio, decida di confermare l’aggiudicazione malgrado l’informativa atipica, l’Assessore sarà obbligato a sottoporre tale intendimento alla Giunta regionale.

Quest’ultimo step, così formulato, rischia di ritardare la stipula dei relativi contratti, sia perchè la delibera non chiarisce quale debba essere la modalità di sottoposizione della conferma alla Giunta (trasmissione di tutti gli atti del procedimento o della sola delibera di conferma dell’aggiudicazione?), sia soprattutto perché non vengono specificati i relativi termini, né quello entro il quale l’Assessore dovrà effettuare la suddetta trasmissione, sia – ancor più pericoloso – il termine entro il quale la Giunta dovrà pronunciarsi.

Ora, ferme le prioritarie esigenze di contrasto alla mafia, sarebbe forse opportuno fissare termini più precisi e stringenti, atteso che la celerità delle procedure di gara costituisce un valore assoluto, ormai codificato dalla legge nazionale e comunitario, ai fini di un’effettiva tutela dell’interesse pubblico.

Giustamente dure, infine, le conseguenze di eventuali inadempimenti: nel caso in cui siano disattese le suddette deliberazioni, sarà avviato il procedimento disciplinare per la decadenza nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente competente.

  

Qui il provvedimento integrale.

Redazione

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