Albo del CTU: i requisiti richiesti dalla riforma Cartabia

Redazione 20/03/24
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L’attuazione di quanto previsto dal Decreto n.109/2023 e dalla cosiddetta Riforma Cartabia, volta ad aggiornare tutto l’ambito del processo civile, ha portato anche all’introduzione di importanti cambiamenti all’interno del regolamento che definisce la figura del CTUConsulente Tecnico d’Ufficio e il suo ruolo all’interno dei tribunali.

La disciplina in questione, infatti, conteneva diversi “buchi normativi” che la riforma ha cercato di colmare, soffermandosi in particolare sull’iscrizione all’albo e sul mantenimento dello stesso.

Specie per quanto riguarda i requisiti, in questa evoluzione normativa viene maggiormente sottolineata l’importanza della formazione continua e dell’aggiornamento professionale che, fermi restando gli ambiti delle rispettive discipline ordinistiche, mira all’acquisizione di maggiori conoscenze e competenze in ambito giuridico.

Indice

La riforma e l’albo del CTU

Innanzitutto a cambiare, o meglio ad essere integrate, sono le informazioni su ogni iscritto che dovranno essere presentate in fase di iscrizione e archiviate all’interno dell’albo. Per ogni Consulente Tecnico di Ufficio andranno indicate informazioni relative alla categoria professionale e settore di specializzazione, in particolare sul titolo di studio conseguito e sull’ordine professionale (o elenco di iscrizione presso la Camera di Commercio).

Inoltre andrà indicata la data di inizio della di inizio dell’attività professionale e il numero di incarichi conferiti e revocati come CTU. In fine, all’interno dell’albo dovranno essere indicati anche dei titoli attestanti il possesso dell’adeguata formazione sul processo civile e sull’attività di Consulente Tecnico, nonché il possesso di competenze nell’ambito della conciliazione tra le parti, anch’esse acquisibili tramite corsi di formazione seppur il loro possesso non sia obbligatorio.

I requisiti richiesti per l’iscrizione

I requisiti specifici richiesti in fase di iscrizione all’albo sono:

  • • Iscrizione ad ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
  • • Possesso dei CFP per la formazione professionale continua, ove previsti dagli ordini;
  • • Specchiata condotta morale;
  • • Competenza tecnica nel proprio ambito, valutata con almeno 5 anni di esperienza professionale o con il possesso titoli di specializzazione e certificazioni specifiche;
  • • Residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale presso cui si fa richiesta.

L’importanza della formazione per i Consulenti Tecnici d’Ufficio

Sul fronte dell’acquisizione di competenze, obbligatorie o facoltative che siano, il decreto ha posto un accento particolare sui corsi di formazione e l’aggiornamento professionale. Inoltre, per gli iscritti ad ordini che prevedono la formazione professionale continua (come ad esempio gli architetti o gli ingegneri), la regolarità e il rispetto di tale obbligo diventa requisito fondamentale per l’iscrizione all’albo.

I corsi di formazione professionale, quindi, diventano la soluzione più efficace alla necessità di rispettare l’obbligo formativo e mantenere l’iscrizione, specie se alla qualità e alla completezza dei programmi didattici si aggiunge la praticità della modalità e-learning.

Un valido esempio di ciò è il percorso formativo dal titolo “Corso CTU e CTP: operazioni peritali in tribunale” realizzato da Pedago s.r.l. Il corso è aggiornato con la riforma e progettato per formare i consulenti tecnici d’ufficio attraverso un percorso di 20 ore che copre tutti gli aspetti necessari a svolgere l’attività di CTU in tribunale, dalla teoria di base alle pratiche avanzate, incluse le competenze sulla conciliazione e il processo civile telematico.

Iscrizione all’albo CTU e mantenimento

I professionisti in possesso dei requisiti di cui sopra e dell’idonea formazione, potranno presentare apposita domanda di iscrizione approfittando di due finestre temporali:

  • la prima va dal 1°marzo al 30 aprile;
  • la seconda va dal 1° settembre al 31 ottobre.

Una volta effettuata l’iscrizione, per mantenerla nel tempo è necessario l’esercizio continuativo della professione e, ancora una volta, l’adempimento degli obblighi formativi previsti dai rispettivi ordini.

Periodicamente, verranno verificati i requisiti degli iscritti, che saranno invitati a presentare una domanda per aggiornare o confermare i propri dati.

La mancata risposta comporterà la cancellazione dall’albo. Queste comunicazioni possono avvenire anche tramite gli Ordini professionali per chi appartiene a categorie ordinistiche.



Foto copertina: istock/Nicola Forenza

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