Lo ha confermato, con un comunicato, l’Agenzia delle Entrate, stabilendo, insomma, in maniera ufficiale quanto disposto dal decreto che ha abolito la prima rata Imu per le abitazioni principali, i capannoni e i terreni agricoli: la nuova aliquota sulla cedolare secca passa dal 19% al 15% per i contratti a canone concordato in immobili situati in Comuni con pochi spazi di residenza a disposizione o in situazioni di elevata popolosità.
Come esempi esplicativi, l’ente guidato da Attilio Befera specifica che se la prima rata relativa all’acconto è stata saldata a suo tempo, giugno o luglio – con conseguente innalzamento dello 0,40% – “l’importo della seconda rata si ottiene determinando l’imposta annua dovuta per il 2013 con l’aliquota del 15%, calcolando il 95% della cedolare così determinata e sottraendo quanto già versato.”
Diversamente, continuano le Entrate, se l’acconto è invece versato in un’unica tranche, ossia se questo è stimato al di sotto dei 257,52 euro, è possibile applicare l’imposta annua per il 2013 con aliquota aggiornata al 15% anziché al 19%, tramite pagamento di acconto pari al 95% del totale da versare. Alternativamente, chiariscono le Entrate, nell’eventualità in cui l’acconto superi la soglia predetta, l’acconto del 95% andrà verato in due rate, coincidenti alle scadenze Irpef del 17 giugno e del 2 dicembre.
A sostegno dei contribuenti intenti a comprendere con esattezza il dovuto da saldare all’erario, l’Agenzia delle Entrate ha stilato alcune rapide istruzioni per determinare la somma da versare. A questo proposito, ricorda l’ente, esistono due vie possibili: quella definita “storica” oppure l’altra di tipo “previsionale”.
Secondo la classica modalità di definizione della cedolare secca, l’importo viene specificato facendo ricorso al modello 730 o, nei casi in cui è previsto, completando Unico 2013. Diversamente, percorrendo la strada “previsionale” si finirà col calcolare la riduzione di imposta come quella dovuta nell’anno corrente.
Proprio secondo quest’ultimo metodo, quello definito previsionale, è possibile applicare l’aliquota aggiornata alla cedolare secca, tenendo presente, però, che è contemplata la sanzione del 30% nei casi di pagamento inferiore al dovuto.
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