Misure di messa in sicurezza di emergenza: chi inquina paghi

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L’ordinanza del 21 maggio 2013 n.2740, emessa dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, ha rimesso all’Adunanza Plenaria una questione assai spinosa. Materia del dibattito, la possibilità che la Pubblica Amministrazione possa imporre al proprietario di un’area contaminata (anche se non responsabile dell’inquinamento) l’obbligo di adottare le misure di messa in sicurezza di emergenza, di cui all’articolo 240, comma 1, lettera m. del cosiddetto codice dell’ambiente, dlgs n.152 del 2006.

La questione preoccupa – e non poco – gli stabilimenti industriali, specialmente quelli dotati del capitale e dell’intenzione di acquisire nuovi terreni ove precedentemente erano state poste in essere attività con rischio di contaminazione.

Sono presenti due grandi correnti di pensiero, una che “difende” il proprietario incolpevole, l’altra che tende a ritenerlo corresponsabile, in quanto non avrebbe vigilato sulle attività svolte indirettamente all’interno di aree di sua proprietà.

Prendiamo ad esempio una metafora campagnola: un proprietario terriero affermato e rispettabile affitta i propri terreni ad una società; con essa stipula un contratto, nel quale sono inquadrate tutte le attività consentite che gli affittuari possono compiere. Il proprietario dei terreni è soddisfatto: in buona fede crede che la società rispetterà il contratto. E torna a svolgere i propri affari. Dopo qualche tempo, egli ritorna per controllare come procedono i lavori sul suo terreno, e si trova davanti ad uno scempio: colture rovinate, territorio trasformato a discarica abusiva, popolazione limitrofa ammalata. È giunto il momento che qualcuno paghi. Si va in tribunale, ma la Corte non riesce a pronunciarsi.

Il dilemma nasce proprio qui. Da una parte, si sostiene che il proprietario sia incolpevole: ha ritenuto non necessario vigilare sull’operato della società affittuaria, in quanto a suo avviso meritevole di fiducia in virtù del contratto stipulato. Dall’altra, invece, si pensa che il proprietario sia corresponsabile dei danni: il terreno – seppur affittato – è di sua proprietà, ed a lui spettava la sorveglianza su di esso.

E se ci fosse un concorrente del proprietario terriero che volesse acquistare il terreno danneggiato? Spetterebbe a quest’ultimo l’obbligo di risanare la zona e pagare i risarcimenti del caso?

Tornando alla cronaca, a chi spetta quindi ripagare i danni ed attuare le misure di messa in sicurezza dei terreni contaminati? Se l’Adunanza Plenaria intendesse in maniera ampia gli obblighi ed oneri in carico al proprietario, ciò comporterebbe un notevole aumento delle spese e dei costi dei proprietari dei terreni, che sarebbero obbligati a compiere interventi di bonifica ed adottare le misure necessarie alla messa in sicurezza di emergenza. È prevista, tuttavia, la possibilità di rivalsa su chi ha effettivamente provocato i danni, con conseguente iter giudiziario di lunga durata. Se l’Adunanza dovesse intendere in maniera stretta obblighi ed oneri non vi sarebbero ragioni per far gravare in capo al proprietario dell’area gli obblighi delle misure già citate, di cui alle disposizioni del Decreto Legislativo n.152 del 2006, con la conseguente tendenza ad individuare i responsabili nei diversi soggetti che si sono avvicendati sul terreno contaminato.

Le persone, vero motore del Paese, fondamento dello Stato. E l’ambiente, risorsa da tutelare e da valorizzare. Sono queste le due grandi “vittime” di questa spinosa diatriba. E mentre i colpevoli non sono ancora stati individuati, continuano entrambi a risentire degli effetti di incuria, indifferenza ed inciviltà. Tra disastri ambientali, inquinamento ed aumento del tasso di mortalità in alcune aree, è evidente una cosa: i responsabili – qualsiasi essi siano – continuano a lavarsene le mani ed a portare avanti le proprie ragioni nei tribunali, ma i più deboli, le vittime, continuano a soffrire in silenzio. E siamo tutti noi.

Marco Montaguti

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