Coronavirus, lavoratori autonomi: tutti gli aiuti economici e come richiederli

Paolo Ballanti 20/03/20
Con il protrarsi dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 “Coronavirus” il Governo ha adottato un nuovo provvedimento con lo scopo di contenere gli effetti negativi a livello sociale ed economico causati dalla sospensione o riduzione di numerose attività produttive e professionali.

Tra i soggetti colpiti e danneggiati dalla crisi attuale non ci sono solo imprese e lavoratori dipendenti ma anche le partite IVA. Non a caso, il Decreto legge “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) in vigore dal 17 marzo prevede l’introduzione a livello nazionale di una serie di misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi. Vediamole nel dettaglio.

Speciale Coronavirus: gli aiuti economici e le ultime novità

Coronavirus: 600 euro di indennità

Gli iscritti alla Gestione separata INPS che siano:

  • Titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020;
  • Collaboratori coordinati e continuativi non pensionati né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Hanno diritto per il mese di marzo ad un’indennità (esente da contributi e imposte) pari a 600 euro.

L’indennità è riconosciuta previa domanda all’INPS e nei limiti del plafond di spesa pari a 203,40 milioni di euro per il 2020.

La stessa misura è prevista anche per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria eccezion fatta per la Gestione separata). In questo caso il limite di spesa è 2.160 milioni di euro.

Coronavirus: Fondo per il reddito di ultima istanza

Il decreto istituisce un apposito “Fondo per il reddito di ultima istanza” presso il Ministero del lavoro, volto a sostenere i lavoratori autonomi che, causa il COVID-19, hanno cessato, sospeso o ridotto la propria attività. È prevista l’erogazione di un’indennità specifica, nel limite di spesa di 300 milioni per il 2020.

Successivi decreti ministeriali, da adottare entro i prossimi trenta giorni, definiranno quali soggetti hanno priorità di accesso alla misura e le modalità di attribuzione.

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Coronavirus: congedo parentale per i figli

A decorrere dal 5 marzo scorso e per la restante parte dell’anno, a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività didattiche, i lavoratori iscritti alla Gestione separata (non pensionati né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), genitori di figli di età non superiore a 12 anni hanno diritto di assentarsi dal lavoro in congedo parentale speciale per un periodo non superiore a 15 giorni, continuativi o frazionati, percependo un’apposita indennità.

La prestazione sarà pari, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% di 1/365º del reddito preso a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità.

Identica misura si applica agli autonomi iscritti all’INPS ma in questo caso, per ciascuna giornata indennizzabile, si assume il 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente con apposito provvedimento normativo.

Il congedo spetta alternativamente ad entrambi i genitori nel limite complessivo di 15 giorni e a patto che nel nucleo familiare l’altro genitore non sia:

  • Destinatario di forme di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • Disoccupato o non lavoratore.

Coronavirus: bonus servizi di baby-sitting

In alternativa al congedo è possibile richiedere un contributo di 600 euro per i servizi di baby-sitting resi dal 5 marzo scorso e per il resto dell’anno.

Il bonus è esteso anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS. Tuttavia, le rispettive casse di previdenza, devono comunicare all’Istituto il numero dei beneficiari.

Domande di congedo / bonus

Le modalità di accesso al congedo o al bonus saranno oggetto di apposite indicazioni da parte dell’INPS. Le risorse destinate alle due misure ammontano a 1.261,10 milioni di euro per il 2020.

Coronavirus: sospensione dei versamenti di contributi e imposte

Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione (compresi i lavoratori autonomi) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio nazionale ed hanno percepito nel 2019 compensi o ricavi non superiori a 2 milioni di euro, è prevista la sospensione dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 e il 31 marzo 2020, relativi a:

  • Ritenute alla fonte in qualità di sostituti d’imposta su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • Trattenute per addizionali regionali e comunali;
  • IVA;
  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • Premi INAIL.

La sospensione dell’IVA opera a prescindere dal volume dei ricavi e compensi per coloro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati (senza alcuna sanzione o interesse) in un’unica tranche entro il 31 maggio prossimo o in massimo cinque rate mensili a partire da maggio 2020.

Coronavirus: sospensione adempimenti tributari

I soggetti che hanno domicilio fiscale in Italia godono della sospensione degli adempimenti tributari, diversi dal versamento delle imposte, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Gli stessi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza alcuna sanzione o interesse.

Coronavirus: ritenute d’acconto

I ricavi e compensi percepiti dai lavoratori autonomi nel periodo compreso tra il 17 e il 31 marzo 2020 non sono soggetti alla ritenuta d’acconto prevista dagli articoli 25 e 25 bis del DPR n. 600/1973 applicata dal sostituto d’imposta:

  • Ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro autonomo ed altri redditi (art. 25);
  • Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.

La misura si applica a coloro che nel 2019 hanno percepito compensi non superiori a 400 mila euro. Inoltre gli stessi soggetti non devono aver sostenuto nel mese precedente (febbraio 2020) spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Chi si avvale di questa misura deve rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta in cui:

  • Si afferma che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta;
  • Ci si impegna a versare l’ammontare delle ritenute non applicate dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in cinque rate mensili (senza sanzioni o interessi) a partire dal mese di maggio 2020.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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