Congedo parentale 2019: come funziona, durata, indennità, domanda

Paolo Ballanti 16/07/19
La legge (Dlgs. n. 151/2001) prevede per i genitori un periodo facoltativo di assenza dal lavoro legato alla nascita del figlio. Questo si aggiunge alla maternità obbligatoria spettante per 5 mesi, oltre agli eventuali periodi di interdizione anticipata e / o posticipata.

Come accade per il congedo obbligatorio, l’Inps interviene a copertura della mancata retribuzione per i periodi di non lavoro erogando un’apposita indennità di importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera (a fronte dell’80% garantito durante il congedo obbligatorio). Questa tuttavia non spetta per l’intera assenza, ma entro precisi limiti temporali e di età del figlio.

Tuttavia, a differenza del congedo obbligatorio, quello parentale può essere frazionato in modalità oraria secondo quanto stabilito dal CCNL o contratto aziendale applicato ovvero, in mancanza, dalla legge (in questo caso il godimento è consentito in misura pari alla metà dell’orario giornaliero).

Analizziamo nel dettaglio come funziona il congedo parentale e come richiederlo.

Congedo parentale: cos’è

Il congedo parentale è un periodo di astensione dall’attività lavorativa che si aggiunge a quello obbligatorio di 5 mesi (di cui 2 prima del parto e 3 post), per il quale spetta una copertura economica a carico dell’INPS per i giorni di non lavoro.

Il congedo può essere fruito fino ai 12 anni di età del figlio secondo limiti di durata diversi a seconda che siano presenti entrambi i genitori o solo uno di essi.

Inoltre, il trattamento economico dell’INPS non viene erogato per l’intero periodo di congedo ma solamente per 6 mesi, elevabili a 10 o 11 se si rispettano determinate condizioni reddituali.

Analizziamo in primis il tetto massimo del congedo parentale e successivamente i periodi per cui spetta l’indennità.

Congedo parentale 2019: limite massimo

Quando sono presenti entrambi i genitori il periodo massimo di congedo è pari:

  • 6 mesi dopo il periodo obbligatorio se fruisce del congedo solo la madre;
  • 7 mesi dalla nascita del figlio se il congedo è richiesto solo dal padre;
  • Quando il congedo è goduto da entrambi i genitori il limite complessivo è di 11 mesi nel rispetto comunque dei tetti imposti a ciascuno di essi (6 mesi per la madre, 7 per il padre).

In quest’ultimo caso, se la madre si congeda dal lavoro per 6 mesi, il padre potrà farlo per i restanti 5. Ancora, quando il padre si astiene per 7 mesi, il limite per la madre è di 4 mesi.

Discorso diverso se è presente un solo genitore. Questo accade nei casi di morte o grave infermità dell’altro genitore, affidamento del figlio ad un solo genitore, abbandono del figlio ovvero mancato riconoscimento dello stesso risultante da provvedimento formale.

Ultima ipotesi è quella del genitore solo con successivo ingresso dell’altro. Qui il limite massimo è 10 mesi elevabili a 11 se il padre si astiene per almeno 3 mesi.

Congedo parentale 2019: indennità

Il trattamento economico dell’INPS spetta a chi è titolare di un regolare rapporto di lavoro all’inizio del congedo, nei seguenti limiti:

  • Fino ai 6 anni di età del bambino (compreso il giorno del sesto compleanno), il periodo complessivo massimo (si considerano i giorni fruiti da entrambi i genitori) coperto da indennità è pari a 6 mesi;
  • Dai 6 agli 8 anni di età del bambino, i genitori possono ottenere l’indennità per i giorni mancanti al limite dei 6 mesi e aggiungere altri periodi fino ai 10 o 11 mesi (oppure per i periodi massimi individuali) a patto che il reddito del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) pari per il 2019 ad euro 513,01 mensili;
  • Dagli 8 ai 12 anni del figlio non spetta alcuna indennità.

Pensiamo ai genitori A e B che in virtù della nascita del figlio C fruiscono di periodi di congedo parentale indennizzati dall’INPS pari a 6 mesi fino al giorno del sesto compleanno di C.

Per ottenere altri giorni coperti da indennità nel periodo tra i 6 e gli 8 anni fino al limite massimo complessivo degli 11 mesi, il singolo richiedente deve possedere un reddito non superiore a 2,5 volte la pensione minima.

Stesso discorso se fino ai 6 anni di età di C, i genitori hanno fruito di soli 4 mesi di congedo. Per ottenere i 2 mesi residui nel periodo 6 – 8 anni, il reddito individuale del singolo richiedente non può eccedere 2,5 volte il trattamento pensionistico minimo.

Reddito individuale

Il reddito individuale del singolo richiedente non può eccedere euro 16.672,83 così determinati:

513,01 mensili * 13 mensilità = 6.669,13 euro (trattamento pensionistico minimo annuo).

6.669,13 euro * 2,5 volte = 16.672,83 euro.

Il reddito da considerare è quello soggetto a tassazione IRPEF percepito dal genitore richiedente nell’anno in cui comincia a fruire dell’indennità, con esclusione di:

  • Reddito derivante dall’abitazione principale;
  • Trattamento di fine rapporto;
  • Somme arretrate soggette a tassazione separata;
  • Redditi tassati alla fonte;
  • Redditi esenti da tassazione.

Naturalmente, il reddito da prendere in considerazione è quello presunto per l’anno di riferimento, fatti salvi eventuali conguagli successivi quando i numeri saranno definitivi.

Congedo parentale: quanto spetta di indennità

L’indennità è pari al 30% della cosiddetta “retribuzione media globale giornaliera”. Questa è pari alla retribuzione del mese precedente quello in cui ha avuto inizio il congedo, da moltiplicarsi per le giornate indennizzabili:

  • Per gli operai sono indennizzabili tutte le giornate di assenza tranne le festività (a carico del datore di lavoro) e le domeniche;
  • Per gli impiegati sono indennizzabili tutte le giornate di assenza tranne le festività cadenti di domenica.

Di norma, l’indennità INPS viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga e da questi recuperata sui contributi da versare all’Istituto con modello F24. L’importo dell’indennità è esente da trattenute previdenziali ma soggetto a tassazione IRPEF.

In una serie tassativa di casi il pagamento dell’indennità avviene direttamente da parte dell’INPS:

  • Operai agricoli a tempo determinato;
  • Domestici;
  • Soggetti disoccupati o sospesi senza Cassa integrazione;
  • Lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato o saltuari;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • Lavoratrici autonome.

Il pagamento diretto avviene anche nei casi di mancata anticipazione del trattamento da parte dell’azienda.

Congedo parentale 2019: come fare domanda

Per avere diritto ai periodi di congedo parentale, la domanda dev’essere inoltrata all’INPS prima dell’inizio dell’assenza:

  • In via telematica collegandosi al sito inps.it se in possesso di PIN o credenziali SPID;
  • Chiamando il Contact center all’803.164 (da rete fissa) o lo 06.164.164 da rete mobile (necessario essere in possesso di PIN o credenziali SPID);
  • Avvalendosi di patronati o intermediari abilitati (in questo caso non è necessario il PIN o le credenziali SPID).

Copia della domanda inoltrata all’INPS dev’essere consegnata anche al datore di lavoro, a giustificazione dei giorni di assenza e per consentirgli di calcolare correttamente l’importo dell’indennità da anticipare in busta paga.

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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