Buone notizie per i titolari del bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026. ARERA ha infatti adottato di recente la delibera che definisce le modalità di erogazione del contributo straordinario di 115 euro previsto dal Decreto Bollette.
Il sussidio, rende noto l’Autorità di Regolazione, sarà riconosciuto in un’unica soluzione direttamente in bolletta, senza che sia necessaria alcuna domanda da parte dei nuclei familiari beneficiari.
Analizziamo le novità in dettaglio.
Indice
- Bonus sociale elettrico: cosa prevede il Decreto Bollette?
- Bonus sociale elettrico: il comunicato stampa di ARERA
- Bonus sociale elettrico: erogazione automatica
- Bonus sociale elettrico: quando sarà pagato?
- Bonus sociale elettrico: credito a favore dell’utente
- Il bonus sociale elettrico è cumulabile con altri sconti?
- Bonus sociale elettrico: chi può riceverlo?
- Contributo volontario dai venditori di energia elettrica
Bonus sociale elettrico: cosa prevede il Decreto Bollette?
Il Decreto – Legge 20 febbraio 2026, numero 21 (ribattezzato DL Bollette) prevede all’articolo 1 due misure straordinarie volte a sostenere i costi di acquisto dell’energia elettrica delle famiglie:
- Il riconoscimento, per l’anno 2026, di un contributo straordinario del valore di 115 euro per le forniture di energia elettrica relative ai titolari, alla data di entrata in vigore del provvedimento, del bonus sociale (articolo 1, comma 1);
- L’erogazione, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di un contributo straordinario a copertura dell’acquisto di energia elettrica, a beneficio di quanti non ricevono il bonus sociale ma totalizzano un ISEE annuale non superiore a 25 mila euro (articolo 1, comma 2).
Bonus sociale elettrico: il comunicato stampa di ARERA
Il comunicato stampa pubblicato lo scorso 19 marzo sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) rende nota la definizione delle modalità operative per l’erogazione del contributo straordinario di 115 euro previsto dal Decreto Bollette “a favore dei clienti domestici titolari del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026, data di entrata in vigore del decreto stesso” (fonte “arera.it – Comunicati stampa”).
Le modalità di liquidazione del contributo sono state oggetto di apposita delibera dell’Autorità, datata 17 marzo 2026, numero 81/2026/R/EEL e rubricata “Prime disposizioni funzionali al riconoscimento del contributo straordinario per i clienti titolari di contratti di fornitura di energia elettrica, di cui al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21”.
Bonus sociale elettrico: erogazione automatica
Il comunicato di ARERA sottolinea che i destinatari della misura “non dovranno presentare alcuna domanda”.
Il contributo sarà infatti riconosciuto “automaticamente e in un’unica soluzione ai clienti domestici titolari di un punto di prelievo attivo e riceventi il bonus sociale per disagio economico”.
Bonus sociale elettrico: quando sarà pagato?
Il comunicato ARERA ricorda che il contributo straordinario è riconosciuto in un’unica soluzione per un importo pari a 115 euro, direttamente in bolletta nella “prima fattura utile successiva all’adozione del provvedimento” in parola.
La somma sarà:
- Evidenziata separatamente rispetto alle altre voci;
- Accompagnata dalla seguente comunicazione “Gentile Cliente, in quanto titolare di bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio u.s., Le è stato riconosciuto automaticamente un contributo straordinario di 115 euro sulla fornitura di energia elettrica in aggiunta al bonus sociale già riconosciuto”.
Bonus sociale elettrico: credito a favore dell’utente
Qualora, per effetto del contributo straordinario, si evidenzi un credito in bolletta, questo sarà contabilizzato nelle bollette successive.
In caso di interruzione della fornitura il credito sarà corrisposto secondo le modalità previste dalla deliberazione 63/2021/R/com.
Il bonus sociale elettrico è cumulabile con altri sconti?
ARERA precisa che il contributo straordinario “è cumulabile con altri sconti, quindi va ad aggiungersi alle riduzioni già previste per i beneficiari del bonus sociale elettrico” (comunicato stampa).
Bonus sociale elettrico: chi può riceverlo?
Per ricevere il bonus straordinario è necessario essere (congiuntamente):
- Clienti domestici titolari di punti di prelievo attivi;
- Destinatari del bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026 (data di entrata in vigore del Decreto Bollette).
Contributo volontario dai venditori di energia elettrica
Il citato Decreto – Legge numero 21/2026 prevede all’articolo 1, comma 2, per il biennio 2026-2027, la possibilità per i venditori di energia elettrica di riconoscere ai propri clienti domestici residenti, che non siano titolari del bonus sociale e con ISEE annuale non eccedente i 25 mila euro, un contributo straordinario a copertura dell’acquisto di energia elettrica.
La misura si propone quindi sotto forma di un contributo volontario, pari alla “componente PE a copertura dei costi di acquisto dell’energia di cui alla Delibera ARERA n. 428/25/R/eel applicata ai consumi del primo bimestre dell’anno, per i clienti con forniture attive al 1° gennaio del medesimo anno” o del “primo bimestre di fornitura per i clienti attivati successivamente, e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno” (articolo 1, comma 2).
La misura spetta a patto che i consumi del bimestre di riferimento “non siano superiori a 0,5 MWh” e i consumi registrati nei dodici mesi antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3 MWh.
L’erogazione del contributo avviene sotto forma di “sconto sulle condizioni contrattuali applicate dal venditore titolare delle forniture nel bimestre” di riferimento per il calcolo dell’importo del bonus, nelle fatturazioni relative ai consumi del quinto mese successivo al medesimo bimestre.
Ai venditori che riconoscono il contributo volontario è “rilasciata una attestazione che può essere utilizzata anche a fini commerciali”.
Le modalità di rilascio delle attestazioni e le forme di pubblicazione delle stesse sul portale istituzionale di ARERA saranno oggetto di apposito provvedimento dell’Autorità di Regolazione.
La stessa Autorità, nel comunicato stampa dello scorso 19 marzo, afferma che le modalità di riconoscimento della misura sono rimandate ad un “successivo provvedimento”.
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Foto di copertina: iStock/Renata Hamuda
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