Assegno di inclusione di marzo 2026: date di pagamento e regole

Paolo Ballanti 11/03/26
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INPS ha chiarito con Messaggio 23 febbraio 2026 numero 240 le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio alla disciplina dell’Assegno di Inclusione (ADI) contenuta nel Decreto – Legge 4 maggio 2023, numero 48.

La principale modifica, ricorda l’Istituto, riguarda l’eliminazione del mese di sospensione che, finora, interveniva dopo i primi diciotto mesi di erogazione e dopo ciascun rinnovo.

I nuclei familiari che presentano domanda di rinnovo del beneficio già dal mese successivo all’ultimo pagamento potranno evitare interruzioni del sostegno economico.

In parallelo alle novità della Manovra 2026 proseguono, a marzo, le ricariche mensili della Carta ADI.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Indice

Le date di pagamento dell’ADI di marzo

Con Messaggio numero 214 del 22 gennaio 2026 INPS ha pubblicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno di Inclusione (ADI) con riguardo all’annualità corrente (periodo gennaio – dicembre).

Nello specifico, i primi pagamenti del sussidio (nuovi beneficiari) sono in programma per venerdì 13 marzo.

Nella stessa data sono altresì disposti i pagamenti di eventuali mensilità arretrate spettanti.

Dovranno invece attendere la fine del mese quanti già beneficiano della prestazione (rinnovi mensili).

La data di disponibilità degli importi sulle Carte di Inclusione, in fase di rinnovo mensile, per le prestazioni in corso di pagamento, qualora siano confermati i requisiti per il mantenimento dell’ADI, è in programma per venerdì 27 marzo.

Modalità di erogazione dell’ADI

Il beneficio economico dell’ADI è erogato a mezzo ricarica mensile di uno strumento di pagamento elettronico, rilasciato da Poste Italiane e denominato Carta di Inclusione (o Carta ADI).

La consegna della carta viene effettuata presso i singoli uffici postali a seguito dell’accredito del primo pagamento.
I beneficiari vengono avvisati tramite il portale SIISL o a mezzo SMS / mail della disponibilità della carta.

Cosa si può fare con la Carta ADI?

La Carta di Inclusione permette di:

  • Effettuare prelievi di contante presso gli sportelli automatici ATM postali e bancari abilitati su circuito Mastercard in Italia, entro un limite mensile di 100,00 euro per i nuclei familiari composti da un solo individuo (la soglia in questione è incrementata in base al numero di familiari secondo la scala di equivalenza prevista dal D.L. numero 48/2023);
  • Effettuare acquisti di beni e servizi presso i terminali POS degli esercizi commerciali in Italia, convenzionati con il circuito Mastercard;
  • Pagare le utenze domestiche presso gli uffici postali;
  • Inviare un bonifico SEPA o postagiro mensile al locatore indicato nel contratto di locazione ovvero all’intermediario che ha concesso il mutuo.

Sul sito di Poste Italiane (“poste.it – Carta di inclusione – Cosa non puoi fare”) è disponibile l’elenco dei beni e servizi di cui è vietato l’acquisto con la Carta ADI.

Come si utilizza la Carta ADI?

La Carta di Inclusione dev’essere utilizzata dal solo soggetto titolare e non può essere ceduta o utilizzata da altre persone.

Ad ogni titolare è assegnato un codice personale e segreto, consegnato dall’ufficio postale in sede di ritiro della carta.
Il codice PIN è infatti richiesto da terminali POS e ATM.

La tecnologia contactless permette comunque di effettuare pagamenti, per importi inferiori a 50,00 euro, presso gli esercizi dotati di POS senza dover digitare il PIN.

Natura delle somme percepite

Il beneficio economico accreditato sulla Carta di Inclusione è:

  • Esente dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);
  • Impignorabile, configurandosi come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, ai sensi dell’articolo 545 del Codice di procedura civile.

Come ottenere l’ADI?

Quanti ancora non percepiscono l’Assegno di Inclusione possono ottenerlo previa domanda telematica da trasmettere all’INPS, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno di Inclusione (ADI)”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Le istanze possono essere trasmesse, in alternativa, avvalendosi dei servizi di patronati e Centri di Assistenza Fiscale.

Come cambia ADI nel 2026?

Il Messaggio INPS numero 640 dello scorso 23 febbraio riepiloga le novità alla disciplina dell’Assegno di Inclusione (di cui al Decreto – Legge numero 48/2023) introdotte con la Legge 30 dicembre 2025, numero 199 (Manovra 2026).

Sparisce la sospensione di un mese

A decorrere dal 1° gennaio 2026 (data di entrata in vigore della legge di bilancio) il beneficio economico è riconosciuto mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi ed è rinnovabile, previa presentazione di apposita domanda, per ulteriori dodici mesi.

Allo scadere di ciascun periodo di rinnovo, il beneficio può essere ulteriormente rinnovato, sempre previa presentazione della domanda telematica.

Rispetto alla disciplina previgente è pertanto eliminata la previsione relativa al periodo di sospensione di un mese successivo allo scadere delle prime diciotto mensilità di fruizione della misura e ai singoli periodi di rinnovo di dodici mesi.

Di conseguenza, chiarisce INPS, i nuclei “familiari beneficiari dell’ADI possono presentare la domanda di rinnovo dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento (diciottesimo mese o dodicesimo mese in caso di rinnovo)”.

La disciplina dell’ADI, come modificata dalla Manovra 2026, dispone altresì (articolo 3, comma 2, D.L. numero 48/2023) che l’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura “pari al 50 per cento del beneficio economico rinnovato” (Messaggio INPS).

Cambia il contributo aggiuntivo dell’ADI

La Manovra 2026 (articolo 1, comma 159) stabilisce che le previsioni in materia di contributo straordinario aggiuntivo dell’ADI, si applicano anche ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

Di conseguenza, previa verifica della sussistenza dei requisiti normativi, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all’importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro, anche ai nuclei familiari che abbiano presentato “domanda di rinnovo dopo la fruizione della diciottesima mensilità avvenuta a novembre 2025” (Messaggio INPS).

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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