A norma del Testo Unico sulla maternità – paternità (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, numero 151) i periodi di assenza dal lavoro per congedo parentale possono beneficiare di un’indennità economica a carico dell’INPS, di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
L’indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento della retribuzione media giornaliera del lavoratore beneficiario, eccezion fatta per taluni periodi in cui, per effetto di quanto previsto dalla Manovra 2025 (Legge 30 dicembre 2024, numero 207) l’indennità è maggiorata all’80% della retribuzione.
Per poter beneficiare dell’aumento il lavoratore deve prestare particolare attenzione in sede di richiesta del congedo all’INPS.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Indice
Tre mesi di congedo maggiorato all’80 per cento
La Legge di bilancio 2025 non aggiunge ulteriori mesi di assenza per congedo parentale indennizzato dall’INPS ma, nell’ambito delle mensilità già previste dalla normativa, eleva l’indennità a carico dell’Istituto all’80 per cento della retribuzione (in luogo della percentuale ordinaria del 30 per cento), per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale.
L’elevazione dell’indennità è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i sei anni di vita del minore ovvero entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
Dieci mesi per ogni coppia genitoriale
Come anticipato, la Manovra 2025 non aggiunge ulteriori periodi di assenza per congedo parentale ma, al contrario, delle mensilità già spettanti alla coppia genitoriale, eleva per talune di esse l’indennità a carico INPS.
Come previsto dall’articolo 32 del Testo Unico il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabile a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi) da fruire entro i quattordici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, in cui:
- alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
- al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
- a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.
Pertanto, il congedo parentale risulta indennizzabile (per coppia genitoriale o genitore solo):
- per un mese all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di bilancio 2023);
- per un ulteriore mese all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di bilancio 2024 e Legge di bilancio 2025);
- per un ulteriore mese all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di bilancio 2025);
- per sei mesi al 30% della retribuzione, a prescindere dalla situazione reddituale.
I due mesi di congedo parentale residui non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del Testo Unico.
Quanti mesi di congedo maggiorato spettano?
I tre mesi di congedo parentale all’80% spettano se il minore è nato, adottato, affidato / collocato dal 1° gennaio 2025, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità / paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento dell’assenza.
Al contrario, secondo le indicazioni fornite dall’INPS con Circolare 26 maggio 2025, numero 95, per gli eventi che si collocano in data antecedente il 1° gennaio 2025, il numero di mensilità maggiorate varia in ragione di:
- data di nascita, adozione, affidamento;
- data in cui i genitori hanno terminato il periodo di congedo di maternità – paternità.
Domanda telematica
Per ottenere il congedo parentale maggiorato è necessario presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:
- portale “inps.it” per quanti sono in possesso di identità digitale SPID, CIE o CNS, utilizzando la piattaforma “Domande di maternità e paternità”;
- tramite il Contact center Multicanale, disponibile al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai singoli gestori);
- rivolgendosi agli Istituti di patronato.
Indennità economica
L’indennità per congedo parentale a carico dell’INPS è di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, salvo poi essere da quest’ultimo recuperata sui contributi da versare all’Istituto con modello F24.
Grazie alla copia della domanda di congedo parentale fornita dal dipendente, il datore di lavoro ha a disposizione i dati necessari per inserire l’indennità in busta paga, in particolare:
- giorni / ore di assenza
- dati del minore (ad esempio il codice fiscale);
- dati dei periodi di congedo eventualmente fruiti dall’altro genitore;
- eventuale richiesta di congedo parentale maggiorato all’80%.
Come chiedere l’indennità maggiorata?
Il dipendente che non indica espressamente, all’interno della domanda telematica INPS, la volontà di essere indennizzato all’80%, vedrà riconoscersi in busta paga la percentuale ordinaria al 30%.
In sede di compilazione della domanda online, sezione “Richiedi una prestazione – Congedo parentale”, è necessario inserire i dati:
- anagrafici;
- del congedo (come l’evento che conferisce il diritto all’assenza e i riferimenti anagrafici del minore)
- lavorativi;
nonché i documenti utili alla definizione della pratica.
Nella pagina dedicata ai dati dell’evento, nello specifico il periodo di congedo l’interessato deve cliccare sulla voce “Seleziona per richiedere l’indennità maggiorata”.
Selezionando la voce il dipendente dichiara di avere a disposizione periodi indennizzabili all’80%, anche in relazione a quanto fruito dall’altro genitore.
Una volta conclusa la pratica di compilazione e inviata la domanda di congedo all’INPS, il dipendente fornisce copia del documento al datore di lavoro, in modo tale che quest’ultimo abbia a disposizione tutti i dati per poter liquidare l’indennità maggiorata in busta paga.
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