Il 27 ottobre 2025 ARAN e le parti sindacali hanno definitivamente siglato il CCNL sanità, tecnicamente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità, in vigore per il triennio 2022/24.
L’accordo interessa, stando alle cifre diffuse da Aran sul proprio sito oltre “581.000 dipendenti del comparto, compresa la sezione della ricerca sanitaria” e si traduce in un “aumento medio mensile di 172 euro per 13 mensilità”.
Al di là del tema degli aumenti salariali il CCNL contiene numerose innovazioni “concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale”, sottolinea ARAN, volte a “migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare le competenze professionali in continuità con il precedente contratto”.
Analizziamo le novità in dettaglio.
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Incrementi degli stipendi tabellari
Gli stipendi tabellari già previsti dal CCNL 2 novembre 2022 del Comparto sanità e dal CCNL del Comparto Sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria del 21 febbraio 2024, sono incrementati:
- per l’anno 2022, di importi mensili lordi corrispondenti all’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del Decreto Legislativo numero 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi della Legge numero 234/2021 (articolo 1, comma 609);
- per l’anno 2023, di importi mensili lordi per tredici mensilità corrispondenti all’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, Decreto Legislativo numero 165/2001 già riconosciuta in tale anno ai sensi dell’articolo 1, comma 609, Legge numero 234/2021;
- con decorrenza 1° gennaio 2024 degli importi mensili lordi (per tredici mensilità) indicati nelle tabelle allegate al CCNL 1 a) e 1 b), i quali riassorbono e ricomprendono gli importi di cui ai punti precedenti.
Ecco di seguito gli incrementi mensili della retribuzione tabellare (valori da corrispondere per tredici mensilità):
| Area | Dal 1° gennaio 2024 |
| Elevata qualificazione | 193,90 |
| Professionisti della salute e dei funzionari | 135,00 |
| Assistenti | 127,00 |
| Operatori | 120,00 |
| Personale di supporto | 115,00 |
La successiva tabella 1 b) prevede un incremento della retribuzione tabellare (sempre dal 1° gennaio 2024) di euro 135,00 (per tredici mensilità) con riguardo alle aree di:
- ricercatore sanitario;
- collaboratore professionale di ricerca sanitaria.
Alla luce degli incrementi citati ecco la nuova retribuzione tabellare annua (valori per dodici mensilità cui aggiungere la tredicesima):
| Area | Dal 1° gennaio 2024 |
| Elevata qualificazione | 34.634,49 |
| Professionisti della salute e dei funzionari | 24.918,93 |
| Assistenti | 22.961,79 |
| Operatori | 21.545,34 |
| Personale di supporto | 20.419,05 |
| Ricercatore sanitario | 26.744,35 |
| Collaboratore professionale di ricerca sanitaria | 24.918,93 |
Gli incrementi del trattamento economico (articolo 62 del CCNL) hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull’indennità di servizio, sul trattamento di fine rapporto nonché sulle ritenute assistenziali e previdenziali (e relativi contributi).
Aumentano le indennità mensili
Restando in ambito economico il CCNL 2022 – 2024 ritocca il valore dell’indennità di specificità infermieristica (articolo 65), come di seguito descritto (valori in euro da corrispondere per dodici mensilità):
| Area | Valore mensile rideterminato dal 1° gennaio 2024 | Valore mensile rideterminato dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025 |
| Area dei professionisti della salute e dei funzionari | 80,73 | 87,79 |
| Area degli assistenti | 71,77 | 78,27 |
| Area degli operatori | 67,32 | 73,41 |
Cambia anche l’indennità di tutela del malato e di promozione della salute (valori espressi in euro da corrispondere per dodici mensilità):
| Area | Valore mensile rideterminato dal 1° gennaio 2024 | Valore mensile rideterminato dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025 |
| Area dei professionisti della salute e dei funzionari | 45,58 | 51,97 |
| Area dei professionisti della salute e dei funzionari (profilo di ostetrica) | 80,73 | 87,79 |
| Area degli assistenti | 40,52 | 46,40 |
| Area degli operatori | 38,00 | 43,51 |
Le novità
Nel capitolo diritti dei dipendenti e condizioni di lavoro si segnala, in materia di orario di lavoro, la possibilità, in via sperimentale e garantendo comunque qualità e livello dei servizi resi all’utenza, di poter articolare l’orario su trentasei ore settimanali distribuite su quattro giorni, previa adesione volontaria dei lavoratori.
Sul lavoro agile (smart working) si dispone:
- il riconoscimento del buono pasto;
- la priorità di accesso al lavoro da remoto per quanti sono in situazioni disabilità o per assistenza a familiari disabili.
Da ultimo il CCNL riserva particolare attenzione all’aumento dell’età media del personale, prevedendo specifiche politiche e strumenti di age management volte a favorire e migliorare le condizioni di lavoro del personale pubblico che presenta oggi un’età media elevata.
A tal proposito il contratto collettivo contempla la possibilità di fruire delle ferie anche ad ore e la necessità del personale di far fronte ad esigenze temporanee grazie all’istituto del part-time, concesso in deroga alla graduatoria annuale.
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