Nuovo bonus mamme 2025/26: le somme sono escluse dal calcolo ISEE?

Paolo Ballanti 04/11/25

L’introduzione dell’ISEE risponde alla necessità di avere un parametro unico a livello nazionale per valutare la situazione economico – patrimoniale del nucleo familiare ai fini dell’accesso e della misura di una serie di prestazioni agevolate.

Dall’Assegno Unico Universale, passando per il Bonus nuovi nati e il Bonus nido, sino ad arrivare al Supporto per la Formazione e il Lavoro e all’ADI tante sono le prestazioni legate all’ISEE, le cui oscillazioni, da un anno all’altro, possono avere un impatto notevole sul bilancio familiare, se a ciò consegue la perdita di un sussidio sino a poco tempo prima spettante.

Il Decreto 95/2025, nel disciplinare il nuovo Bonus mamme per l’annualità corrente, ha preso atto dell’importanza dell’ISEE e, nell’ottica di evitare brutte sorprese alle famiglie, ha deciso di introdurre una particolare misura agevolativa.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Il Bonus mamme 2025 resta fuori dal calcolo ISEE

Come ricorda INPS nella Circolare 139 del 28 ottobre 2025, la normativa dispone chiaramente (articolo 6, comma 2, Decreto – Legge 95/2025) che le somme percepite a titolo di Bonus mamme:

  • non concorrono alla determinazione del reddito complessivo rilevante per il calcolo dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche);
  • non rilevano per il calcolo dell’ISEE.

Anche il bonus 2026 escluso dal calcolo dell’ISEE?

L’articolo 46 del disegno di legge contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 attualmente in discussione a Palazzo Madama (Atto Senato numero 1689) riconosce per il prossimo anno una misura di integrazione del reddito per le lavoratrici madri con due o più figli.

L’istituto, sulla falsariga del bonus previsto per l’annualità corrente, è destinato:

  • alle lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico);
  • alle lavoratrici madri autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata;

che abbiano almeno due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40 mila euro.

60 euro mensili
Il bonus versione 2026 spetta, previa domanda della lavoratrice, fino al mese del compimento del decimo anno di età da parte del secondo figlio, in misura pari a 60,00 euro mensili (in aumento rispetto ai 40,00 euro dell’annualità corrente) per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.

Natura delle somme percepite
I 60,00 euro mensili non rilevano ai fini fiscali e contributivi.

Misura estesa alle lavoratrici con più di due figli
Il bonus spetta anche alle lavoratrici madri, dipendenti e autonome:

  • con più di due figli e fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
  • per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • titolari di un reddito da lavoro non eccedente i 40 mila euro.

In tal caso l’intento del legislatore è evitare che la medesima lavoratrice possa fruire tanto del bonus da 60,00 euro mensili quanto dello sgravio contributivo riconosciuto in busta paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Dodici quote mensili
Le mensilità del bonus spettano dal 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre e saranno corrisposte in un’unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026.

Pertanto, per una lavoratrice cui spettano dodici mesi di bonus (periodi di lavoro dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026) la somma totale si eleva a 60,00 * 12 = 720,00 euro, rispetto ai 480,00 euro del 2025.

Bonus escluso dal calcolo dell’ISEE
Per espressa previsione dell’articolo 46 del disegno di legge (ultimo periodo) gli importi in argomento “non rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.

Tabella riepilogativa

Ecco di seguito una tabella riepilogativa che mette a confronto i bonus mamme 2025 e 2026 e il loro impatto sul calcolo dell’ISEE:

MisuraImportoEffetti sul calcolo dell’ISEE
Bonus mamme 2025 (Decreto – Legge numero 95/2025)40,00 euro mensiliEscluso dal calcolo
Bonus mamme 2026 (Disegno di legge di bilancio per l’anno 2026)60,00 euro mensiliEscluso dal calcolo

Cosa accade invece allo sgravio IVS (Bonus mamme 2024 – 2026)?

Un caso particolare riguarda lo sgravio contributivo riconosciuto con Legge 30 dicembre 2023 numero 213 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, le lavoratrici hanno diritto, in busta paga, ad un esonero del 100 per cento dei contributi a loro carico per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS).

La soglia massima di esonero si attesta a 3.000,00 euro annui, corrispondenti a 250,00 euro mensili (3.000,00 euro / 12 mesi) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia dev’essere ulteriormente riproporzionata, assumendo a riferimento la somma di 8,06 euro (250,00 / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

A differenza dei Bonus mamme 2025 e 2026 lo sgravio IVS non si traduce in una somma netta riconosciuta dall’INPS ma, al contrario, in una riduzione dei contributi altrimenti trattenuti in busta paga dal datore di lavoro per conto dell’Istituto, salvo poi essere versati con modello F24 insieme ai contributi a carico dell’azienda.

Pertanto, il vantaggio economico per la lavoratrice è rappresentato da una minore trattenuta in cedolino cui corrisponde un aumento del netto mensile spettante.

Le particolari caratteristiche dello sgravio IVS fanno sì che, al pari di precedenti misure analoghe, come la riduzione generalizzata dei contributi al 6 – 7 per cento, riconosciuta fino al 31 dicembre 2024 per quanti avevano una retribuzione imponibile ai fini INPS non eccedente i 2.692,00 euro mensili, non sia prevista alcuna specifica esclusione dal calcolo dell’ISEE.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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