L’omessa richiesta del mantenimento in sede di separazione non è di per sé sintomo di un’assenza dello stato di bisogno tale da escludere il diritto all’Assegno sociale.
Ad affermarlo la Corte di cassazione in una controversia tra l’INPS e una signora che, rea di non aver chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale, si era vista negare nei precedenti gradi di giudizio il diritto di percepire il sussidio mensile.
Secondo gli Ermellini lo stato di bisogno dev’essere infatti desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo annualmente rivalutato e non solamente dall’omessa richiesta del mantenimento.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Indice
Cos’è l’Assegno sociale?
L’Assegno sociale si concretizza in un sostegno economico assicurato, previa domanda, ai cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate, con redditi inferiori alle soglie annualmente rivalutate.
La prestazione, che ha sostituito dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale, è riservata a:
- cittadini italiani;
- cittadini di paesi UE iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione residente;
- cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario;
- cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Requisiti per l’Assegno sociale
Per poter legittimamente ottenere l’Assegno è necessario che i cittadini italiani o stranieri, con almeno 67 anni di età ed effettivamente residenti sul territorio nazionale, versino in uno stato di bisogno economico e possano far valere almeno dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.
Lo stato di bisogno economico ricorre nel momento in cui il reddito personale (per i cittadini non coniugati) o il reddito personale cumulato con quello del coniuge è inferiore, per l’anno 2025, a:
- euro 7.002,97 annui, per il soggetto non coniugato;
- euro 14.005,94 annui, per i soggetti coniugati.
A tal proposito si considerano nel calcolo i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:
- redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
- redditi esenti da imposta;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
- redditi soggetti a imposta sostitutiva;
- redditi di terreni e fabbricati;
- pensioni di guerra;
- rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- prestazioni assistenziali in denaro con carattere di continuità, erogate dallo Stato o altri enti pubblici;
- prestazioni assistenziali erogate all’estero o da Stati esteri;
- assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile.
Quanto spetta di Assegno sociale?
L’importo dell’Assegno sociale, anch’esso rivalutato annualmente, corrisponde, per l’annualità corrente, ad 538,69 euro per tredici mensilità.
Hanno diritto alla prestazione in misura intera:
- i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
- i soggetti coniugati con un reddito coniugale inferiore all’importo totale annuo del sussidio (pari a 7.002,97 euro).
Al contrario, l’Assegno è riconosciuto in misura ridotta:
- ai soggetti non coniugati con un reddito inferiore l’importo totale annuo dell’Assegno;
- ai soggetti coniugati con un reddito coniugale compreso tra l’ammontare annuo dell’Assegno sociale (7.002,97 euro) e il doppio dello stesso importo annuo (14.005,94 euro).
La somma ricevuta non è:
- soggetta a trattenute fiscali;
- pignorabile;
- sequestrabile;
- cedibile;
- reversibile ai familiari superstiti.
Come ottenere la prestazione?
Per percepire l’Assegno sociale è necessario trasmettere apposita istanza telematica all’INPS, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno sociale” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
In alternativa è possibile inoltrare la domanda:
- chiamando il Contact center dell’Istituto, disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o allo 06.164.164 (da rete mobile);
- avvalendosi dei servizi di enti di patronato e intermediari INPS.
I requisiti per l’Assegno sociale secondo la Corte di cassazione
La Corte di cassazione con sentenza n. 23407 del 16 agosto 2025 si è espressa su una controversia tra l’INPS e una potenziale beneficiaria dell’Assegno Sociale.
La questione trae origine dalla pronuncia della Corte di appello di Firenze che, confermando il primo grado di giudizio, negava il diritto alla prestazione adducendo come non fosse “dimostrato lo stato di bisogno” della persona poiché “a dispetto della dichiarazione dei redditi negativa” la signora“non aveva chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale, nonostante il coniuge avesse redditi tali da renderlo obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento”.
Avverso la sentenza di secondo grado, la signora proponeva ricorso per Cassazione, fondato su due motivi.
Nel ritenere fondati i motivi del ricorso i giudici sottolineano che, per giurisprudenza consolidata dello stesso giudice di legittimità, ai fini dell’Assegno sociale rileva lo stato di bisogno “oggettivamente considerato” mentre nessuna norma richiede che “esso debba altresì essere incolpevole”.
In particolare, lo stato di bisogno “va desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge” mentre la mancata richiesta di mantenimento avanzata in sede di separazione “non è in sé sola valevole come assenza di stato di bisogno”.
La stessa Suprema corte ha, in precedenza, grazie alla sentenza numero 26315/2023 “cassato la pronuncia di merito che aveva negato l’assegno sociale basandosi solo sulla mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione”.
Ciò è avvenuto, concludono gli Ermellini, poiché la Corte, nonostante una dichiarazione dei redditi negativa, ha “appuntato il proprio convincimento su un solo elemento, ovvero la mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione”.