Lo scorso 28 luglio a Roma si sono incontrate le organizzazioni datoriali ASSOCED – Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati e LAIT – Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali (con l’assistenza di CONFTERZIARIO) e U.G.L. Terziario Federazione Nazionale per sottoscrivere l’accordo di rinnovo del CCNL 9 marzo 2022 per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P.: il CCNL CED.
Grazie all’accordo di rinnovo il CCNL, salvo diversa espressa previsione per specifici istituti, è in vigore dal 1° settembre 2025 sino al 31 agosto 2028.
Oltre agli aumenti retributivi che impattano su paga base, indennità di funzione per i quadri e indennità mensa ed al riconoscimento di una somma una tantum a copertura del periodo 1° aprile 2025 – 31 agosto 2025, il rinnovo contrattuale introduce nuovi profili professionali.
Analizziamo le novità in dettaglio.
Indice
Le nuove figure professionali del CCNL CED
In tema di classificazione del personale l’accordo di rinnovo del 28 luglio 2025 introduce le seguenti nuove figure professionali, distinte per livello di inquadramento:
- Data Protection Officer (DPO), al primo livello;
- Data Scientist / AI Engineer, Machine Learning Specialist, AI Solution Architect, AI / Blockchain Compliance & Security Specialist, AI / Blockchain Product Manager, Manager Privacy, Responsabile del trattamento dati, al secondo livello;
- Blockchain Developer, AI / Blockchain Trainer & Change Manager, Specialista Privacy, Valutatore Privacy (Privacy Auditor) e Referente Privacy, al terzo livello super;
- Prompt Engineer, Incaricato / Autorizzato al trattamento dati, al terzo livello;
- Addetto alle paghe e contributi – CAF Operator, al quarto livello.
Aumenta la paga base
Sotto il profilo economico l’accordo del 28 luglio 2025 contempla i seguenti aumenti di paga base (in quattro tranches):
Livello | Paga base al 1° settembre 2025 (in euro) | Paga base al 1° giugno 2026 (in euro) | Paga base al 1° marzo 2027 (in euro) | Paga base al 1° gennaio 2028 (in euro) | Incremento complessivo (in euro) |
Quadri di direzione | 2.969,23 | 3.041,65 | 3.114,07 | 3.186,49 | 289,68 |
Quadri | 2.698,46 | 2.764,28 | 2.830,09 | 2.895,91 | 263,26 |
I | 2.316,80 | 2.373,31 | 2.429,81 | 2.486,32 | 226,03 |
II | 2.074,17 | 2.124,76 | 2.175,35 | 2.225,94 | 202,36 |
III Super | 1.988,66 | 2.037,17 | 2.085,67 | 2.134,17 | 194,02 |
III | 1.861,71 | 1.907,12 | 1.952,52 | 1.997,93 | 181,63 |
IV | 1.732,26 | 1.774,51 | 1.816,76 | 1.859,01 | 169,00 |
V | 1.649,30 | 1.689,53 | 1.729,75 | 1.769,98 | 160,91 |
VI | 1.392,83 | 1.426,80 | 1.460,77 | 1.494,74 | 135,89 |
Indennità di funzione quadri
Dal 1° settembre 2025 l’indennità di funzione per i quadri è pari a:
- 287 euro lordi per 14 mensilità, se trattasi di quadri di direzione;
- 250 euro lordi per 14 mensilità, a beneficio dei quadri.
L’indennità subisce due ulteriori aumenti, rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2026 e dal 1° settembre 2027, come descritto in tabella:
Indennità di funzione | Dal 1° settembre 2026 (importo mensile lordo per 14 mensilità) | Dal 1° settembre 2027 (importo mensile lordo per 14 mensilità) |
Quadri di direzione | 296,00 euro | 306,00 euro |
Quadri | 258,00 euro | 266,00 euro |
Indennità mensa
Il nuovo articolo 179 del contratto collettivo dispone a carico delle aziende che applicano “il presente CCNL, con più di 10 dipendenti, che non abbiano attivato il servizio mensa” l’erogazione, a beneficio dei dipendenti il cui orario di lavoro “preveda la pausa pranzo ovvero una prestazione lavorativa suddivisa in due parti”, di un’indennità sostitutiva del servizio mensa (ticket restaurant) pari a 8 euro giornalieri, da riconoscersi “anche in caso di svolgimento di lavoro in modalità di Smart-Working”.
Libro utile
Paghe e Contributi 2025
Il volume, che coniuga normativa, prassi ed esemplificazioni pratiche, nasce dall’esperienza dell’autore come consulente del lavoro e docente in corsi di amministrazione delpersonale.Si offre con la presente guida uno strumento utile sia per chi già opera nel settore, per consentirgli di non perdere il contatto con i passaggi necessari per l’elaborazione delle buste paga e dei vari adempimenti connessi, sia per coloro che si approcciano per la prima volta alla materia, a cui viene fornita una visione chiara delle disposizioni legislative e di prassi che regolano la determinazione del trattamento economico dei lavoratori subordinati e dei diversi obblighi previdenziali e fiscali che ne derivano. Grazie all’ausilio di schemi, tabelle riepilogative e numerosi esempi, sono analizzati tutti i passaggi per la determinazione degli importi spettanti ai dipendenti durante le molteplici situazioni (malattia, maternità, infortunio, liquidazione del TFR etc.) che possono verificarsi nello svolgimento del rapporto di lavoro e per il calcolo dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. Sono affrontati, infine, i vari adempimenti mensili (UniEmens) e annuali (Autoliquidazione Inail, Certificazione Unica, Modello 770) collegati.Questa edizione, oltre a tenere conto della legge di Bilancio per il 2025 e della legge n. 60/2025, di conversione con modificazioni del D.L. n. 19/2025, con riferimento alle modifiche al regime di determinazione del valore convenzionale auto, è aggiornata con i più recenti Messaggi e Circolari Inps (fino alla circolare n. 96/2025), la Nota Inail del 24 dicembre 2024, contenente le istruzioni all’autoliquidazione 2024-2025, i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2025 di approvazione della Certificazione Unica 2025 e del 24 febbraio 2025 di approvazione del Modello 770/2025 e la Circolare n. 4/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate di commento alle novità in tema di tassazione dei redditi di lavoro dipendente, in vigore dal 1° gennaio 2025. Impreziosisce l’opera la prefazione di Nevio Bianchi ALESSANDRA GERBALDIConsulente del lavoro iscritto all’Albo di Roma al n. 2619 dal 1998. Svolge per aziende clienti attività di consulenza in materia di amministrazione del personale e servizi in outsourcing di elaborazione payroll. Ha maturato una pluriennale e consolidata esperienza come formatore svolgendo assiduamente attività di docenza in corsi di formazione e master organizzati da primarie Società di formazione ed è autrice di articoli e pubblicazioni specialistiche in materia di amministrazione del personale, elaborazione paghe e adempimenti connessi.
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Abrogato l’elemento economico di garanzia
Sempre in materia di garanzie salariali l’accordo di rinnovo abroga l’articolo 177 del CCNL in materia di elemento economico di garanzia.
A copertura del periodo 1° aprile 2025 – 31 agosto 2025, a tutti i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo, spetta la corresponsione di un importo forfettario di:
- 120 euro lordi per i Quadri di direzione, Quadri, Primo livello e Secondo livello;
- 80 euro lordi per Terzo livello Super, Terzo livello, Quarto livello, Quinto livello e Sesto livello.
Le somme sono erogate con la retribuzione di settembre 2025 e devono altresì essere riproporzionate:
- Per i dipendenti a tempo parziale;
- In ragione dell’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile 2025 – 31 agosto 2025, con riduzione proporzionale per i casi di aspettativa, congedo parentale, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L’una tantum, si legge nell’accordo, non è “utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto”.
Cambiano i contributi per l’ente bilaterale
I contributi destinati a finanziare l’Ente Bilaterale Nazionale (EBCE) passa, dal 1° settembre 2025, a 15 euro mensili per dodici mensilità, di cui:
- 11,00 euro a carico dei datori di lavoro;
- 4,00 euro a carico dei dipendenti.
Il datore di lavoro che omette di versare le quote destinate alla bilateralità è obbligato a corrispondere al dipendente, a partire dal mese successivo la stipulazione del CCNL, un elemento distinto della retribuzione (non assorbibile) di importo pari a 30,00 per 14 mensilità.
Assistenza sanitaria integrativa
Dal 1° ottobre 2025 il contributo annuale al Fondo EASI (assistenza sanitaria integrativa) per ogni dipendente a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a dodici mesi (nonché per gli apprendisti) è fissato in euro 234,00, suddivisi in dodici rate mensili, di cui 17,00 euro a carico azienda e 2,50 euro a carico dipendente.
Welfare
A decorrere dall’anno corrente le aziende attribuiscono, a beneficio di tutti i dipendenti, piani e strumenti di flexible benefits del valore di:
- 180 euro per l’anno 2025;
- 180 euro per l’anno 2026;
- 180 euro per l’anno 2027;
da erogare entro il mese di settembre di ciascun anno di riferimento e, comunque, in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende.
Hanno diritto ai valori poc’anzi descritti (onnicomprensivi ed espressamente esclusi dal calcolo del TFR) i lavoratori (superato il periodo di prova) in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a termine che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
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